§ 1.5.H16 – Decisione 16 febbraio 2004, n. 186.
Decisione n. 2004/186/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della decisione 96/510/CE riguardo ai requisiti zootecnici per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/02/2004
Numero:186


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.H16 – Decisione 16 febbraio 2004, n. 186.

Decisione n. 2004/186/CE della Commissione che modifica alcuni allegati della decisione 96/510/CE riguardo ai requisiti zootecnici per l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 25 febbraio 2004, n. L 57).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche, applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, in particolare l'articolo 5, terzo trattino, l'articolo 6, secondo trattino, e l'articolo 7, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel certificato zootecnico devono figurare alcune informazioni che consentano di stabilire l'origine e l'identificazione dell'animale da cui provengono lo sperma, gli ovuli e gli embrioni.

     (2) I modelli dei certificati per gli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni equini sono riportati nella decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati.

     (3) I modelli dei certificati per le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie bovina, suina, ovina e caprina provenienti da paesi terzi sono riportati nella decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e di loro sperma, ovuli ed embrioni.

     (4) Ai fini della coerenza delle norme comunitarie, i certificati genealogici e zootecnici riportati nella decisione 96/ 510/CE devono essere integrati da disposizioni concernenti l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina provenienti dai paesi terzi. Tali disposizioni devono essere fondate sui requisiti zootecnici che si applicano agli scambi intracomunitari di sperma, ovuli ed embrioni di queste specie.

     (5) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 96/510/CE.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Gli allegati IV, V e VI della decisione 96/510/CE sono modificati come disposto nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)