§ 1.5.B20 - Decisione 9 novembre 2001, n. 793.
Decisione n. 2001/793/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:09/11/2001
Numero:793


Sommario
Art. 1.      1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica alle importazioni di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento certificate dal 1° dicembre 2001
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.B20 - Decisione 9 novembre 2001, n. 793.

Decisione n. 2001/793/CE della Commissione che modifica la decisione 2000/585/CE per quanto riguarda le importazioni di carni di selvaggina di penna in libertà e d'allevamento in provenienza dall'Argentina, dalla Tailandia e dalla Tunisia.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 15 novembre 2001, n. L 297).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, modificata dalla direttiva 1999/89/CE, in particolare gli articoli 11, 12 e 14,

     vista la direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafi 2 e 3,

     vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dalla decisione 1999/724/CE, in particolare l'articolo 10,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato II della decisione 2000/585/CE, del 7 settembre 2000, che stabilisce le condizioni sanitarie, di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione dai paesi terzi di carni di selvaggina, carni di selvaggina di allevamento e carni di coniglio e che abroga le decisioni 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE e 97/220/CE, modificata da ultimo dalla decisione 2001/736/CE, elenca i paesi terzi che hanno la facoltà di utilizzare i certificati per le diverse categorie di carni di selvaggina in libertà o d'allevamento.

     (2) In funzione della situazione zoosanitaria dei diversi paesi terzi devono essere rispettate determinate condizioni specifiche, che si riflettono nel certificato veterinario.

     (3) Per quanto riguarda la malattia di Newcastle nel pollame, la situazione zoosanitaria è migliorata in Argentina e nella Tailandia. Occorre pertanto autorizzare l'introduzione di carni di selvaggina in libertà e modificare i requisiti per le carni di selvaggina d'allevamento dell'Argentina e della Tailandia.

     (4) Da un'ispezione condotta in Tunisia nell'ottobre 2000 dalla Commissione si è constatato che la situazione zoosanitaria nel settore del pollame e i relativi controlli sono soddisfacenti. I risultati della missione e le garanzie fornite consentono di autorizzare l'introduzione nella Comunità di carni di selvaggina d'allevamento in provenienza dalla Tunisia.

     (5) E’ opportuno cogliere questa occasione per correggere un errore nel modello J del certificato per le carni di "suini selvatici".

     (6) Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2000/585/CE.

     (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. L'allegato II della decisione 2000/585/CE è sostituito dall'allegato I della presente decisione.

     2. Nell'allegato III della decisione 2000/585/CE il modello J del certificato è sostituito dal testo del modello riportato nell'allegato II della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica alle importazioni di carni di selvaggina in libertà e d'allevamento certificate dal 1° dicembre 2001.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato I

     (Omissis).

 

 

Allegato II

     (Omissis).