§ 1.5.G63 – Decisione 9 gennaio 2004, n. 52.
Decisione n. 2004/52/CE della Commissione che modifica le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/01/2004
Numero:52


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.
Art.  8.
Art.  9.
Art.  10.


§ 1.5.G63 – Decisione 9 gennaio 2004, n. 52.

Decisione n. 2004/52/CE della Commissione che modifica le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina, di ovuli ed embrioni di animali domestici delle specie bovina e suina e di sperma di animali domestici della specie suina e che abroga la decisione 93/693/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina, in particolare l'articolo 8,

     vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina, in particolare l'articolo 7,

     vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina, in particolare l'articolo 7,

     vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 90/14/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1989, reca l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma surgelato di animali della specie bovina.

     (2) La decisione 91/270/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina.

     (3) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità.

     (4) La decisione 92/471/CEE della Commissione, del 2 settembre 1992, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'importazione di embrioni di bovini da paesi terzi.

     (5) La decisione 93/693/CEE della Commissione, del 14 dicembre 1993, reca l'elenco di centri di raccolta dello sperma riconosciuti idonei ad esportare nella Comunità sperma di animali domestici della specie bovina da paesi terzi.

     (6) La decisione 94/63/CE della Commissione, del 31 gennaio 1994, stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina (10).

     (7) La decisione 94/577/CE della Commissione, del 15 luglio 1994, stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi (11).

     (8) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.

     (9) Occorre aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e Malta nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ai sensi della decisione 90/14/ CEE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.

     (10) Occorre pertanto aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma bovino alle condizioni stabilite dalla decisione 94/577/CE.

     (11) Occorre aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina ai sensi della decisione 91/270/CEE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.

     (12) Occorre pertanto aggiungere Cipro, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta e la Slovenia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di embrioni bovini alle condizioni stabilite dalla decisione 92/471/CEE.

     (13) Occorre aggiungere la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, Malta, la Polonia e la Slovacchia nell'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ai sensi della decisione 2002/613/CE, tenuto conto della situazione di questi paesi sul piano zoosanitario.

     (14) Le decisioni 90/14/CEE, 91/270/CEE, 92/452/CEE, 92/ 471/CEE, 94/63/CE, 94/577/CE e 2002/613/CE devono essere modificate di conseguenza.

     (15) Da quando è entrata in vigore la direttiva 2003/43/CE, gli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina originari di paesi terzi sono compilati e aggiornati conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE e possono essere consultati sul sito web della Commissione. Di conseguenza, gli elenchi dei centri di raccolta riconosciuti che figurano nella decisione 93/693/CEE sono superati e obsoleti.

     (16) Occorre pertanto abrogare la decisione 93/693/CEE.

     (17) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 90/14/CEE è modificato come disposto nell'allegato I della presente decisione.

 

     Art. 2.

     L' allegato della decisione 91/270/CE è modificato come disposto nell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 3.

     I dati relativi alla Repubblica ceca, all'Ungheria e alla Slovacchia nell'allegato della decisione 92/452/CEE sono soppressi alla data in cui i suddetti Stati in via di adesione diventano Stati membri della Comunità.

 

     Art. 4.

     La parte II dell'allegato A della decisione 92/471/CE è modificata come disposto nell'allegato III della presente decisione.

 

     Art. 5.

     La decisione 93/693/CEE è abrogata.

 

     Art. 6.

     La parte III dell'allegato della decisione 94/63/CEE è modificata come disposto nell'allegato IV della presente decisione.

 

     Art. 7.

     La parte II dell'allegato A della decisione 94/577/CEE è modificata come disposto nell'allegato V della presente decisione.

 

     Art. 8.

     1. Gli allegati I, II, III e IV della decisione 2002/613/CE sono modificati come disposto nell'allegato VI della presente decisione.

     2. I dati relativi a Cipro, all'Ungheria e alla Slovenia nell'allegato V della decisione 2002/613/CE sono soppressi alla data in cui i suddetti Stati in via di adesione diventano Stati membri della Comunità.

 

     Art. 9.

