§ 1.5.G87 – Regolamento 2 febbraio 2004, n. 186.
Regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2571/97 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/02/2004
Numero:186


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.5.G87 – Regolamento 2 febbraio 2004, n. 186.

Regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2571/97 per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata dei biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini.

(G.U.U.E. 3 febbraio 2004, n. L 29).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare gli articoli 10, 15 e 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede la concessione di una restituzione per taluni prodotti da esso disciplinati, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del medesimo regolamento.

     (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rinvia ai codici NC dei prodotti finali ammissibili per le misure previste nell'ambito del medesimo regolamento.

     (3) In seguito all'adozione del regolamento (CE) n. 1789/ 2003 della Commissione, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, sono state previste modifiche della nomenclatura combinata per alcuni prodotti.

     (4) Occorre pertanto adeguare l'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2571/97.

     (5) È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1789/2003.

     (6) I regolamenti (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 2571/97 vanno modificati di conseguenza.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1255/1999 è soppressa la voce seguente:

 

«1905 90 40

– – – Cialde e cialdine aventi tenore di umidità superiore a 10 %»

 

          Art. 2.

     All'articolo 4, paragrafo 1, formula A, punto A1, del regolamento (CE) n. 2571/97, i codici NC «1905 30, 1905 90 40» sono sostituiti rispettivamente dai codici «1905 31, 1905 32».

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2004.