§ 1.5.B42 - Direttiva 20 novembre 2001, n. 99.
Direttiva n. 2001/99/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/11/2001
Numero:99


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva
Art. 2.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.B42 - Direttiva 20 novembre 2001, n. 99.

Direttiva n. 2001/99/CE della Commissione che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile.

(G.U.C.E. 21 novembre 2001, n. L 304).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/87/CE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, reca disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (nel prosieguo "la direttiva"). In conformità del regolamento (CEE) n. 3600/92, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, determina l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da esaminare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva.

     (2) Gli effetti del glifosato e del tifensulfuron metile sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Germania e la Francia sono state designate Stati membri relatori per il glifosato e il tifensulfuron metile. Il 1° febbraio 1999 (glifosato) e il 30 aprile 1996 (tifensulfuron metile) gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione le rispettive relazioni di valutazione e raccomandazioni, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (3) Le relazioni sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 29 giugno 2001 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione concernenti il glifosato e il tifensulfuron metile.

     (4) I fascicoli e le informazioni desunte dal riesame del glifosato e del tifensulfuron metile sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. A quest'ultimo non sono state sottoposte questioni specifiche. Il comitato ha ritenuto che non vi erano questioni che esso intendeva discutere in rapporto con l'eventuale iscrizione delle sostanze attive nell'allegato I della direttiva [1]. Il comitato ha osservato che l'assenza di osservazioni doveva significare semplicemente che non esisteva alcun motivo evidente che giustificasse un commento.

     (5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 3 della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. E’ quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell'allegato I della direttiva, affinché in tutti gli Stati membri l'autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.

     (6) La direttiva prevede che gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I della stessa, debbano, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, i prodotti fitosanitari non possono essere autorizzati a meno che non venga tenuto debitamente conto delle condizioni associate all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi stabili nella direttiva sulla base di un fascicolo soddisfacente ai requisiti relativi ai dati.

     (7) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva ai prodotti fitosanitari contenenti il glifosato o il tifensulfuron metile. In particolare, essi dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni esistenti e, ove necessario, rilasciare nuove autorizzazioni conformi alla direttiva. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

     (8) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella direttiva. E’ opportuno prevedere che i rapporti di riesame definitivi (escluse le informazioni riservate) siano tenuti o messi a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri. Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza nell'allegato I della direttiva dovranno anch'esse essere modificate conformemente alla direttiva.

     (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

[1] Verbale della riunione plenaria del comitato scientifico per le piante del 7 marzo 2001 (glifosato).

     Verbale della riunione plenaria del comitato scientifico per le piante del 7 giugno (tifensulfuron metile).

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso e conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

     Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo che risponde ai requisiti previsti nell'allegato III della suddetta direttiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile come unica sostanza attiva è il 1° luglio 2006.

     3. Per i prodotti fitosanitari contenenti glifosato o tifensulfuron metile insieme con un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scade quattro anni dopo l'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

     4. Gli Stati membri tengono i rapporti di riesame del glifosato e del tifensulfuron metile (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° luglio 2002.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

Sostanze da inserire nella tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

     (Omissis).