     La presente decisione si applica a partire dal 19 gennaio 2004.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

(Omissis)

 

 

ALLEGATO II

 

L'allegato della decisione 91/270/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

«ALLEGATO

 

Elenco dei paesi terzi

dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione

di embrioni di animali domestici della specie bovina

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

AR

 

Argentina

 

 

AU

 

Australia

 

 

CA

 

Canada

 

 

CH

 

Svizzera

 

 

HR

 

Croazia

 

 

IL

 

Israele

 

 

MK

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

(*)

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

RO

 

Romania

 

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

 

CY

 

Cipro

 

(**)

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

(**)

 

EE

 

Estonia

 

(**)

 

HU

 

Ungheria

 

(**)

 

LT

 

Lituania

 

(**)

 

LV

 

Lettonia

 

(**)

 

MT

 

Malta

 

(**)

 

PL

 

Polonia

 

(**)

 

SI

 

Slovenia

 

(**)

 

SK

 

Slovacchia

 

(**)

 

 

(*) Il codice provvisorio non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso nell' ambito delle Nazioni Unite.

(**) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

 

 

ALLEGATO III

 

     La parte II dell'allegato A della decisione 92/471/CEE è sostituita dal testo seguente:

 

«PARTE II

 

Elenco dei paesi autorizzati

ad utilizzare il modello di certificato di polizia sanitaria

di cui alla parte I dell'allegato A

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

AR

 

Argentina

 

 

CA

 

Canada

 

 

CH

 

Svizzera

 

 

HR

 

 

Croazia

 

 

IL

 

Israele

 

 

MK

 

Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

 

(*)

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

RO

 

Romania

 

 

US

 

Stati Uniti d'America

 

 

CY

 

Cipro

 

(**)

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

(**)

 

EE

 

Estonia

 

(**)

 

HU

 

Ungheria

 

(**)

 

LT

 

Lituania

 

(**)

 

LV

 

Lettonia

 

(**)

 

MT

 

Malta

 

(**)

 

PL

 

Polonia

 

(**)

 

SI

 

Slovenia

 

(**)

 

SK

 

Slovacchia

 

(**)

 

(*) Il codice provvisorio non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso nell' ambito delle Nazioni Unite.

(**) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

 

 

ALLEGATO IV

 

     La parte III dell'allegato della decisione 94/63/CE è sostituita dal testo seguente:

 

«PARTE III

Elenco dei paesi terzi

dai quali gli Stati membri autorizzano

l'importazione di ovuli ed embrioni della specie suina

 

Paesi terzi dai quali

sono autorizzate le importazioni di sperma suino

conformemente alla decisione 2002/613/CE della Commissione.»

 

 

ALLEGATO V

 

     La parte II dell'allegato A della decisione 94/577/CE è sostituita dal testo seguente:

 

«PARTE II

 

Elenco dei paesi autorizzati ad utilizzare

il modello di certificato di polizia sanitaria di cui alla parte I dell'allegato A

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

CH

 

Svizzera

 

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

RO

 

Romania

 

 

CY

 

Cipro

 

(*)

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

(*)

 

EE

 

Estonia

 

(*)

 

HU

 

Ungheria

 

(*)

 

LT

 

Lituania

 

(*)

 

LV

 

Lettonia

 

(*)

 

MT

 

Malta

 

(*)

 

PL

 

Polonia

 

(*)

 

SI

 

Slovenia

 

(*)

 

SK

 

Slovacchia

 

(*)

 

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.»

 

 

ALLEGATO VI

 

     Gli allegati della decisione 2002/613/CE sono modificati come segue:

     1) L'allegato I è sostituito dal testo seguente:

 

«ALLEGATO I

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

CA

 

Canada

 

 

NZ

 

Nuova Zelanda

 

 

US

 

Stati Uniti d'America»

 

 

     2) L'allegato II è sostituito dal testo seguente:

 

«ALLEGATO II

 

Codice ISO

Stato

Nota

 

CH

 

Svizzera

 

 

CY

 

Cipro

 

(*)

 

CZ

 

Repubblica ceca

 

(*)

 

EE

 

Estonia

 

(*)

 

HU

 

Ungheria

 

(*)

 

LT

 

Lituania

 

(*)

 

LV

 

Lettonia

 

(*)

 

MT

 

Malta

 

(*)

 

PL

 

Polonia

 

(*)

 

SI

 

Slovenia

 

(*)

 

SK

 

Slovacchia

 

(*)

 

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo Stato in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità»

 

     3) I termini «(Canada, Nuova Zelanda, Stati Uniti d'America)» sono depennati dal titolo dell'allegato III.

     4) I termini «(Svizzera, Ungheria, Cipro, Slovenia)» sono depennati dal titolo dell'allegato IV.