§ 1.5.G85 – Decisione 20 gennaio 2004, n. 95.
Decisione n. 2004/95/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario previsto dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/01/2004
Numero:95


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 1.5.G85 – Decisione 20 gennaio 2004, n. 95.

Decisione n. 2004/95/CE della Commissione che autorizza gli Stati membri a derogare al requisito di un certificato fitosanitario previsto dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo al legname di conifere originario del Canada sottoposto a trattamento termico.

(G.U.U.E. 31 gennaio 2004, n. L 28).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità modificata da ultimo dalla direttiva 2003/116/CE della Commissione, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2000/29/CE fissa misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, provenienti da paesi terzi.

     (2) Conformemente alla direttiva 2000/29/CE, il legname di conifere (Coniferales) originario del Canada non può, salvo alcune eccezioni, essere introdotto nella Comunità se non è accompagnato da un certificato fitosanitario ufficiale.

     (3) La direttiva 2000/29/CE prevede alcune deroghe a tale norma, a condizione che siano fornite garanzie equivalenti attraverso una documentazione o un'etichettatura alternativa.

     (4) Il legname di conifere originario del Canada attualmente viene introdotto nella Comunità. Tale paese tuttavia non rilascia in genere certificati fitosanitari.

     (5) Sulla base dei dati forniti dal Canada e delle informazioni raccolte nel corso di una missione effettuata in tale paese nel settembre 2002, la Commissione ha preso atto che la Canadian Food Inspection Agency (CFIA/ACIA, agenzia canadese d'ispezione degli alimenti) ha istituito un programma ufficiale, il programma canadese di certificazione dei prodotti di legno sottoposti a trattamento termico (Canadian Heat Treated Wood Products Certification Program, CHTWPCP). Il programma prevede un sistema di identificazione per l'approvazione e il controllo dei prodotti di legno sottoposti a trattamento termico destinati all'esportazione nella Comunità.

     (6) La Commissione ha constatato che il programma CHTWPCP è in grado di garantire che il legname sia trattato termicamente per un periodo di tempo sufficiente a determinare la morte per effetto del calore degli organismi nocivi Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. e dei relativi vettori, eliminando in tal modo il rischio di propagazione di organismi nocivi nella Comunità.

     (7) La Commissione ha inoltre stabilito che ciascun pezzo di legno deve recare un marchio unico di certificazione Kiln Dried — Heat-Treated (KD-HT, essiccato in forno — trattato termicamente) riconosciuto dall'ACIA, con il numero di registrazione dell'impianto registrato e autorizzato dall'ACIA a produrre, trattare o esportare il legname sottoposto a trattamento termico conformemente alle specifiche definite nel citato programma canadese.

     (8) Occorre pertanto autorizzare gli Stati membri a concedere deroghe che consentano l'introduzione nella Comunità del legname recante un marchio unico di certificazione KD-HT in alternativa al certificato fitosanitario.

     (9) La Commissione deve invitare il Canada a facilitare l'accesso a tutte le informazioni tecniche necessarie per valutare il funzionamento del CHTWPCP. Parallelamente, gli Stati membri sono tenuti a valutare costantemente l'utilizzo dei marchi di certificazione KD-HT.

     (10) L'autorizzazione del sistema di identificazione scade il 1° luglio 2005.

     (11) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri sono autorizzati a concedere deroghe che consentano l'introduzione nella Comunità del legname di conifere (Coniferales) originario del Canada classificato ai codici NC 4407 10 91, 4407 10 93 o 4407 10 98, conformemente alla sezione IX della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, nel rispetto delle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Quando gli Stati membri hanno fatto uso dell'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1, ne informano la Commissione e gli altri Stati membri. Gli Stati membri d'importazione comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 15 marzo 2005, il numero di partite importate in virtù della presente decisione e trasmettono una relazione particolareggiata sulle ispezioni ufficiali prescritte a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/29/CE.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le partite introdotte nel proprio territorio conformemente alla presente decisione che non rispettano le condizioni fissate nell'allegato della presente decisione.

     2. L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 viene revocata anteriormente al 1° luglio 2005 qualora:

     a) le condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione si rivelino insufficienti ad impedire l'introduzione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nella Comunità;

     b) emergano elementi ostativi al corretto funzionamento del CHTWPCP in Canada.

