§ 1.5.B34 - Decisione 30 novembre 2001, n. 847.
Decisione n. 2001/847/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:30/11/2001
Numero:847


Sommario
Art. 1.      La decisione 2000/721/CE è modificata come segue
Art. 2.      Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione
Art. 3.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B34 - Decisione 30 novembre 2001, n. 847.

Decisione n. 2001/847/CE della Commissione che modifica per la terza volta la decisione 2000/721/CE per apportare adeguamenti al programma di vaccinazione italiano contro l'influenza aviaria e alle restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 315).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

     vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

     vista la direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, in particolare l'articolo 16, lettera a),

     considerando quanto segue:

     (1) Il 7 novembre 2000 la Commissione ha adottato la decisione 2000/721/CE, relativa all'introduzione della vaccinazione ad integrazione delle misure di lotta contro l'influenza aviaria in Italia e recante misure specifiche di controllo dei movimenti.

     (2) Con le decisioni 2000/785/CE e 2001/627/CE della Commissione sono stati apportati taluni adeguamenti al programma di vaccinazione e alle restrizioni dei movimenti applicabili negli scambi intracomunitari.

     (3) Le autorità italiane hanno comunicato che la situazione dell'influenza aviaria è migliorata ed hanno chiesto ulteriori modifiche al programma di vaccinazione approvato e alle attuali restrizioni commerciali. L'uso di un test IFA di recente elaborazione, che consente di distinguere tra gli animali vaccinati con il ceppo H7N3 e quelli infettati con il ceppo selvatico H7N1, deve essere altresì aggiunto alle misure di lotta contro la malattia attualmente applicate.

     (4) Le proprietà del nuovo test IFA sono state valutate da un gruppo di esperti degli Stati membri e dal laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria e il test è stato giudicato un mezzo efficace per distinguere i gruppi di tacchini vaccinati da quelli infetti.

     (5) Il miglioramento della situazione zoosanitaria rende opportuno modificare il programma di vaccinazione e le restrizioni commerciali attualmente applicabili alle carni fresche provenienti da tacchini vaccinati.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     La decisione 2000/721/CE è modificata come segue.

     1) All'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi.

     2) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) All'articolo 5, il paragrafo 1 diventa paragrafo 1, lettera a), ed il testo seguente è aggiunto come paragrafo 1, lettera b):

     (Omissis).

     4) L'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 2000/721/CE.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione.

     Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

     Art. 3.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2001.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).