§ 1.5.G82 – Regolamento 23 gennaio 2004, n. 128.
Regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/01/2004
Numero:128


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.5.G82 – Regolamento 23 gennaio 2004, n. 128.

Regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino.

(G.U.U.E. 27 gennaio 2004, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Il metodo di misurazione del titolo alcolometrico dei vini mediante bilancia idrostatica è stato aggiornato e convalidato in base a criteri internazionalmente riconosciuti. L'Ufficio internazionale della vigna e del vino ha adottato la nuova descrizione di questo metodo in occasione della sua assemblea generale del 2003.

     (2) L'utilizzo di tale metodo di misurazione può garantire un controllo più semplice ed accurato del titolo alcolometrico volumico dei vini ed evitare le controversie che possono scaturire dall'applicazione di metodi di controllo meno accurati.

     (3) Nel capitolo 3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione occorre inserire la descrizione aggiornata di tale metodo, corredata dei valori sperimentali dei parametri di convalida del metodo.

     (4) È pertanto necessario modificare il regolamento (CEE) n. 2676/90.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il capitolo 3 «Titolo alcolometrico volumico» dell'allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90 è modificato come segue:

     1) Il punto 2.3.2 del paragrafo 2 è soppresso.

     2) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito come paragrafo 4 bis dopo il paragrafo 4.

     3) Il punto 5.2 «Densimetria per mezzo della bilancia idrostatica » del paragrafo 5 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)