§ 1.5.B73 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 89.
Direttiva n. 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:23/10/2001
Numero:89


Sommario
Art. 1.  Obiettivi.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Notificazione della peste suina classica.
Art. 4.  Misure in caso di sospetto di peste suina classica nei suini di un'azienda.
Art. 5.  Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini di un'azienda.
Art. 6.  Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica in aziende comprendenti diverse unità di produzione.
Art. 7.  Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti.
Art. 8.  Indagine epidemiologica.
Art. 9.  Creazione di zone di protezione e di sorveglianza.
Art. 10.  Misure destinate alla zona di protezione.
Art. 11.  Misure destinate alla zona di sorveglianza.
Art. 12.  Pulizia e disinfezione.
Art. 13.  Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica.
Art. 14.  Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza della peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto.
Art. 15.  Misure in caso di sospetto e di conferma della presenza della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici.
Art. 16.  Piani di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici.
Art. 17.  Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza.
Art. 18.  Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina classica.
Art. 19.  Vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole.
Art. 20.  Vaccinazione d'emergenza di suini selvatici.
Art. 21.  Controlli comunitari.
Art. 22.  Piani di emergenza.
Art. 23.  Centri di lotta contro l'epizoozia e gruppi di esperti.
Art. 24.  Utilizzatori dei rifiuti di cucina.
Art. 25.  Procedure relative alle modifiche della presente direttiva e dei suoi allegati e all'adozione di ulteriori modalità di attuazione della stessa.
Art. 26.  Procedura ordinaria di regolamentazione.
Art. 27.  Procedura accelerata di regolamentazione.
Art. 28.  Abrogazione.
Art. 29.  Disposizioni transitorie.
Art. 30.  Recepimento nella legislazione nazionale e attuazione.
Art. 31.  Entrata in vigore.
Art. 32.  Destinatari.


§ 1.5.B73 - Direttiva 23 ottobre 2001, n. 89.

Direttiva n. 2001/89/CE del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     visto il parere del Comitato delle regioni,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica, ha formato oggetto di numerose modifiche sostanziali. In occasione delle nuove modifiche da apportare alla direttiva è opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla sua rifusione in un testo unico.

     (2) Poiché gli animali vivi figurano nell'elenco di cui all'allegato I del trattato, uno dei compiti della Comunità nel settore veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario dei suini ed agevolare così gli scambi di suini e di prodotti a base di carni suine, al fine di garantire lo sviluppo di tale settore.

     (3) In caso di insorgenza di un focolaio di peste suina classica, è necessario istituire misure di lotta a livello comunitario finalizzate all'eradicazione della malattia, in modo da garantire lo sviluppo del settore suinicolo e contribuire alla tutela della salute animale della Comunità.

     (4) La peste suina classica può assumere, fin dalla sua comparsa, un carattere epizootico tale da provocare mortalità e perturbazioni che potrebbero compromettere seriamente, in particolare, la redditività di tutta la suinicoltura.

     (5) Non appena si sospetti la presenza della malattia, è opportuno prendere misure intese a permettere una lotta immediata ed efficace contro la malattia stessa sin dal momento del suo accertamento, tra cui lo sgombero dell'azienda infetta.

     (6) In caso di insorgenza della malattia è anche necessario impedire che essa si propaghi ulteriormente con un controllo accurato degli spostamenti degli animali e dell'impiego dei prodotti suscettibili di contaminazione, mediante la pulizia e la disinfezione dei locali infetti, la creazione di zone di protezione e di sorveglianza intorno al focolaio e, ove del caso, il ricorso alla vaccinazione.

     (7) In caso di infezione, i suini vaccinati possono divenire portatori apparentemente sani del virus e contribuire alla diffusione della malattia. L'impiego di vaccini può pertanto essere autorizzato solo in casi di emergenza.

     (8) Conformemente al parere del Comitato scientifico, i vaccini marcatori atti a conferire un'immunità protettiva che può essere distinta dall'immunoreazione provocata da infezione naturale con il virus selvatico mediante appropriate prove di laboratorio possono costituire un utile strumento supplementare per tenere sotto controllo la peste suina classica nelle zone ad elevata densità di suini, evitando in tal modo la macellazione in massa degli animali. E’ pertanto opportuno definire una procedura comunitaria di approvazione di simili prove discriminatorie, quando siano stati superati i limiti che tali prove ancora presentano, per concedere inoltre agli Stati membri l'autorizzazione di introdurre l'impiego dei vaccini marcatori laddove sia adeguato in situazioni d'emergenza.

     (9) In caso di insorgenza della malattia nelle popolazioni di suini selvatici occorre applicare misure speciali di eradicazione.

     (10) Occorre istituire disposizioni intese a garantire l'impiego di procedimenti e di metodi armonizzati per la diagnosi della peste suina classica, compresa la designazione di un laboratorio di riferimento comunitario e di laboratori di riferimento negli Stati membri.

     (11) Occorre istituire disposizioni intese a garantire un grado di preparazione che consenta di far fronte efficacemente alle situazioni di emergenza generate dalla comparsa di uno o più focolai di peste suina classica, in particolare elaborando piani di lotta e creando centri di lotta e gruppi di esperti.

     (12) E’ necessario modificare alcune delle misure finora adottate nella Comunità in caso d'insorgenza di un focolaio di peste suina classica a norma della direttiva 80/217/CEE per tener conto dei progressi scientifici, dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e vaccini e dell'esperienza acquisita dopo la recente comparsa di focolai di peste suina classica nella Comunità.

     (13) L'esperienza dimostra che la somministrazione ai suini di rifiuti di cucina può comportare un rischio di diffusione della peste suina classica, segnatamente in conseguenza dell'inefficacia delle misure di controllo del trattamento. In attesa di misure comunitarie relative al trattamento di tali rifiuti, è opportuno vietare fin d'ora l'impiego degli stessi nell'alimentazione dei suini. Inoltre, data la loro particolare pericolosità, è necessario mantenere l'obbligo di distruggere i rifiuti di cucina provenienti dai mezzi di trasporto internazionale.

     (14) Per assicurare continuità al coordinamento dell'attività diagnostica svolta sotto la supervisione dei laboratori nazionali responsabili, l'"Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover", designato nella decisione 81/859/CEE del Consiglio, deve essere confermato quale laboratorio comunitario di riferimento e, per motivi di certezza del diritto, tale decisione deve essere abrogata.

     (15) Occorre prevedere la possibilità di adattare mediante procedure rapide la presente direttiva e i suoi allegati agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

     (16) Occorre adottare le misure necessarie ai fini dell'attuazione della presente direttiva conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (17) E’ opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle direttive, di cui all'allegato VII, parte B,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Obiettivi.

     La presente direttiva stabilisce le misure comunitarie minime di lotta contro la peste suina classica.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "suino": qualsiasi animale della famiglia dei suini, compresi i suini selvatici;

     b) "suino selvatico": un suino che non è tenuto o allevato in un'azienda;

     c) "azienda": lo stabilimento agricolo o di altra natura, situato nel territorio di uno Stato membro, in cui vengono allevati o detenuti suini, a titolo permanente o provvisorio. Dalla presente definizione sono esclusi i macelli, i mezzi di trasporto e le aree recintate in cui si detengono e possono essere catturati suini selvatici; le aree recintate devono essere di superficie e struttura tali da non rientrare nella sfera delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

     d) "manuale di diagnostica": il manuale di diagnostica della peste suina classica di cui all'articolo 17, paragrafo 3;

     e) "suino sospetto di infezione da virus della peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino che presenti sintomi clinici o lesioni post mortem o reazioni agli esami di laboratorio effettuati in conformità del manuale di diagnostica, tali da far sospettare la possibile presenza della peste suina classica;

     f) "caso di peste suina classica" "suino infetto da peste suina classica": ogni suino o carcassa di suino:

     - in ordine al quale siano stati ufficialmente confermati sintomi clinici o lesioni post mortem riconducibili alla peste suina classica, o

     - in ordine al quale sia stata ufficialmente accertata l'esistenza della malattia attraverso un esame di laboratorio eseguito conformemente alle disposizioni del manuale di diagnostica;

     g) "focolaio di peste suina classica": l'azienda in cui sono stati riscontrati uno o più casi di peste suina classica;

     h) "focolaio primario": il focolaio ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità;

     i) "zona infetta": la zona di uno Stato membro in cui sono state messe in atto misure di eradicazione della malattia in conformità dell'articolo 15 o 16 a seguito della conferma di uno o più casi di peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici;

     j) "caso primario di peste suina classica in suini selvatici": qualsiasi caso di peste suina classica riscontrato in suini selvatici in una zona in cui non sono state messe in atto misure in forza dell'articolo 15 o 16;

     k) "metapopolazione di suini selvatici": qualsiasi gruppo o subpopolazione di suini selvatici avente contatti limitati con altri gruppi o subpopolazioni;

     l) "popolazione di suini selvatici esposta all'infezione": la parte di una popolazione di suini selvatici che non ha sviluppato alcuna immunità contro la peste suina classica;

     m) "proprietario": qualsiasi persona, fisica o giuridica, proprietaria dei suini o incaricata di allevarli dietro compenso finanziario o meno;

     n) "autorità competente": l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno;

     o) "veterinario ufficiale": il veterinario designato dall'autorità competente dello Stato membro;

     p) "trasformazione": uno dei trattamenti dei materiali ad alto rischio di cui all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio, applicato in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina classica;

     q) "rifiuti di cucina": i rifiuti di cibi destinati al consumo umano provenienti da ristorazione, catering o cucine, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell'allevatore o delle persone addette alla cura dei suini;

     r) "vaccino marcatore": ("marker"): un vaccino atto a conferire un'immunità protettiva che può essere distinta dalla risposta immunitaria provocata dall'infezione naturale dovuta al virus di tipo selvatico mediante idonee prove di laboratorio effettuate in conformità del manuale di diagnostica;

     s) "abbattimento": l'abbattimento di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 6, della direttiva 93/119/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

     t) "macellazione": la macellazione di suini ai sensi dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 93/119/CEE;

     u) "zona ad elevata densità di suini": qualsiasi zona geografica situata entro un raggio di 10 km da un'azienda in cui siano detenuti suini riconosciuti infetti o sospetti di essere infetti dal virus della peste suina classica, nella quale la densità di suini superi 800 capi per km2; tale azienda deve essere situata in una regione quale definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p) della direttiva 64/432/CEE del Consiglio in cui la densità di suini detenuti nelle aziende è superiore a 300 capi per km2, o ad una distanza inferiore a 20 km da tale regione;

     v) "azienda che ha avuto contatti": un'azienda in cui la peste suina classica può essere stata introdotta a causa dell'ubicazione dell'azienda stessa, a seguito di movimenti di persone, suini, veicoli o in qualsiasi altro modo.

