§ 1.5.B99 - Decisione 22 agosto 2001, n. 668.
Decisione n. 2001/668/CE della Commissione che modifica la decisione 97/778/CE per quanto concerne l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/08/2001
Numero:668


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione 97/778/CE è modificato come segue
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B99 - Decisione 22 agosto 2001, n. 668.

Decisione n. 2001/668/CE della Commissione che modifica la decisione 97/778/CE per quanto concerne l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri (PIF) riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 1 settembre 2001, n. L 234).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

     considerando quanto segue:

     (1) Nell'elenco stabilito dalla decisione 97/778/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2000/714/CE, a richiesta delle autorità austriache, la linea relativa al posto d'ispezione frontaliero dell'aeroporto di Linz deve essere modificata per includere i cavalli.

     (2) Nell'elenco stabilito dalla decisione 97/778/CE, a richiesta delle autorità del Regno Unito, la linea del posto d'ispezione frontaliero del porto di Hull deve essere modificata per includere taluni oli e grassi.

     (3) Le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 97/778/CE è modificato come segue:

     1) Nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri dell'Austria, la linea relativa a Linz è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2) Nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri del Regno Unito, la linea relativa a Hull è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.