§ 1.5.H45 – Decisione 9 marzo 2004, n. 245.
Decisione n. 2004/245/CE della Commissione che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/03/2004
Numero:245


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 1.5.H45 – Decisione 9 marzo 2004, n. 245.

Decisione n. 2004/245/CE della Commissione che modifica le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE per quanto riguarda l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e taluni prodotti a base di carni di selvaggina in provenienza dall'Islanda. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 13 marzo 2004, n. L 77).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, in particolare l'articolo 21 ter, paragrafo 4, lettera b),

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 10,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare l'articolo 8, paragrafi 1 e 4,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio.

     (2) L'Islanda ha chiesto l'autorizzazione degli Stati membri ai fini dell'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.

     (3) L'Islanda presenta una situazione zoosanitaria soddisfacente, è autorizzata per l'importazione di carni delle specie bovina, ovina, caprina e suina e di carni di solipedi e figura già nell'elenco della decisione 94/85/CE della Commissione per le carni fresche di pollame.

     (4) La decisione 97/222/CE della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

     (5) È opportuno autorizzare le importazioni dall'Islanda di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e prodotti a base di tali carni.

     (6) Occorre inoltre aggiornare, ove pertinente, il codice ISO di Serbia e Montenegro.

     (7) Le decisioni 2000/585/CE e 97/222/CE devono pertanto essere modificate.

     (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

 

          Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 20 marzo 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

 

ALLEGATO II

 

(Omissis)