 

     Art. 3. Notificazione della peste suina classica.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto o l'esistenza della peste suina classica siano obbligatoriamente e immediatamente denunciati all'autorità competente.

     2. Fatte salve le vigenti disposizioni comunitarie relative alla notificazione di focolai di malattie degli animali, lo Stato membro nel cui territorio è confermata la presenza della peste suina classica:

     a) procede alla notificazione della malattia e fornisce informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri, conformemente all'allegato I, per quanto riguarda:

     - i focolai di peste suina classica confermati nelle aziende,

     - i casi di peste suina classica confermati nei macelli o nei mezzi di trasporto,

     - i casi primari di peste suina classica confermati nelle popolazioni di suini selvatici,

     - i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

     b) trasmette informazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sugli altri casi confermati nelle popolazioni di suini selvatici in una zona infetta da peste suina classica, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4.

     3. Le disposizioni dell'allegato I possono essere completate o modificate secondo la procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 4. Misure in caso di sospetto di peste suina classica nei suini di un'azienda.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora in un'azienda si trovino uno o più suini sospetti di infezione da virus della peste suina classica, l'autorità competente applichi immediatamente i mezzi di indagine ufficiali atti a confermare o ad escludere la presenza della malattia, in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica.

     In caso di ispezione dell'azienda da parte di un veterinario ufficiale si procede anche al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali.

     2. Qualora ritenga che non sia possibile escludere il sospetto di peste suina classica in un'azienda, l'autorità competente dispone che l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale e ordina, in particolare, che:

     a) si proceda al censimento di tutte le categorie di suini dell'azienda, precisando per ciascuna di esse il numero di suini già malati, morti o potenzialmente infetti; il censimento è aggiornato per tener conto anche dei suini nati e morti durante il periodo di sospetta infezione; i dati di tale censimento debbono essere esibiti a richiesta e potranno essere controllati ad ogni visita;

     b) tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento;

     c) sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda. L'autorità competente può, se necessario, estendere il divieto di uscita dall'azienda agli animali di altre specie e imporre l'applicazione di misure appropriate per eliminare roditori o insetti;

     d) sia vietato il trasporto al di fuori dell'azienda delle carcasse di suini, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

     e) sia vietata l'uscita dall'azienda di carni, prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni di suini, di alimenti per animali, di utensili, di materiali o rifiuti che possono trasmettere la peste suina classica, salvo autorizzazione rilasciata dall'autorità competente; sia vietata l'uscita dall'azienda, a fini di scambi intracomunitari, di carni, prodotti a base di carni suine, sperma, ovuli ed embrioni;

     f) il movimento di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione scritta dell'autorità competente;

     g) il movimento di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda sia subordinato all'autorizzazione scritta dell'autorità competente;

     h) presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione; chiunque entri o esca da aziende suinicole adempia opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica. Inoltre, prima di lasciare l'azienda tutti i mezzi di trasporto saranno accuratamente disinfettati;

     i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

     3. Ove la situazione epidemiologica lo richieda e in particolare se l'azienda in cui sono detenuti animali sospetti è situata in una zona ad elevata densità di suini, l'autorità competente:

     a) può applicare le misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, nell'azienda di cui al paragrafo 2 del presente articolo; tuttavia, qualora ritenga che le condizioni lo permettano, l'autorità competente può limitare le suddette misure ai suini sospetti di essere infetti o contaminati dal virus della peste suina classica e alla parte dell'azienda in cui tali animali erano detenuti, purché questi ultimi siano stati stabulati, governati e nutriti in modo nettamente distinto dagli altri suini dell'azienda. In ogni caso, per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica, un numero sufficiente di campioni è prelevato dai suini all'atto dell'abbattimento, conformemente al manuale di diagnostica;

     b) può istituire una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda di cui al paragrafo 2; agli allevamenti situati all'interno di tale zona sono applicate, in tutto o in parte, le misure di cui al paragrafo 1 o 2.

     4. Le misure di cui al paragrafo 2 sono revocate soltanto quando il sospetto di peste suina classica sia stato ufficialmente escluso.

 

     Art. 5. Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica nei suini di un'azienda.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di conferma ufficiale della presenza della peste suina classica in un'azienda, a complemento delle misure enumerate all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente ordini che:

     a) tutti i suini dell'azienda siano abbattuti senza indugio, sotto controllo ufficiale ed in modo atto ad evitare ogni rischio di diffusione del virus della peste suina classica sia durante il trasporto che all'abbattimento;

     b) un numero sufficiente di campioni sia prelevato, conformemente al manuale di diagnostica, dai suini all'atto dell'abbattimento, in modo da poter determinare il modo in cui il virus della peste suina classica è stato introdotto nell'azienda e il periodo durante il quale esso può essere stato presente nell'azienda prima della notificazione della malattia;

     c) le carcasse di suini morti o abbattuti siano trasformate sotto controllo ufficiale;

     d) le carni di suini abbattuti nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano, per quanto possibile, rintracciate e trasformate sotto controllo ufficiale;

     e) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini raccolti nell'azienda nel periodo compreso fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'adozione delle misure ufficiali siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale, in modo da evitare il rischio di diffusione del virus della peste suina classica;

     f) ogni materiale o rifiuto potenzialmente contaminato, ad esempio gli alimenti per animali, sia sottoposto ad un trattamento atto ad assicurare la distruzione del virus della peste suina classica; tutti i materiali monouso potenzialmente contaminati, segnatamente quelli impiegati per le operazioni di abbattimento siano distrutti; tali disposizioni si applicano in conformità delle istruzioni del veterinario ufficiale;

     g) dopo l'eliminazione dei suini, i fabbricati di stabulazione degli stessi e i veicoli utilizzati per il trasporto degli animali e delle carcasse, nonché il materiale, le lettiere, il concime e i liquami potenzialmente contaminati, siano puliti e disinfettati o trattati conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

     h) in caso di un focolaio primario della malattia, l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico;

     i) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

     2. Qualora un focolaio sia stato confermato in un laboratorio, uno zoo, un parco naturale o un'area recintata in cui sono detenuti suini a scopi scientifici o connessi con la conservazione delle specie o di razze rare, lo Stato membro di cui trattasi può decidere di derogare al paragrafo 1, lettere a) ed e), purché non siano compromessi interessi fondamentali della Comunità.

     Tale decisione è notificata senza indugio alla Commissione.

     In tutti i casi, la Commissione esamina la situazione immediatamente con lo Stato membro interessato e quanto prima possibile in sede di comitato veterinario permanente. Se necessario, sono adottate misure intese ad evitare la diffusione della malattia conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2; tali misure possono comprendere la vaccinazione d'emergenza secondo la procedura di cui all'articolo 19.

 

     Art. 6. Misure in caso di conferma della presenza di peste suina classica in aziende comprendenti diverse unità di produzione.

     1. In caso di conferma di peste suina classica in aziende comprendenti due o più unità di produzione distinte, l'autorità competente, per consentire che sia portato a termine l'ingrasso dei suini, può derogare alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda le unità di produzione suina sane di una azienda infetta, purché il veterinario ufficiale abbia confermato che la struttura, le dimensioni di dette unità di produzione e la distanza tra le stesse, nonché le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, le unità di produzione sono completamente distinte, tanto da rendere impossibile la propagazione del virus da un'unità di produzione all'altra.

     2. Ove decidano di applicare la deroga di cui al paragrafo 1, gli Stati membri ne fissano le relative modalità in base alle garanzie sanitarie offerte.

     3. Gli Stati membri che si avvalgono della deroga ne informano senza indugio la Commissione. In tutti i casi, la Commissione esamina la situazione immediatamente con lo Stato membro interessato e quanto prima possibile in sede di comitato veterinario permanente. Le misure eventualmente necessarie per evitare la diffusione della malattia sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

 

     Art. 7. Misure destinate alle aziende che hanno avuto contatti.

     1. Sono riconosciute come aziende che hanno avuti contatti le aziende per le quali il veterinario ufficiale riscontri o ritenga, sulla base dell'indagine epidemiologica eseguita in conformità dell'articolo 8, che il virus della peste suina classica possa essere stato introdotto da altre aziende nell'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 o dall'azienda di cui all'articolo 4 o all'articolo 5 in altre aziende.

     In tali aziende si applicano le disposizioni dell'articolo 4 fino a quando il sospetto di peste suina classica sia ufficialmente escluso.

     2. Qualora la situazione epidemiologica lo richieda, l'autorità competente applica le misure previste all'articolo 5, paragrafo 1, nelle aziende che hanno avuto contatti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     Per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende, all'atto dell'abbattimento viene prelevato dai suini un numero sufficiente di campioni, conformemente al manuale di diagnostica.

     3. Nell'allegato V figurano i principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), nelle aziende che hanno avuto contatti. Tali criteri e fattori di rischio possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.

 

     Art. 8. Indagine epidemiologica.

     Gli Stati membri provvedono affinché l'indagine epidemiologica riguardante casi sospetti o focolai di peste suina classica sia effettuata utilizzando questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 22.

     L'indagine epidemiologica verte almeno sui seguenti elementi:

     a) periodo durante il quale la peste suina classica può essere stata presente nell'azienda prima della notificazione o del sospetto della malattia;

     b) possibile origine della peste suina classica nell'azienda e identificazione delle altre aziende nelle quali i suini possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;

     c) movimenti di persone, di veicoli, di suini, di carcasse, di sperma, di carni o di qualsiasi materiale che possa aver veicolato il virus all'esterno o all'interno dell'azienda.

