§ 1.5.F42 - Decisione 15 febbraio 2001, n. 164.
Decisione n. 2001/164/CE che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:15/02/2001
Numero:164


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Art. 2.      Nell'allegato III della decisione n. 1999/283/CE, il modello A del certificato sanitario è modificato fino al 1° dicembre 2001 con l'aggiunta della seguente nota in calce nel certificato stesso, [...]
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.F42 - Decisione 15 febbraio 2001, n. 164.

Decisione n. 2001/164/CE che modifica la decisione n. 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente in Sudafrica e nello Swaziland. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.C.E. 28 febbraio 2001, n. L 58)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 22,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.

     (2) Le importazioni di carni fresche dal Sudafrica sono ammesse soltanto se provenienti da una parte del territorio di questo paese che è stata riconosciuta dalla Comunità europea ufficialmente indenne da afta epizootica.

     (3) Il 30 novembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato nella provincia sudafricana di Mpumalanga, nella regione indenne.

     (4) Tale situazione potrebbe mettere seriamente in pericolo il patrimonio zootecnico comunitario a causa dell'importazione di prodotti di animali artiodattili.

     (5) Le competenti autorità sudafricane hanno fornito garanzie sufficienti quanto ai provvedimenti presi per limitare i movimenti di animali delle specie sensibili all'interno e fuori della zona infetta, in particolare designando intorno al focolaio della provincia di Mpumalanga una zona di controllo sottoposta a vaccinazione contro l'afta epizootica.

     (6) È pertanto necessario ridefinire il territorio sudafricano da cui sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità.

     (7) Il 30 novembre 2000 un focolaio di afta epizootica è stato confermato in animali della specie bovina originari del Sudafrica presso un macello riconosciuto dalla CE nello Swaziland.

     (8) Conformemente alla direttiva 72/462/CEE, un paese terzo può continuare ad essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno due anni, anche se un numero limitato di focolai della malattia sono stati denunciati in una parte circoscritta del suo territorio, a condizione che detti focolai siano stati eradicati entro un periodo inferiore a tre mesi.

     (9) Le autorità competenti dello Swaziland hanno fornito sufficienti garanzie in merito alle misure adottate per debellare il focolaio di afta epizootica, sicché le restrizioni imposte al macello sono state tolte il 23 dicembre 2000.

     (10) Le importazioni nella CE di carni provenienti dallo Swaziland possono pertanto riprendere dal 1° marzo 2001. È tuttavia opportuno prevedere una nota in calce specifica nel certificato corrispondente che chiarisca tale provvedimento.

     (11) La decisione 1999/283/CE deve essere modificata conseguentemente.

     (12) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

     (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato I della decisione n. 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     Nell'allegato III della decisione n. 1999/283/CE, il modello A del certificato sanitario è modificato fino al 1° dicembre 2001 con l'aggiunta della seguente nota in calce nel certificato stesso, alla fine del punto 1 dell'attestato di polizia sanitaria:

     "(5) Per quanto riguarda lo Swaziland, nonostante il focolaio di afta epizootica confermato nel macello il 30 novembre 2000, tale paese può essere considerato indenne dall'afta epizootica da almeno 12 mesi dal 1° marzo 2001."

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     "ALLEGATO I

     DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

     (Omissis)