§ 1.5.B96 - Decisione 6 agosto 2001, n. 659.
Decisione n. 2001/659/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:06/08/2001
Numero:659


Sommario
Art. 1.      L'allegato II, sezione 2, modello A, della decisione 94/984/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1° settembre 2001
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B96 - Decisione 6 agosto 2001, n. 659.

Decisione n. 2001/659/CE della Commissione che modifica la decisione 94/984/CE per quanto riguarda le importazioni di carni fresche di pollame dal Brasile.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 30 agosto 2001, n. L 232).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare gli articoli 11 e 12,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 94/984/CE della Commissione, del 20 dicembre 1994, relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da taluni paesi terzi, modificata da ultimo dalla decisione 2001/598/CE, prevede certificati veterinari contenenti due diversi attestati sanitari, rispettivamente modello A e modello B, da utilizzare in funzione della situazione della malattia di Newcastle nel paese considerato.

     (2) Alcune regioni del Brasile sono autorizzate ad utilizzare il modello A del certificato per le esportazioni di carni di pollame nella Comunità.

     (3) Focolai della malattia di Newcastle si sono manifestati in alcuni allevamenti di pollame non commerciali nello Stato di Goiás. Pertanto questa regione del Brasile, dalla quale sono autorizzate le esportazioni del pollame nella Comunità, non è più indenne dalla malattia di Newcastle.

     (4) Da un'ispezione condotta da servizi della Commissione in Brasile nell'ottobre 2000 per valutare la situazione zoosanitaria e dalle informazioni complementari trasmesse dalle autorità brasiliane risulta che le misure di controllo da queste applicate nei confronti della malattia di Newcastle sono equivalenti a quelle previste dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

     (5) E’ opportuno su questa base mantenere l'autorizzazione delle importazioni di carni fresche di pollame da questa regione. L'attestato sanitario del modello A deve pertanto essere modificato.

     (6) E’ opportuno restringere l'ambito della presente decisione alle specie avicole soggette alla direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, e stabilire, se del caso, norme di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le altre specie avicole in una decisione distinta.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato II, sezione 2, modello A, della decisione 94/984/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica alla carni fresche di pollame certificate dal 1° settembre 2001.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).