     Se dai risultati dell'indagine emerge che la peste suina classica può essersi propagata da aziende o verso aziende situate in altri Stati membri, la Commissione e gli Stati membri interessati vengono immediatamente informati.

 

     Art. 9. Creazione di zone di protezione e di sorveglianza.

     1. Non appena la diagnosi della peste suina classica nei suini di un'azienda è ufficialmente confermata, l'autorità competente crea, intorno alla zona colpita dal focolaio, una zona di protezione con un raggio di almeno 3 km, inserita in una zona di sorveglianza con un raggio di almeno 10 km.

     In tali zone vengono applicate rispettivamente le misure di cui agli articoli 10 e 11.

     2. Nel definire queste zone l'autorità competente tiene conto dei seguenti elementi:

     a) risultati dell'indagine epidemiologica effettuata conformemente all'articolo 8;

     b) situazione geografica, con particolare riferimento alle frontiere naturali o artificiali;

     c) ubicazione e vicinanza delle aziende;

     d) modalità relative ai movimenti e alla commercializzazione dei suini e disponibilità di macelli;

     e) strutture e personale disponibili per controllare eventuali movimenti di suini all'interno delle zone, in particolare se i suini da abbattere devono essere allontanati dall'azienda d'origine.

     3. Se una zona include parti del territorio di più Stati membri, l'autorità competente di ciascuno Stato membro interessato collabora per la delimitazione di questa zona.

     4. L'autorità competente prende tutte le misure necessarie, incluso il ricorso a cartelli indicatori e di avvertimento ben visibili, nonché a mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione, per garantire che tutte le persone presenti nelle zone di protezione e di sorveglianza siano perfettamente al corrente delle restrizioni in vigore ai sensi degli articoli 10 e 11 e adotta tutti i provvedimenti opportuni per garantire un'adeguata applicazione delle misure suddette.

 

     Art. 10. Misure destinate alla zona di protezione.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di protezione:

     a) un censimento di tutte le aziende è effettuato quanto prima possibile; entro sette giorni dalla creazione della zona di protezione, le aziende sono ispezionate da un veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE;

     b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente per consentire i movimenti di cui alla lettera f). Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste. Secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2, si può inoltre derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente abbattuti;

     c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato (quali carcasse, alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) vengono puliti, disinfettati e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;

     d) è vietata, salvo autorizzazione dell'autorità competente, l'entrata o l'uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico;

     e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati all'autorità competente, che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica;

     f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 30 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei 30 giorni, fatte salve le condizioni previste al paragrafo 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

     - in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali,

     - in un impianto di trasformazione o in un altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale, o

     - in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione in sede di Comitato veterinario permanente;

     g) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini non possono uscire da aziende situate all'interno della zona di protezione;

     h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della peste suina classica.

     2. Se i divieti di cui al paragrafo 1 sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3, l'uscita dei suini da un'azienda ubicata nella zona di protezione ai fini del loro trasporto diretto:

     a) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

     b) in un impianto di trasformazione o in un altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale; o

     c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione in sede di Comitato veterinario permanente.

     3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dei suini dall'azienda purché:

     a) un veterinario ufficiale abbia effettuato un esame clinico dei suini presenti nell'azienda, in particolare di quelli che devono essere trasportati, comprendente in particolare la misurazione della temperatura corporea di parte degli animali, ed eseguito un controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 4 e 5 della direttiva 92/102/CEE;

     b) i suddetti controlli ed esami non abbiano evidenziato segni suggestivi di peste suina classica ed abbiano dimostrato il rispetto delle disposizioni della direttiva 92/102/CEE;

     c) il trasporto dei suini sia effettuato con automezzi sigillati a cura dell'autorità competente;

     d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini siano immediatamente puliti e disinfettati dopo il loro utilizzo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12;

     e) se i suini sono destinati alla macellazione o all'abbattimento sia prelevato, in conformità del manuale di diagnostica, un numero sufficiente di campioni per poter confermare o escludere la presenza del virus della peste suina classica in tali aziende;

     f) se i suini devono essere trasportati in un macello:

     - l'autorità competente responsabile del macello sia informata dell'intenzione di inviarvi suini e notifichi l'arrivo degli animali all'autorità competente che ha effettuato la spedizione,

     - all'arrivo al macello i suini siano detenuti e macellati separatamente dagli altri suini,

     - durante l'ispezione ante e post mortem effettuata presso il macello designato, l'autorità competente prenda in considerazione eventuali sintomi di peste suina classica,

     - le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate ovvero contrassegnate dal bollo speciale di cui all'articolo 5 della direttiva 72/461/CEE del Consiglio e successivamente trattate in conformità delle norme previste all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 80/215/CEE del Consiglio. Dette operazioni devono essere effettuate in uno stabilimento designato dall'autorità competente. Le carni sono inviate al suddetto stabilimento a condizione che la partita sia sigillata prima della partenza e lo resti per tutta la durata del trasporto.

     4. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

     a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

     b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica, per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica.

     Gli accertamenti di cui alla lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano 30 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

 

     Art. 11. Misure destinate alla zona di sorveglianza.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché siano applicate le misure seguenti nella zona di sorveglianza:

     a) è effettuato un censimento di tutti gli allevamenti suinicoli;

     b) sono vietati la circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, salvo accordo dell'autorità competente. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste, nonché per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona per esservi immediatamente abbattuti;

     c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato (quali carcasse, alimenti, concime, deiezioni liquide, ecc.) vengono puliti e disinfettati e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste all'articolo 12. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

     d) nessun altro animale domestico può penetrare nell'azienda o uscirne senza l'autorizzazione dell'autorità competente durante i primi sette giorni successivi alla creazione della zona;

     e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati all'autorità competente che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica;

     f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante almeno i 21 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette. Allo scadere dei 21 giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, paragrafo 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

     - in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali,

     - in un impianto di trasformazione o in un altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale, o

     - in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione in sede di Comitato veterinario permanente.

     Tuttavia, se i suini devono essere trasportati in un macello, su richiesta di uno Stato membro corredata dalle opportune motivazioni e secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2, possono essere concesse deroghe all'articolo 10, paragrafo 3, lettere e) e f), quarto trattino, in particolare per quanto riguarda la marchiatura delle carni di tali suini e la loro successiva utilizzazione, nonché la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento;

     g) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di suini non possono uscire da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;

     h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione della peste suina classica.

     2. Se i divieti di cui al paragrafo 1 sono mantenuti oltre il limite di 30 giorni a causa dell'insorgere di nuovi focolai della malattia, con conseguenti problemi nella custodia degli animali riguardo al loro benessere o ad altri aspetti, l'autorità competente può autorizzare, dietro richiesta motivata presentata dal proprietario e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il trasporto di suini da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza ai fini del loro trasporto diretto:

     a) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;

     b) in un impianto di trasformazione o in un altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale; o

     c) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza. Gli Stati membri che si avvalgono di questa disposizione ne informano immediatamente la Commissione in sede di Comitato veterinario permanente.

     3. L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

     a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;

     b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica, per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica.

     Gli accertamenti di cui alla lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano 20 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

 

     Art. 12. Pulizia e disinfezione.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) i disinfettanti da usare e le relative concentrazioni siano ufficialmente approvati dall'autorità competente;

     b) le operazioni di pulizia e disinfezione siano effettuate sotto controllo ufficiale conformemente:

     - alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale, e

     - ai principi e alle procedure di pulizia, disinfezione e trattamento che figurano nell'allegato II.

     2. I principi e le procedure di pulizia e disinfezione di cui all'allegato II possono essere successivamente modificati o completati, secondo la procedura definita all'articolo 26, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.

 

     Art. 13. Ripopolamento delle aziende suinicole a seguito di focolai di peste suina classica.

     1. La reintroduzione dei suini nelle aziende di cui all'articolo 5 non può avvenire prima che siano trascorsi 30 giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione in conformità dell'articolo 12.

     2. Essa è effettuata tenendo conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda considerata e in conformità delle seguenti disposizioni:

     a) se si tratta di un allevamento all'aperto, la reintroduzione dei suini inizia con l'introduzione di suini sentinella preventivamente sottoposti ad esame, con esito negativo, per quanto concerne la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica o provenienti da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla stessa. I suini sentinella sono distribuiti, conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente, sull'intera azienda infetta e sono sottoposti a campionamento dopo 40 giorni dall'introduzione nell'azienda, per rilevare l'eventuale presenza di anticorpi, in conformità del manuale di diagnostica.

     Se in nessuno dei suini è stata riscontrata la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica si può procedere al ripopolamento totale dell'azienda. I suini possono lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi;

     b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alle misure di cui alla lettera a) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

     - tutti i suini arrivino in un arco di tempo di 20 giorni e provengano da aziende non soggette a restrizioni inerenti alla peste suina classica,

     - i suini dell'allevamento ripopolato siano sottoposti a un esame sierologico conformemente al manuale di diagnostica. Il campionamento per l'esame suddetto è effettuato non prima di 40 giorni dall'arrivo degli ultimi suini,

     - i suini possano lasciare l'azienda solo se l'esame sierologico ha fornito risultati negativi.

     3. Tuttavia, se sono trascorsi più di sei mesi dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione nell'azienda, l'autorità competente può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 2, tenendo conto della situazione epidemiologica.

 

     Art. 14. Misure in caso di sospetto o di conferma della presenza della peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto.

     1. Ove si sospetti la presenza di peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente metta immediatamente in atto tutti i mezzi ufficiali di indagine per confermare o escludere la presenza della malattia, in conformità delle procedure definite nel manuale di diagnostica.

     2. Qualora venga individuato un caso di peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto, l'autorità competente provvede affinché:

     a) siano immediatamente abbattuti tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto di cui trattasi;

     b) le carcasse, le frattaglie e i rifiuti di animali che possono essere stati infettati o contaminati siano distrutti sotto controllo ufficiale;

     c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, vengano effettuate sotto il controllo del veterinario ufficiale in conformità dell'articolo 12;

     d) sia effettuata un'indagine epidemiologica applicando per analogia l'articolo 8;

     e) l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio definita nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus;

     f) le misure di cui all'articolo 7 siano applicate nell'azienda da cui provengono i suini o le carcasse infette e nelle altre aziende che hanno avuto contatti; salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, paragrafo 1, siano applicate nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infette;

     g) non siano reintrodotti animali destinati al macello o al trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione effettuate conformemente all'articolo 12.

