§ 1.5.F60 - Decisione 27 febbraio 2001, n. 165.
Decisione n. 2001/165/CE che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione n. 2001/9/CE riguardante misure di controllo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:27/02/2001
Numero:165


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2001/9/CE è modificata come segue:
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2001.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F60 - Decisione 27 febbraio 2001, n. 165.

Decisione n. 2001/165/CE che modifica per quanto riguarda le proteine idrolizzate la decisione n. 2001/9/CE riguardante misure di controllo necessarie per l'attuazione della decisione n. 2000/766/CE del Consiglio concernente talune misure di protezione relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione di controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/766/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa a talune misure di protezione nei confronti delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali nell'alimentazione degli animali, interdice la somministrazione di proteine animali trasformate a certi animali d'allevamento. Tale divieto non si applica a certe proteine animali trasformate secondo condizioni stabilite dalla decisione 2001/9/CE.

     (2) I recenti sviluppi della situazione nella Comunità riguardo alla BSE hanno indotto taluni Stati membri ad adottare misure supplementari unilaterali di salvaguardia.

     (3) Alla luce di questa situazione il Consiglio ha invitato il 4 dicembre 2000 la Commissione a chiedere al Comitato scientifico direttivo (CSD) di valutare le misure unilaterali temporanee di salvaguardia adottate da alcuni Stati membri e di avviare di conseguenza opportune azioni.

     (4) Il 12 gennaio 2001 il Comitato scientifico direttivo (CSD) ha adottato un parere in merito ai quesiti presentati dai servizi CE a seguito di una richiesta del 4 dicembre 2000 da parte del Consiglio UE dei ministri dell'agricoltura, per quanto riguarda la sicurezza nei confronti della BSE di taluni tessuti e taluni prodotti di origine animale. Questo parere riguarda la sicurezza delle proteine idrolizzate derivate da materiale animale diverso dalle pelli. Per tener conto di questo parere scientifico nel quadro della decisione 2000/766/CE, è necessario definire requisiti per la produzione di proteine idrolizzate.

     (5) Incertezze di interpretazione dell'articolo 2 della decisione 2001/9/CE hanno portato a difficoltà nell'attuazione delle sue disposizioni e pertanto è opportuno chiarire il disposto di detto articolo e modificare l'articolo 1 di conseguenza.

     (6) Le misure contemplate in questa decisione sono conformi al parere del Comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2001/9/CE è modificata come segue:

     1) Le parole "per gli animali" sono sostituite da "per animali d'allevamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/766/CE" ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 1.

     2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente testo:

     "Articolo 2

     Gli Stati membri garantiscono che gli alimenti per animali, compresi alimenti per animali da compagnia, destinati ad animali diversi da animali di allevamento, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2000/766/CE, contenenti proteine animali trasformate quali definite da detta decisione, non sono prodotti in impianti che preparano alimenti per animali d'allevamento.

     Tuttavia, quando detti alimenti per animali vengono prodotti esclusivamente con proteine animali trasformate quali farina di pesce, fosfato di calcico e proteine idrolizzate, essi possono essere prodotti in stabilimenti che producono alimenti per animali di allevamento diversi dai ruminanti, in conformità dell'allegato I, punto 6, dell'allegato II, punto 3 e dell'allegato III, punto 2."

     3) Il punto 1 dell'allegato III è sostituito dal seguente testo:

     "1. Le proteine idrolizzate prodotte a partire da pesci, penne e pelli di animali:

     - sono prodotte in stabilimenti di trasformazione che si occupano esclusivamente della produzione di proteine idrolizzate autorizzati a tal fine dall'autorità competente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/667/CEE,

     - dopo la trasformazione sono sottoposte a campionamento e risultano avere un peso molecolare inferiore a 10000 Dalton.

     Inoltre, le proteine idrolizzate prodotte a partire da pelli di animali

     - sono prodotte da pelli di animali macellati in mattatoi e le cui carcasse sono state riconosciute atte al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem,

     - sono prodotte utilizzando un processo di produzione che comprende misure destinate a ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle pelli animali, con preparazione della materia prima mediante salatura in salamoia, calcificazione e un lavaggio intensivo, seguiti da esposizione del materiale ad un pH > 11 per > 3 ore a una temperatura > 80 °C seguita da un trattamento termico a una temperatura > 140 °C per 30 minuti a > 3,6 bar; oppure con un processo di produzione equivalente approvato in conformità della procedura dell'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE."

     4) Nel titolo del certificato sanitario riportato all'allegato IV viene cancellata l'espressione "di pelli".

 

          Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2001.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.