 

          Art. 4.

     L'autorizzazione concessa a norma dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2004. Essa scade il 1° luglio 2005.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

PARTE I

 

     Le condizioni di cui all'articolo 1 della presente decisione, che autorizza gli Stati membri a concedere deroghe relative all'introduzione nella Comunità del legname di conifere (Coniferales) originario del Canada classificato ai codici NC 4407 10 91, 4407 10 93 o 4407 10 98 conformemente alla sezione IX della seconda parte dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, sono le seguenti:

     1. Il legname deve essere trattato in impianti registrati e autorizzati dalla Canadian Food Inspection Agency (CFIA/ACIA) a partecipare al «Programma canadese di certificazione dei prodotti di legno sottoposti a trattamento termico» (CHTWPCP).

     L'elenco degli impianti registrati e autorizzati a partecipare al programma deve essere messo a disposizione della Commissione, nonché inviato e mantenuto sul sito ufficiale dell'ACIA (www.inspection.gc.ca).

     2. Il legname va sottoposto a un trattamento termico per un periodo di tempo sufficiente a raggiungere, nella parte più interna, una temperatura minima di 56 °C per 30 minuti in un forno appositamente collaudato e approvato dall'organismo di verifica qualificato e riconosciuto dall'ACIA ai fini del CHTWPCP (nel seguito «l'organismo di verifica»).

     La durata e la temperatura del trattamento termico applicato a ciascuna partita devono essere registrate per mezzo di attrezzature calibrate che vanno analogamente collaudate e autorizzate dall'organismo di verifica.

     3. Se le condizioni di cui al punto 2 sono soddisfatte un marchio unico di certificazione recante la sigla KD-HT (essiccato in forno — trattato termicamente) e il numero di registrazione dell'impianto registrato e autorizzato dall'ACIA a produrre, trattare o esportare il legname sottoposto a trattamento termico conformemente alle specifiche definite nel programma di certificazione, (nel seguito «marchio di certificazione»), va applicato su almeno uno dei lati di maggior ampiezza di ciascun pezzo, in modo che risulti chiaramente visibile sulle superfici esterne qualora la tavola faccia parte di una catasta. Il marchio di certificazione, che deve essere permanente e leggibile, è approvato dell'ACIA e deve essere conforme al modello contenuto nella parte II.

     Se le cataste vengono spedite avvolte in involucri che non permettono di vedere i marchi di certificazione, gli stessi devono essere applicati anche sull'involucro. Il marchio di certificazione va applicato sul quarto superiore destro di uno dei lati longitudinali di ciascuna catasta e deve essere conforme al modello previsto nella parte II.

     4. L'organismo di verifica dovrà predisporre un sistema di controllo destinato a garantire il rispetto delle condizioni fissate nell'allegato della presente decisione. L'ACIA metterà a disposizione della Commissione le informazioni relative all'applicazione di tale sistema.

     5. Nell'ambito del sistema di controllo previsto al punto 4, gli ispettori dell'ACIA procedono ad accertamenti presso gli impianti di cui al punto 1, nonché a ispezioni saltuarie prima della spedizione del legname, per verificare, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui ai punti 3 e 6. L'ACIA metterà a disposizione della Commissione le informazioni relative all'applicazione di tale sistema.

     6. Il legname destinato all'UE che rientra nel programma CHTWPCP deve essere accompagnato da una documentazione commerciale da presentare alle autorità doganali comunitarie per l'espletamento delle relative formalità al punto di entrata nella Comunità, nonché dalla seguente dichiarazione:

     «Il legname della seguente partita rispetta i requisiti del programma CHTWPCP del Canada e le condizione stabilite dalla decisione 2004/95/CE

     L'importatore è tenuto a mettere tali informazioni, contenute nella documentazione commerciale, a disposizione degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2000/29/CE del punto di entrata nella Comunità.

     La dichiarazione deve essere resa unicamente da uno spedizioniere autorizzato o da altre persone designate a tal fine dell'ACIA. L'elenco degli spedizionieri autorizzati o delle persone designate deve essere messo a disposizione della Commissione, nonché inviato e mantenuto sul sito ufficiale dell'ACIA.

 

PARTE II

 

Modelli di marchi di certificazione