 

     Art. 15. Misure in caso di sospetto e di conferma della presenza della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici.

     1. Non appena è informata del sospetto di infezione di suini selvatici, l'autorità competente dello Stato membro in causa adotta tutte le misure necessarie per confermare o escludere la presenza della malattia, fornendo informazioni ai proprietari di suini e ai cacciatori ed esaminando, anche mediante analisi di laboratorio, tutti i suini selvatici uccisi o trovati morti.

     2. Non appena sia confermato un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, al fine di contenere la diffusione della malattia, l'autorità competente provvede senza indugio:

     a) ad istituire un gruppo di esperti comprendente veterinari, cacciatori, biologi ed epidemiologi specializzati nella fauna selvatica. Il gruppo di esperti assiste l'autorità competente:

     - nello studio della situazione epidemiologica e nella determinazione della zona infetta conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b),

     - nella definizione di adeguate misure da applicare nella zona infetta a completamento delle misure di cui alle lettere b) e c); tali misure possono comprendere la sospensione della caccia e il divieto di nutrire suini selvatici,

     - nella stesura del piano di eradicazione da presentare alla Commissione in conformità dell'articolo 16,

     - nell'esecuzione di verifiche intese ad accertare l'efficacia delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della peste suina classica dalla zona infetta;

     b) a sottoporre a sorveglianza ufficiale le aziende ubicate nella zona definita infetta ordinando in particolare che:

     - sia effettuato un censimento ufficiale di tutte le categorie di suini presenti nelle varie aziende; il censimento deve essere aggiornato dal proprietario. I dati del censimento debbono essere esibiti a richiesta e possono essere verificati ad ogni ispezione. Tuttavia, per quanto riguarda gli allevamenti all'aperto, il primo censimento potrà essere effettuato sulla base di una stima,

     - tutti i suini dell'azienda siano trattenuti nei loro locali di stabulazione, o confinati in altri luoghi che consentano di isolarli dai suini selvatici, i quali non debbono avere accesso ad alcun materiale che possa in seguito entrare in contatto con i suini dell'azienda,

     - sia vietata l'entrata e l'uscita di suini dall'azienda, salvo autorizzazione dell'autorità competente in funzione della situazione epidemiologica,

     - presso le entrate e le uscite dei fabbricati di stabulazione dei suini e dell'azienda siano posti in atto appropriati metodi di disinfezione,

     - chiunque venga a contatto con suini selvatici applichi adeguate misure igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina classica; tali misure possono includere un divieto temporaneo di accesso ad un'azienda suinicola per le persone che sono venute a contatto con suini selvatici,

     - sia controllata la presenza di peste suina classica in tutti i suini morti o ammalati nell'azienda che presentino sintomi di peste suina classica,

     - sia vietata l'entrata nell'azienda di qualsiasi parte di suino selvatico ucciso o trovato morto e di qualsiasi materiale o attrezzatura potenzialmente contaminati dal virus della peste suina classica,

     - dalla zona infetta non escano suini, sperma, ovuli e embrioni a fini di scambi intracomunitari;

     c) a disporre che tutti i suini selvatici trovati morti o uccisi nella zona definita infetta siano sottoposti ad ispezione a cura di un veterinario ufficiale, nonché ad un esame inteso ad accertare la presenza della peste suina classica in conformità del manuale di diagnostica. Le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono trasformate sotto controllo ufficiale. Se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina classica, gli Stati membri applicano le misure previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/45/CEE del Consiglio. Le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto controllo ufficiale;

     d) a fare in modo che l'isolato del virus della peste suina classica sia sottoposto alla procedura di laboratorio indicata nel manuale di diagnostica ai fini dell'identificazione del tipo genetico del virus.

     3. Qualora in uno Stato membro si riscontri un caso di peste suina classica fra i suini selvatici presenti in una zona situata in prossimità di un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano alla definizione delle misure di lotta contro la malattia.

 

     Art. 16. Piani di eradicazione della peste suina classica in popolazioni di suini selvatici.

     1. Fatte salve le misure previste all'articolo 15, entro 90 giorni dalla conferma di un caso primario di peste suina classica in popolazioni di suini selvatici, gli Stati membri presentano alla Commissione il piano delle misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita infetta nonché delle misure applicate alle aziende ubicate in tale zona.

     La Commissione esamina il piano per stabilire se esso consente di conseguire l'obiettivo prefisso. Il piano, eventualmente modificato, è approvato conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

     Il piano può successivamente essere modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione.

     Se tali modifiche riguardano la ridefinizione dell'area infetta, gli Stati membri curano che la Commissione e gli altri Stati membri ne siano immediatamente informati.

     Se le modifiche vertono invece su altre disposizioni del piano, gli Stati membri presentano alla Commissione il piano modificato affinché sia esaminato ed eventualmente approvato secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2.

     2. Una volta approvate, le misure contemplate nel piano di cui al paragrafo 1 sostituiscono le misure originarie previste all'articolo 15 ad una data stabilita durante la procedura di approvazione.

     3. Il piano di cui al paragrafo 1 contiene informazioni concernenti:

     a) l'esito delle indagini epidemiologiche e dei controlli effettuati conformemente all'articolo 15 e la distribuzione geografica della malattia;

     b) la zona definita infetta compresa nel territorio dello Stato membro interessato; nel definire la zona infetta, l'autorità competente deve tener conto dei seguenti elementi:

     - l'esito delle indagini epidemiologiche effettuate e la distribuzione geografica della malattia,

     - la popolazione di suini selvatici della zona,

     - la presenza di barriere naturali o artificiali che ostacolino fortemente gli spostamenti di suini selvatici;

     c) l'organizzazione di stretti rapporti di cooperazione tra biologi, cacciatori, associazioni venatorie, servizi responsabili della fauna selvatica e servizi veterinari (salute animale e sanità pubblica);

     d) la campagna d'informazione da attuare per sensibilizzare i cacciatori alle misure che essi devono adottare nel quadro del programma di eradicazione;

     e) le iniziative specifiche intese a determinare il numero e l'ubicazione delle metapopolazioni di suini selvatici nella zona infetta e nelle aree limitrofe;

     f) il numero approssimativo delle metapopolazioni di suini selvatici presenti nelle zone suddette e la loro taglia;

     g) le iniziative specifiche intese a determinare il grado di propagazione dell'infezione tra i suini selvatici mediante l'esame degli animali uccisi dai cacciatori o trovati morti e mediante analisi di laboratorio, comprese indagini epidemiologiche per categorie di età;

     h) le misure adottate per ridurre la diffusione della malattia a seguito di movimenti di suini selvatici e/o contatti tra metapopolazioni di suini selvatici; tali misure possono comprendere il divieto di caccia;

     i) le misure adottate per ridurre la popolazione di suini selvatici e in particolare di suinetti esposta all'infezione;

     j) i requisiti che i cacciatori devono rispettare per evitare qualsiasi diffusione della malattia;

     k) il metodo di eliminazione dei suini selvatici trovati morti o uccisi, basato:

     - sulla trasformazione sotto controllo ufficiale, o

     - sull'ispezione di un veterinario ufficiale e sugli esami di laboratorio previsti nel manuale di diagnostica; le carcasse di tutti gli animali risultati positivi sono trasformate sotto controllo ufficiale; se detti esami risultano negativi per quanto riguarda la peste suina classica, gli Stati membri applicano le misure previste all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/45/CEE; le parti non destinate al consumo umano vengono trasformate sotto controllo ufficiale;

     l) l'indagine epidemiologica eseguita su ciascun suino selvatico ucciso o trovato morto; detta indagine include obbligatoriamente le risposte ad un questionario con informazioni concernenti:

     - il settore geografico in cui l'animale è stato trovato morto o ucciso,

     - la data di ritrovamento dell'animale (morto o ucciso),

     - la persona che ha trovato o ucciso l'animale,

     - l'età e il sesso dell'animale,

     - se è stato ucciso: i sintomi constatati prima dell'uccisione,

     - se è stato trovato morto: lo stato della carcassa,

     - i risultati delle prove di laboratorio;

     m) i programmi di sorveglianza e le misure di profilassi applicabili alle aziende ubicate nella zona definita infetta e, se necessario, nelle vicinanze della stessa, incluso il trasporto e la circolazione di animali all'interno, all'entrata o all'uscita di questa zona; tali misure comprendono almeno il divieto di far uscire suini, sperma, embrioni o ovuli dalla zona infetta a fini di scambi intracomunitari;

     n) altri criteri da applicare per abolire le misure adottate ai fini dell'eradicazione della malattia nella zona definita e le misure applicate alle aziende ivi ubicate;

     o) l'autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del programma;

     p) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati del programma di eradicazione;

     q) le misure di sorveglianza della malattia da applicare allo scadere di un periodo di almeno 12 mesi dalla conferma dell'ultimo caso di peste suina classica nei suini selvatici della zona definita infetta; dette misure di sorveglianza sono mantenute per un periodo minimo di 12 mesi e comprendono almeno le misure già attuate in conformità delle lettere g), k) e l).

     4. Ogni sei mesi sono trasmessi alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulla situazione epidemiologica nell'area definita e i risultati del programma di eradicazione.

     Ulteriori modalità riguardanti le informazioni da trasmettere a cura degli Stati membri possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 17. Procedure diagnostiche e requisiti in materia di biosicurezza.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio diretti ad individuare la presenza di peste suina classica siano effettuati in conformità del manuale di diagnostica;

     b) il coordinamento degli standard e dei metodi diagnostici in ciascuno Stato membro sia assicurato da un laboratorio nazionale, conformemente all'allegato III.

     2. Il laboratorio nazionale menzionato al paragrafo 1, lettera b), assicura il collegamento col laboratorio comunitario di riferimento alle condizioni indicate nell'allegato IV. Fatto salvo il disposto della decisione 90/424/CEE, in particolare l'articolo 28, le competenze e i compiti del laboratorio sono quelli indicati nel suddetto allegato.

