§ 1.5.B94 - Decisione 2 agosto 2001, n. 640.
Decisione n. 2001/640/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:02/08/2001
Numero:640


Sommario
Art. 1.      Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono modificati come disposto nell'allegato
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B94 - Decisione 2 agosto 2001, n. 640.

Decisione n. 2001/640/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio dall'Argentina, dalla Nuova Caledonia e dall'Uruguay.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 18 agosto 2001, n. L 223).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/585/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni di selvaggina, carni di selvaggina d'allevamento e carni di coniglio provenienti da paesi terzi.

     (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.

     (3) Sulla base di una missione condotta dalla Commissione e delle informazioni trasmesse dalle autorità veterinarie competenti, può essere autorizzata l'importazione nella Comunità di carni di selvaggina dalla Nuova Caledonia.

     (4) A seguito dei cambiamenti constatati nella situazione sanitaria in Argentina e in Uruguay e delle conseguenti modifiche della decisione 93/402/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da paesi dell'America del Sud, modificata da ultimo dalla decisione 2000/401/CE, è necessario apportare analoghe modifiche per le importazioni di carni di animali artiodattili selvatici provenienti da questi paesi.

     (5) La decisione 2000/585/CE dev'essere modificata conseguentemente.

     (6) Le misure adottate con la presente decisione saranno riesaminate in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati I e II della decisione 2000/585/CE sono modificati come disposto nell'allegato.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo seguente:

     (Omissis).