     3. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure diagnostiche della peste suina classica, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva è approvato, secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, un manuale di diagnostica della peste suina classica nel quale sono definiti almeno:

     a) i requisiti minimi in materia di biosicurezza e le norme di qualità minime che devono essere osservate dai laboratori di diagnosi della peste suina classica e per il trasporto dei campioni;

     b) i criteri e le procedure da seguire nell'esecuzione di esami clinici o post mortem intesi a confermare o ad escludere la presenza della peste suina classica;

     c) i criteri e le procedure da seguire per la raccolta di campioni da suini vivi o dalle loro carcasse al fine di confermare o escludere la diagnosi di peste suina classica mediante esami di laboratorio, compresi i metodi di campionamento ai fini di indagini sierologiche o virologiche effettuate nel quadro dell'applicazione delle misure previste dalla presente direttiva;

     d) gli esami di laboratorio da utilizzare per la diagnosi della peste suina classica, compresi:

     - test per la diagnosi differenziale tra virus della peste suina classica ed altri Pestivirus, e

     - se disponibili e idonei, test che consentano di distinguere la struttura degli anticorpi prodotti da un vaccino marcatore da quella degli anticorpi prodotti dal virus di tipo selvatico della peste suina classica,

     - i criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;

     e) le tecniche di laboratorio per la tipizzazione genetica degli isolati del virus della peste suina classica.

     4. Per garantire adeguate condizioni di biosicurezza e tutelare la salute degli animali, il virus della peste suina classica, il genoma e gli antigeni del virus, nonché i vaccini possono essere manipolati o utilizzati a fini di ricerca, diagnosi o fabbricazione esclusivamente in luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti dall'autorità competente.

     L'elenco dei luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti è trasmesso alla Commissione anteriormente al 1° maggio 2003, e viene in seguito mantenuto aggiornato [1].

     5. Le disposizioni degli allegati III e IV e il manuale di diagnostica possono essere completati o modificati secondo la procedura prevista dall'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 18. Impiego, fabbricazione e vendita di vaccini contro la peste suina classica.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) sia vietato l'impiego di vaccini contro la peste suina classica;

     b) la manipolazione, la fabbricazione, il magazzinaggio, la fornitura, la distribuzione e la vendita sul territorio della Comunità di vaccini contro la peste suina classica siano effettuati sotto controllo ufficiale.

     2. Se del caso, possono essere adottate disposizioni concernenti la produzione, l'imballaggio, la distribuzione e lo stato delle scorte di vaccini contro la peste suina classica nella Comunità in conformità della procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 19. Vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole.

     1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), qualora in determinate aziende suinicole sia confermata la presenza di peste suina classica e i dati epidemiologici disponibili suggeriscano un rischio di propagazione della malattia, si può fare ricorso nelle aziende in questione alla vaccinazione d'emergenza in conformità delle procedure e disposizioni previste ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

     2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, i principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini dell'applicazione della vaccinazione d'emergenza sono definiti nell'allegato VI. Tali criteri e fattori di rischio possono essere successivamente modificati o completati secondo la procedura definita all'articolo 26, paragrafo 2, per tener conto dei progressi e delle esperienze in campo scientifico.

     3. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla vaccinazione presentano alla Commissione un apposito piano per la vaccinazione d'emergenza che comprenda almeno le seguenti informazioni:

     a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione d'emergenza;

     b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende suinicole ivi ubicate;

     c) le categorie di suini e il numero approssimativo dei suini da vaccinare;

     d) il vaccino da utilizzare;

     e) la durata della campagna di vaccinazione;

     f) l'identificazione e la registrazione degli animali vaccinati;

     g) le misure concernenti la circolazione di suini e di prodotti derivati;

     h) i criteri da seguire per decidere in merito all'applicazione della vaccinazione o delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2 nelle aziende che hanno avuto contatti;

     i) altri aspetti riguardanti la situazione d'emergenza, compresi gli esami clinici e di laboratorio da praticare su campioni prelevati nelle aziende sottoposte a vaccinazione e nelle altre aziende situate nella zona di vaccinazione, in particolare se è previsto l'impiego di un vaccino marcatore.

     La Commissione esamina immediatamente il piano in collaborazione con lo Stato membro interessato. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, il piano per la vaccinazione di emergenza può essere approvato o formare oggetto di una richiesta di modifica o di aggiunta prima dell'approvazione.

     Secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, esso può essere successivamente modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione.

     4. Salvi restando gli articoli 10 e 11, qualora si faccia ricorso alla vaccinazione d'emergenza, durante il periodo di vaccinazione lo Stato membro interessato provvede affinché:

     a) nessun suino vivo esca dalla zona vaccinale, salvo per essere trasportato in un macello designato dall'autorità competente e ubicato nella zona vaccinale o nelle immediate vicinanze per esservi immediatamente abbattuto o in una sardigna o in un altro impianto appropriato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;

     b) tutte le carni fresche ottenute da suini vaccinati durante la campagna di vaccinazione di emergenza siano trasformate o contrassegnate e trattate conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino;

     c) lo sperma, gli ovuli e gli embrioni raccolti, nei trenta giorni precedenti la vaccinazione, da suini da sottoporre a vaccinazione siano rintracciati e distrutti sotto controllo ufficiale.

     5. Le disposizioni previste al paragrafo 4 sono applicabili per almeno sei mesi dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione nella zona interessata.

     6. Secondo la procedura prevista all'articolo 27, paragrafo 2, e prima che scadano i sei mesi previsti al paragrafo 5, sono adottate misure al fine di vietare:

     a) ai suini sierologicamente positivi di uscire dall'azienda in cui sono detenuti, salvo per essere immediatamente macellati;

     b) la raccolta di sperma, embrioni o ovuli da suini sierologicamente positivi;

     c) ai suinetti nati da scrofe sierologicamente positive di uscire dall'azienda d'origine, salvo per essere trasportati:

     - in un macello, per essere immediatamente macellati,

     - in un'azienda designata dall'autorità competente, dalla quale saranno condotti direttamente al macello,

     - in un'azienda, dopo aver subito con risultato negativo un test sierologico per la presenza di anticorpi del virus della peste suina classica.

     7. In deroga al paragrafo 3, la decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza può essere adottata da uno Stato membro purché non siano compromessi gli interessi comunitari e sussistano le seguenti condizioni:

     a) il quadro del piano per la vaccinazione d'emergenza sia elaborato conformemente all'articolo 22. Il piano specifico e la decisione di procedere alla vaccinazione d'emergenza sono presentati alla Commissione prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione;

     b) oltre alle informazioni indicate al paragrafo 3, il piano prescriva che tutti i suini presenti nelle aziende in cui il vaccino deve essere utilizzato siano macellati o abbattuti quanto prima possibile dopo il completamento delle operazioni di vaccinazione conformemente al paragrafo 4, lettera a), e che le carni fresche ottenute da tali suini siano trasformate o contrassegnate e trattate in conformità con le disposizioni previste all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino.

     Una volta adottata la decisione, il piano di vaccinazione è immediatamente esaminato dal comitato veterinario permanente. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, il piano può essere approvato o formare oggetto di una richiesta di modifica o di aggiunta prima dell'approvazione.

     8. In deroga ai paragrafi 5 e 6, le misure di cui al paragrafo 4 possono essere revocate:

     a) dopo che tutti i suini delle aziende in cui è stato utilizzato il vaccino sono stati macellati o abbattuti conformemente al paragrafo 4, lettera a), e dopo che le carni fresche ottenute da tali suini sono state trasformate o contrassegnate e trattate conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), quarto trattino;

     b) dopo che tutte le aziende in cui si trovavano animali vaccinati sono state pulite e disinfettate conformemente all'articolo 12.

     Se le misure di cui al paragrafo 4 sono revocate, gli Stati membri provvedono inoltre affinché:

     a) la reintroduzione di suini nelle aziende suddette non sia effettuata prima che siano trascorsi almeno dieci giorni dalla fine delle operazioni di pulizia e disinfezione e che siano stati macellati o abbattuti tutti i suini presenti nelle aziende in cui è stata praticata la vaccinazione;

     b) dopo la reintroduzione, i suini presenti in tutte le aziende della zona di vaccinazione siano stati sottoposti ad esami clinici e ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della peste suina classica. Nel caso di suini reintrodotti in aziende sottoposte a vaccinazione, gli esami suddetti non sono effettuati prima che siano trascorsi almeno quaranta giorni dalla reintroduzione; durante tale periodo i suini non possono uscire dall'azienda.

     9. Nei casi in cui è stato utilizzato un vaccino marcatore nel corso di una campagna di vaccinazione, possono essere autorizzate deroghe ai paragrafi 4, 5 e 6, secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, segnatamente per quanto riguarda la marchiatura delle carni di suini vaccinati e la loro successiva utilizzazione, nonché la destinazione dei prodotti sottoposti a trattamento. Le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:

     a) il piano relativo alla vaccinazione deve essere stato approvato prima dell'inizio delle operazioni di vaccinazione in conformità al paragrafo 3;

     b) lo Stato membro interessato deve presentare alla Commissione una richiesta specifica, corredata di una relazione completa riguardante l'attuazione della campagna di vaccinazione, i suoi risultati e la situazione epidemiologica globale, e

     c) l'attuazione della campagna di vaccinazione deve aver formato oggetto di un controllo in loco conformemente alle procedure previste all'articolo 21.

     Le deroghe ai paragrafi 4, 5 e 6 sono adottate in funzione del rischio di propagazione del virus della peste suina classica a seguito di movimenti o scambi di suini vaccinati, della loro progenie o dei loro prodotti.

 

     Art. 20. Vaccinazione d'emergenza di suini selvatici.

     1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), qualora in popolazioni di suini selvatici sia confermata la presenza di peste suina classica e i dati epidemiologici disponibili suggeriscano un rischio di propagazione della malattia, si può fare ricorso alla vaccinazione d'emergenza di suini selvatici in conformità con le procedure e le disposizioni previste dai paragrafi 2 e 3.

     2. Gli Stati membri che intendono ricorrere alla vaccinazione presentano alla Commissione un apposito piano per la vaccinazione d'emergenza che comprenda le seguenti informazioni:

     a) la situazione della malattia che giustifica la richiesta di una vaccinazione di emergenza;

     b) i limiti della zona geografica in cui deve essere attuata la vaccinazione d'emergenza. Tale zona deve in ogni caso far parte della zona infetta definita in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera b);

     c) il tipo di vaccino da utilizzare e la procedura di vaccinazione;

     d) le azioni specifiche finalizzate alla vaccinazione dei giovani animali;

     e) la durata prevista della campagna di vaccinazione;

     f) il numero approssimativo di suini selvatici da vaccinare;

     g) le misure adottate per evitare un rapido ricambio della popolazione di suini selvatici;

     h) ove del caso, le misure adottate per evitare la propagazione del virus vaccinale ai suini detenuti in aziende;

     i) i risultati previsti della campagna di vaccinazione e i parametri applicabili per valutarne l'efficacia;

     j) l'autorità cui competono la supervisione e il coordinamento dei servizi responsabili dell'attuazione del piano;

     k) il sistema istituito per consentire al gruppo di esperti designato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), di verificare periodicamente i risultati della campagna di vaccinazione;

     l) altri aspetti relativi alla situazione di emergenza.

     La Commissione esamina immediatamente il piano in collaborazione con lo Stato membro interessato, in particolare per garantirne la compatibilità con le misure applicate conformemente al programma di eradicazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

     Se la zona di vaccinazione è situata in prossimità del territorio di un altro Stato membro nel quale sono parimenti attuate misure di eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici, occorre garantire la coerenza tra il piano di vaccinazione e le misure applicate in tale Stato membro.

     Conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2, il piano per la vaccinazione di emergenza può essere approvato o formare oggetto di una richiesta di modifica o di aggiunta prima dell'approvazione.

     Secondo la procedura suddetta, esso può essere successivamente modificato o integrato per tener conto dell'evoluzione della situazione.

     3. Ogni sei mesi, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sui risultati della campagna di vaccinazione, accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 16, paragrafo 4.

 

     Art. 21. Controlli comunitari.

     Ove necessario per l'applicazione uniforme della presente direttiva, esperti della Commissione possono effettuare controlli sul posto in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri. Lo Stato membro nel cui territorio è effettuato un controllo fornisce agli esperti tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l'autorità competente dei risultati dei controlli effettuati.

     Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle volte a disciplinare la collaborazione con le autorità nazionali, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 22. Piani di emergenza.

     1. Ciascuno Stato membro redige un piano di emergenza nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in caso di comparsa di peste suina classica.

     Il piano consente l'accesso alle installazioni, alle attrezzature e a tutti gli altri materiali idonei necessari per una rapida ed efficace eradicazione del focolaio. Esso precisa:

     a) il fabbisogno di vaccino che ciascuno Stato membro ritiene necessario nell'eventualità di una vaccinazione di emergenza;

     b) le regioni in cui ci sono zone ad elevata densità di suini in ciascuno Stato membro, al fine di garantire in tali regioni un livello più elevato di sensibilizzazione e preparazione in caso di comparsa della malattia.

     2. Per la stesura del piano di emergenza si applicano i criteri e i requisiti definiti nell'allegato VII.

     Conformemente alla procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2, tali criteri e requisiti possono essere modificati o completati tenendo conto della natura specifica della peste suina classica e dell'evoluzione delle misure di lotta contro la malattia.

     3. La Commissione esamina i piani allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare, a garantirne la compatibilità con quelli degli altri Stati membri.

     I piani, eventualmente modificati, sono approvati con la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     I piani possono successivamente essere modificati o completati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in modo da tener conto dell'evolvere della situazione. In ogni caso, ciascuno Stato membro aggiorna il proprio piano ogni cinque anni e lo presenta alla Commissione per approvazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 23. Centri di lotta contro l'epizoozia e gruppi di esperti.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di comparsa di peste suina classica, sia immediatamente istituito un centro di lotta pienamente operativo contro l'epizoozia.

     2. Il centro nazionale di lotta contro l'epizoozia dirige e controlla l'operato dei centri locali di lotta contro l'epizoozia di cui al paragrafo 3. Esso è segnatamente incaricato di:

     a) definire le necessarie misure di controllo;

     b) garantire una pronta ed efficace attuazione delle summenzionate misure da parte dei centri locali di lotta contro l'epizoozia;

     c) mettere personale ed altre risorse a disposizione dei centri locali di lotta contro l'epizoozia;

     d) fornire informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, alle organizzazioni veterinarie nazionali, alle autorità nazionali e alle organizzazioni agricole e commerciali;

     e) organizzare, se opportuno, una vaccinazione d'emergenza e definire le zone di vaccinazione;

     f) mantenere i collegamenti con i laboratori diagnostici;

     g) mantenere i collegamenti con la stampa e altri media;

     h) mantenere i collegamenti con le autorità di polizia per garantire misure specifiche.

     3. Gli Stati membri provvedono affinché siano immediatamente istituiti, in caso di comparsa di peste suina classica, centri locali di lotta contro l'epizoozia pienamente operativi.

     4. Tuttavia talune funzioni del centro nazionale di lotta contro l'epizoozia possono essere trasferite al centro locale di lotta contro l'epizoozia operante al livello amministrativo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p) della direttiva 64/432/CEE o ad un livello più alto, a condizione che non siano compromessi gli obiettivi del centro nazionale di lotta contro l'epizoozia.

     5. Gli Stati membri istituiscono un gruppo permanente di esperti che disponga delle conoscenze specialistiche necessarie per assistere l'autorità competente nel garantire un'adeguata preparazione in caso di comparsa della malattia.

     In caso di comparsa della malattia il gruppo di esperti assiste l'autorità competente almeno per i seguenti aspetti:

     a) l'indagine epidemiologica;

     b) la campionatura, l'analisi e l'interpretazione dei risultati dagli esami di laboratorio;

     c) la definizione delle misure di contenimento della malattia.

     6. Gli Stati membri provvedono affinché i centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia il gruppo di esperti dispongano del personale, delle strutture e delle attrezzature, ivi compresi i sistemi di comunicazione necessari nonché di una linea di comando e un sistema di gestione chiari ed efficaci, al fine di garantire la pronta attuazione delle misure di contenimento della malattia definite nella presente direttiva.

     Le modalità in materia di personale, strutture, attrezzature, linea di comando e gestione dei centri nazionali e locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti sono definite nei piani di emergenza di cui all'articolo 22.

     7. Ulteriori criteri e requisiti circa funzione e compiti dei centri nazionali di lotta contro l'epizoozia, dei centri locali di lotta contro l'epizoozia e del gruppo di esperti possono essere definiti conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 24. Utilizzatori dei rifiuti di cucina.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché:

     a) la somministrazione ai suini di rifiuti di cucina sia vietata;

     b) i rifiuti di cucina provenienti da mezzi di trasporto internazionali quali navi, veicoli terrestri e aerei siano raccolti e distrutti sotto controllo ufficiale;

     c) le informazioni sull'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) nonché sui relativi controlli effettuati dagli Stati membri siano trasmesse alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno e per la prima volta nel 2003. La Commissione presenta tali informazioni al Comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE.

     2. Le modalità d'applicazione delle misure di controllo e le informazioni che gli Stati membri devono fornire in proposito, segnatamente per quanto riguarda le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26, paragrafo 2.

     3. Le disposizioni previste ai paragrafi 1 e 2 sono valide fino alla data di applicazione della normativa comunitaria sulla somministrazione ai suini di rifiuti di cucina nel quadro della normativa in materia di sottoprodotti animali non destinati al consumo umano o di alimentazione degli animali.

 

     Art. 25. Procedure relative alle modifiche della presente direttiva e dei suoi allegati e all'adozione di ulteriori modalità di attuazione della stessa.

     1. La presente direttiva può, se necessario, essere adattata, in funzione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche, dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

     2. Gli allegati della direttiva sono tuttavia modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

     3. Le eventuali modalità di attuazione della direttiva possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 26. Procedura ordinaria di regolamentazione.

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE.

     2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

 

     Art. 27. Procedura accelerata di regolamentazione.

     1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE.

     2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di quindici giorni.

 

     Art. 28. Abrogazione.

     1. La direttiva 80/217/CEE, come modificata dagli atti di cui all'allegato VIII, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° novembre 2002 con riserva delle disposizioni transitorie previste all'articolo 29, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativamente ai termini di attuazione delle direttive di cui all'allegato VIII, parte B.

     I riferimenti alla direttiva abrogata 80/217/CEE s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX [2].

     2. La decisione 81/859/CEE è abrogata.

 

     Art. 29. Disposizioni transitorie.

     1. In deroga all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, gli allegati I e IV della direttiva 80/217/CEE restano applicabili ai fini della presente direttiva fino all'entrata in vigore della decisione recante approvazione del manuale di diagnostica di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

     2. I programmi di eradicazione della peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici, approvati in conformità dell'articolo 6 bis della direttiva 80/217/CEE, in corso alla data di entrata in vigore della presente direttiva restano applicabili ai fini della stessa.

     Tuttavia anteriormente al 1° febbraio 2003, gli Stati membri presentano alla Commissione modificazioni di detti programmi che tengano conto delle disposizioni previste all'articolo 16, paragrafo 3.

     I programmi, eventualmente modificati, sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 2 [3].

     3. I piani di emergenza per la lotta contro la peste suina classica in conformità dell'articolo 14 ter, della direttiva 80/217/CEE, in corso alla data di entrata in vigore della presente direttiva restano applicabili ai fini della stessa.

     Tuttavia anteriormente al 1° maggio 2003, gli Stati membri possono tuttavia presentare alla Commissione piani modificati che tengano conto delle disposizioni di cui all'articolo 22.

     I piani, eventualmente modificati, sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2 [4].

     4. Fino al momento dell'applicazione della presente direttiva, ulteriori disposizioni transitorie per la lotta contro la peste suina classica possono essere adottate conformemente all'articolo 26, paragrafo 2.

 

     Art. 30. Recepimento nella legislazione nazionale e attuazione.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2002. Essi ne informano la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2002.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 32. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche da trasmettere

a cura dello Stato membro qualora sia confermata la presenza di peste suina classica.

 

     1. Entro 24 ore dalla conferma di ciascun focolaio primario, di ciascun caso primario nelle popolazioni di suini selvatici e di ciascun caso rilevato in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato è tenuto a notificare le seguenti informazioni mediante il sistema di notifica delle malattie degli animali istituito in conformità dell'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio:

     a) la data di spedizione;

     b) l'ora di spedizione;

     c) il nome dello Stato membro;

     d) il nome della malattia;

     e) il numero di focolai o di casi;

     f) la data in cui si è sospettata la presenza della peste suina classica;

     g) la data della conferma;

     h) i metodi utilizzati per la conferma;

     i) se la presenza della malattia è stata confermata nelle popolazioni di suini selvatici o nei suini presenti in un'azienda, un macello o un mezzo di trasporto;

     j) la localizzazione geografica del sito in cui il focolaio o il caso di peste suina classica è stato confermato;

     k) le misure di lotta applicate.

     2. In caso di comparsa di focolai primari o di casi rilevati nei macelli o nei mezzi di trasporto, oltre ai dati elencati al punto 1 lo Stato membro interessato deve trasmettere le seguenti informazioni:

     a) il numero di suini esposti all'infezione presenti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;

     b) per ciascuna categoria, il numero di suini morti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto;

     c) per ciascuna categoria, il livello di morbilità e il numero di suini per i quali è stata confermata la peste suina classica;

     d) il numero di suini abbattuti nel focolaio, nel macello o nei mezzi di trasporto;

     e) il numero di carcasse trasformate;

     f) nel caso di un focolaio, la sua distanza dall'azienda suinicola più vicina;

     g) qualora sia stata confermata la presenza di peste suina classica in un macello o in mezzi di trasporto, l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine dei suini o delle carcasse infette.

     3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto all'articolo 4 della direttiva 82/894/CEE del Consiglio.

     4. Lo Stato membro interessato cura che alle informazioni da fornire riguardo ad eventuali focolai o casi di peste suina classica in un'azienda, in un macello o in mezzi di trasporto conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, faccia seguito quanto prima una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri comprendente almeno i seguenti elementi:

     a) la data in cui i suini presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti e le relative carcasse trasformate;

     b) i risultati degli esami effettuati su campioni prelevati all'atto dell'abbattimento degli animali;

     c) in caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 1, il numero di suini abbattuti e sottoposti a trasformazione, il numero di suini la cui macellazione è stata rinviata, nonché la durata di questo rinvio;

     d) ogni informazione concernente l'origine presunta o accertata della malattia;

     e) in caso di comparsa di un focolaio primario o di un caso di peste suina classica in un macello o in un mezzo di trasporto, il tipo genetico del virus responsabile del focolaio o del caso suddetto;

     f) qualora i suini siano stati abbattuti in aziende che hanno avuto contatti o in aziende in cui sono detenuti suini sospetti di infezione da virus della peste suina classica, informazioni riguardanti:

     - la data dell'abbattimento e, per ogni categoria, il numero di suini abbattuti in ciascuna azienda,

     - la correlazione epidemiologica esistente tra il focolaio o il caso di peste suina classica e ciascuna azienda che ha avuto contatti o le ragioni che hanno portato a sospettare la presenza della peste suina classica in ogni azienda sospetta,

     - i risultati degli esami di laboratorio praticati su campioni prelevati dai suini presenti nelle aziende e all'atto dell'abbattimento dei medesimi.

     Qualora i suini presenti nelle aziende che hanno avuto contatti non vengano abbattuti, occorre motivare le ragioni di tale decisione.

 

 

ALLEGATO II

Principi e procedure di pulizia e disinfezione.

 

     1. Principi generali e procedure:

     a) le operazioni di pulizia e disinfezione e se necessario le misure per l'eliminazione di roditori e insetti sono effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

     b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni sono ufficialmente approvati dalla competente autorità al fine di garantire la distruzione del virus della peste suina classica;

     c) prima dell'uso si verifica l'attività dei disinfettanti, che può diminuire a seguito di un immagazzinamento prolungato;

     d) la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione è effettuata tenendo conto della natura dei locali, dei veicoli e degli oggetti da trattare;

     e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia. In particolare, occorre rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto;

     f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, valgono i seguenti principi generali:

     - lettiere, strame e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante,

     - il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere lavati e puliti mediante un'accurata spazzolatura, avendo cura, ove possibile, di rimuovere o smontare gli attrezzi o le apparecchiature che potrebbero ostacolare l'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione,

     - occorre quindi procedere all'applicazione del disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto prescritto dal fabbricante,

     - l'acqua utilizzata per le operazioni di pulizia dev'essere eliminata in maniera tale da evitare ogni rischio di diffusione del virus e conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale;

     g) se il lavaggio è effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti già pulite;

     h) occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o box che potrebbero essere stati contaminati;

     i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;

     j) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte nel quadro della presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli.

     2. Disposizioni speciali in materia di pulizia e disinfezione di aziende infette:

     a) pulizia e disinfezione preliminare:

     - durante le operazioni di abbattimento degli animali si adottano tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus della peste suina classica. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'arresto del sistema di ventilazione,

     - le carcasse degli animali abbattuti vengono asperse di disinfettante,

     - se le carcasse sono allontanate dall'azienda ai fini della trasformazione, si utilizzano contenitori ermetici,

     - non appena le carcasse dei suini sono state rimosse ai fini della trasformazione, le parti dell'azienda in cui i suini erano detenuti e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento, la macellazione o l'ispezione post mortem vengono irrorati con disinfettanti riconosciuti conformemente all'articolo 12,

     - qualsiasi tessuto o traccia di sangue occasionati dalla macellazione o dall'ispezione post mortem o ancora contaminazioni evidenti di edifici, cortili, utensili, ecc., vanno accuratamente raccolti e sottoposti a trasformazione con le carcasse,

     - il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

     b) pulizia e disinfezione finale:

     - il concime e le lettiere utilizzate vengono eliminati e sottoposti a trattamento come previsto al punto 3, lettera a),

     - il grasso e il sudiciume vengono eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici sono successivamente lavate con acqua,

     - una volta lavate con acqua, le superfici devono essere nuovamente irrorate con un disinfettante,

     - dopo sette giorni, i locali vengono trattati con un prodotto sgrassante, sciacquati con acqua, irrorati con un disinfettante e nuovamente sciacquati con acqua.

     3. Disinfezione di lettiere, concime e liquami contaminati:

     a) il concime e le lettiere utilizzate vengono bruciati, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni ovvero distrutti mediante incenerimeno o sotterramento;

     b) il liquame viene immagazzinato per almeno 42 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi un periodo di immagazzinamento ridotto per i liquami effettivamente trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale al fine di garantire la distruzione del virus.

     4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2, se si tratta di un allevamento all'aperto, l'autorità competente può stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenuto conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche.

 

 

ALLEGATO III [5]

Elenco e funzioni dei laboratori nazionali per la peste suina classica.

 

     1. I laboratori nazionali per la peste suina classica sono i seguenti:

 

     Belgio

     Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaires et Agrochimiques, 1180 Bruxelles

 

     Repubblica ceca:

     Státní veterinární ústav Jihlava, Rantírovská 93, 586 05 Jihlava

 

     Danimarca

     Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave

 

     Germania

     Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere, 17498 Insel Riems

 

     Estonia:

     Veterinaar- ja Toidulaboratoorium, Kreutzwaldi 30, 51006 Tartu

 

     Grecia

     Veterinary Institute of Infectious and parasitic diseases, 15310 Ag. Paraskevi

 

     Spagna

     Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos (Madrid)

 

     Francia

     AFSSA-Ploufragan, Zoopole des Côtes d'Armor, 22440 Ploufragan

 

     Irlanda

     Veterinary Research Laboratory, Abbotstown, Castleknock, Dublin 15

 

     Italia

     Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, 06100 Perugia

 

     Cipro

     Institute of Virology, Hannover Veterinary School, Bunteweg 17,

     D-30559 Hannover

 

     Lettonia

     Valsts veterinarmedicı nas diagnostikas centrs, Lejupes iela 3, LV-1076

     Rıga

 

     Lituania

     Nacionaline veterinarijos laboratorija, J. Kairiukšcˇio g. 10, LT-2021

     Vilnius

 

     Lussemburgo

     Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l'Etat, 1020 Luxembourg

 

     Ungheria

     Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI), Pf. 2., Tábornok u. 2.,

     HU-1581 Budapest

 

     Malta

     Veterinary Laboratory Agency, Weybridge, United Kingdom

 

     Paesi Bassi

     Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-Lelystad), 8200 AB Lelystad

 

     Austria

     Bundesanstalt für Veterinärmedizinische Untersuchungen in Mödling, Robert Koch-Gasse 17, 2340 Modling

 

     Polonia

     Laboratorium Zakładu Chorób S win Pan stwowego Instytutu Weterynaryjnego,

     Al. Partyzantów 57, PL-24-100 Puławy

 

     Portogallo

     Laboratório Nacional de Investigação Veterinária, 1500 Lisboa

 

     Slovenia

     Nacionalni veterinarski inštitut, Gerbiceva 60, SI-1000 Ljubljana

 

     Slovacchia

     Štátny veterinary ústav, Pod dráhami 918, SK-960 86 Zvolen

 

     Finlandia

     Eläinlääkintä-ja elintarviketutkimuslaitos, 00231 Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, 00231 Helsingfors

 

     Svezia

     Statens veterinärmedicinska anstalt, 75189 Uppsala

 

     Regno Unito

     Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge Surrey KT15 3NB

 

     2. Ai laboratori nazionali per la peste suina classica compete la responsabilità di garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio finalizzati alla diagnosi della peste suina classica e all'identificazione del tipo genetico degli isolati del virus siano effettuati in conformità con il manuale di diagnostica. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.

     3. Il laboratorio nazionale per la peste suina classica provvede in ciascuno Stato membro a coordinare le norme e i metodi diagnostici fissati in ciascun laboratorio di diagnosi di tale malattia presente nello Stato membro interessato. A questo scopo:

     a) può fornire reagenti diagnostici ai laboratori che ne fanno richiesta;

     b) controlla la qualità di tutti i reagenti diagnostici usati in detto Stato membro;

     c) organizza periodicamente prove comparative;

     d) conserva isolati del virus della peste suina classica provenienti dai casi e focolai confermati nello Stato membro.

 

 

ALLEGATO IV

Laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica.

 

     1. Il laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica è l'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bünteweg 17, 30559 Hannover, Germania.

     2. Le funzioni e i compiti del laboratorio comunitario di riferimento per la peste suina classica sono i seguenti:

     a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi utilizzati negli Stati membri per la diagnosi della peste suina classica e in particolare:

     - conservazione e fornitura delle colture cellulari necessarie per la diagnosi,

     - tipizzazione, conservazione e fornitura dei ceppi virali della peste suina classica destinati agli esami sierologici e alla preparazione dell'antisiero,

     - fornitura ai laboratori nazionali di sieri di riferimento, sieri coniugati e altri reattivi di riferimento al fine di standardizzare gli esami e i reattivi utilizzati in ciascun Stato membro,

     - creazione e conservazione di una collezione di virus della peste suina classica,

     - organizzazione periodica di prove comparative delle procedure diagnostiche a livello comunitario,

     - raccolta e raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati,

     - caratterizzazione dei virus isolati con i metodi più aggiornati per consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia della peste suina classica,

     - aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione della peste suina classica,

     - acquisizione di una maggiore esperienza sul virus della peste suina classica e su altri virus analoghi ai fini di una rapida diagnosi differenziale,

     - mantenimento di un livello di conoscenze approfondite sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti immunologici utilizzati per l'eradicazione e la lotta contro la peste suina classica;

     b) organizzare corsi di formazione o di aggiornamento di esperti in diagnosi di laboratorio allo scopo di armonizzare le tecniche diagnostiche;

     c) disporre di personale qualificato a cui fare ricorso in situazioni d'emergenza nell'ambito della Comunità;

     d) svolgere attività di ricerca e coordinare, ogniqualvolta ciò sia possibile, attività di ricerca volte a rendere più efficace la lotta contro la peste suina classica.

 

 

ALLEGATO V

Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini della

decisione di abbattere suini nelle aziende che hanno avuto contatti.

 

Criteri

Decisione

 

A favore dell'abbattimento

Contro l'abbattimento

Si riscontrano segni clinici di peste suina classica nelle aziende che hanno avuto contatti

No

Dopo la data probabile di introduzione del virus nell'azienda infetta vi sono stati movimenti di suini dal focolaio verso aziende che hanno avuto contatti

No

Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini

No

Probabilità di propagazione del virus dal focolaio prima dell'attuazione delle misure di eradicazione

Molto elevata/ignota

Limitata

Le aziende che hanno avuto contatti sono ubicate in un raggio di 500 metri [1] dal focolaio

No

Le aziende che hanno avuto contatti sono situate in prossimità di più di un focolaio

No

Numero di suini presenti nel focolaio e/o nelle aziende che hanno avuto contatti

Elevato

Basso

[1] Per le zone ad elevatissima densità di suini occorre prevedere una distanza maggiore.

 

 

ALLEGATO VI

Principali criteri e fattori di rischio da valutare ai fini delladecisione

di praticare la vaccinazione d'emergenza nelle aziende suinicole

 

Criteri

Decisione

 

A favore della vaccinazione

Contro la vaccinazione

Numero/curva di incidenza dei focolai nei precedenti 10-20 giorni

Elevato/fortemente ascendente

Basso/stabile o leggermente ascendente

Le aziende in cui potrebbe essere praticata la vaccinazione sono ubicate in una zona ad elevata densità di suini

No

Probabilità di insorgenza di nuovi focolai nella zona considerata nei due mesi successivi o oltre tale periodo

Molto elevata

Irrilevante

Insufficiente capacità di trasformazione

No

 

 

ALLEGATO VII

Criteri e requisiti relativi ai piani di emergenza.

 

     Gli Stati membri provvedono affinché i piani di emergenza soddisfino almeno i criteri e requisiti indicati in appresso.

     a) Sono previste disposizioni al fine di istituire le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza e di consentire la realizzazione di una campagna di eradicazione rapida ed efficace.

     b) Sono previste disposizioni volte a garantire l'accesso a fondi di emergenza, a mezzi di bilancio e a risorse finanziarie, al fine di coprire tutti gli aspetti della lotta ad una epizoozia di peste suina classica.

     c) E’ istituita una catena di comando intesa a garantire la rapidità e l'efficacia del processo decisionale in caso di epizoozia. Se necessario, la catena di comando è posta sotto l'autorità di un organo decisionale centrale incaricato di sovrintendere all'insieme delle strategie di lotta contro l'epizoozia. E’ membro di quest'organo il capo dei servizi veterinari, che funge da collegamento fra l'organo decisionale centrale e il centro nazionale di lotta contro la malattia di cui all'articolo 23.

     d) Si provvede a rendere disponibili risorse idonee a garantire la realizzazione di una campagna rapida ed efficace, anche a livello di personale, attrezzature e infrastrutture di laboratorio.

     e) Viene fornito un manuale di istruzioni aggiornato. Esso illustra nei dettagli e in modo esauriente e pratico tutte le procedure, istruzioni e misure di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina classica.

     f) Ove se ne ravvisi la necessità, vengono forniti piani dettagliati di vaccinazione d'urgenza.

     g) Il personale partecipa regolarmente:

     i) ad azioni di formazione in materia di segni clinici, indagine epidemiologica e lotta contro la peste suina classica;

     ii) ad esercitazioni d'allarme, organizzate almeno due volte l'anno;

     iii) ad azioni di formazione alle tecniche di comunicazione, ai fini dell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione sull'epizoozia in atto destinate alle autorità, agli imprenditori agricoli e ai veterinari.

 

 

ALLEGATO VIII

 

     Parte A

     Direttiva 80/217/CEE e successive modificazioni (di cui all'articolo 28)

     - Direttiva 80/1101/CEE

     - Direttiva 80/1274/CEE unicamente l'articolo 2;

     - Direttiva 81/476/CEE unicamente i riferimenti alla direttiva 80/217/CEE contenuti negli articoli 1 e 2;

     - Direttiva 84/645/CEE

     - Direttiva 85/586/CEE unicamente i riferimenti alla direttiva 80/217/CEE contenuti nell'articolo 5;

     - Direttiva 87/486/CEE

     - Direttiva 91/685/CEE

     - Decisione 93/384/CEE

 

     Parte B

     Termini di recepimento

Direttiva

Termine per il recepimento

80/217/CEE

1° luglio 1981

80/1101/CEE

 

80/1274/CEE

1° luglio 1981

81/476/CEE

 

84/645/CEE

31 marzo 1985

85/586/CEE

1° gennaio 1986

87/486/CEE

31 dicembre 1987

91/685/CEE

1° luglio 1992

 

 

ALLEGATO IX

Tavola di concordanza

 

Presente direttiva

Direttiva 80/217/CEE

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, lettere a), b), e), f), m), n), o), q)

Articolo 2, lettere a), e), g), h), i), j), k), m)

Art. 2, lettere c), d), g), h), i), j), k), l), p), r), s), t), u), v), w)

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 12

Articolo 4, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g), i)

Articolo 5, paragrafo 1, eccetto il settimo trattino

Articolo 5, paragrafo 1, lettere b), e), h), e paragrafo 2

-

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, articolo 10, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3

-

Articolo 8, primo comma, e seconda frase della lettera b) del secondo comma

-

Articolo 8, eccetto il comma e la frase di cui sopra

Articolo 7

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

-

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 9, paragrafi 2, 3 e 10

Articolo 10, paragrafo 1, eccetto le lettere g) e h), e paragrafi 2 e 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1, lettere g) e h)

-

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 11, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 7

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12

Articolo 12, paragrafo 2

-

Articolo 13, eccetto il paragrafo 1, lettera b)

Articolo 5, paragrafo 1, settimo trattino

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

-

Articolo 14

-

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 6 bis, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2, lettere a) e b), quinto e ottavo trattino

-

Articolo 15, paragrafo 2, lettera b), eccetto il quinto e l'ottavo trattino

Articolo 6 bis, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 6 bis, paragrafo 2 bis)

Articolo 15, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 3

-

Articolo 16, paragrafo 1, eccetto il quarto comma, e paragrafo 2

Articolo 6 bis, paragrafi 3 e 4

Articolo 16, paragrafo 3, lettere b), c), g), j), k), l), n)

Articolo 6 bis, paragrafo 5

Articolo 16, paragrafo 1, quarto comma, paragrafo 3, lettere a), d), e), f), h), i), m), o), p), q) e paragrafo 4

-

Articolo 17, paragrafi 1 e 2

Articolo 11

Articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5

-

Articolo 18

Articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e c), e paragrafo 5

Articolo 19, paragrafo 1, paragrafo 3, eccetto le lettere h) e i), paragrafo 4, eccetto la lettera c), paragrafo 5 e paragrafo 6, eccetto la lettera b)

Articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 19, paragrafo 2, paragrafo 3, lettere h) e i), paragrafo 4, lettera c), paragrafo 6, lettera b), paragrafi 7, 8 e 9

-

Articolo 20

-

Articolo 21

Articolo 14 bis

Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 14 ter, paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 23

-

Articolo 24

-

Articolo 26

Articolo 16

Articolo 27

Articolo 16 bis

Articolo 28

-

Articolo 29

-

Articolo 30

-

Articolo 31

 

Articolo 32

Articolo 20

Allegato I

-

Allegato II, punto 1, punto 2, primo e secondo trattino, e punto 3, lettera b)

-

Allegato II, punto 2, eccetto il primo e secondo trattino, e punto 3, lettera b)

Allegato V

Allegato III, punti 1 e 3

Allegato II

Allegato III, punto 2

-

Allegato IV

Allegato VI

Allegato V

-

Allegato VI

-

Allegato VII

-

 


[1] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.

[2] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.

[3] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.

[4] Paragrafo così corretto con rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.

[5] Allegato così modificato dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.