§ 1.5.A5 – Decisione 20 giugno 2002, n. 472.
Decisione n. 2002/472/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/06/2002
Numero:472


Sommario
Art. 1.      Il “National Veterinary Service” (NVS) del ministero dell’Agricoltura e delle foreste è l’autorità competente in Bulgaria per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della [...]
Art. 2.      1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Bulgaria devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 3.      1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.
Art. 7.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.A5 – Decisione 20 giugno 2002, n. 472.

Decisione n. 2002/472/CE della Commissione che stabilisce condizioni specifiche per le importazioni di prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Bulgaria.

(G.U.C.E. 21 giugno 2002, n. L 163).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Un’ispezione per conto della Commissione è stata condotta in Bulgaria per verificare le condizioni in cui sono prodotti, conservati e spediti nella Comunità i prodotti della pesca.

     (2) Le disposizioni della legislazione bulgare in materia d’ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE.

     (3) In particolare, il “National Veterinary Service” (NVS) del ministero dell’Agricoltura e delle foreste è in grado di verificare efficacemente l’applicazione della legislazione vigente.

     (4) E’ opportuno stabilire norme dettagliate per il certificato sanitario che, a norma della direttiva 91/493/CEE, deve accompagnare le spedizioni di prodotti della pesca importati nella Comunità e provenienti dalla Bulgaria. In particolare, tali norme devono specificare la definizione di un modello di certificato, i requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui questo deve essere redatto e la qualifica della persona autorizzato a firmarlo.

     (5) Il bollo da apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca deve recare il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza, fatta eccezione per alcuni prodotti congelati.

     (6) Occorre inoltre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti, nonché un elenco delle navi congelatrici attrezzate secondo i requisiti della direttiva 92/48/CEE del Consiglio. Detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del NVS alla Commissione. Il NVS è pertanto tenuta ad accertare l’osservanza delle disposizioni previste a tale scopo dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE.

     (7) Il NVS ha fornito garanzie ufficiali circa l’osservanza delle disposizioni di cui al capitolo V all’allegato della direttiva 91/493/CEE in merito ai controlli sui prodotti della pesca, nonché il rispetto di condizioni igieniche equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva.

     (8) L’ispezione condotta in Bulgaria ha tuttavia messo in luce alcune inadempienze nella sorveglianza veterinaria per quanto concerne l’identificazione delle carenze negli stabilimenti dei prodotti della pesca e nella compilazione del certificato sanitario per l’esportazione dei prodotti della pesca e dei pesci vivi. Pertanto, l’aggiunta di nuovi stabilimenti o navi nell’elenco degli stabilimenti e delle navi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni dalla Bulgaria esige una nuova ispezione in loco da parte di esperti della Commissione.

     (9) Tenuto conto dei risultati dell’ispezione, ai prodotti della pesca importati dalla Bulgaria non si applica la riduzione di frequenza dei controlli materiali, prevista dalla decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il “National Veterinary Service” (NVS) del ministero dell’Agricoltura e delle foreste è l’autorità competente in Bulgaria per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

 

     Art. 2.

     1. I prodotti della pesca importati nella Comunità dalla Bulgaria devono soddisfare le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

     2. Ciascuna partita è scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all’allegato I.

     3. I prodotti provengono da stabilimenti, navi officina e depositi frigoriferi riconosciuti, o da navi congelatrici registrate, che figurano nell’elenco di cui all’allegato II.

     4. Ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all’industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome “BULGARIA” e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

 

     Art. 3.

     1. Il certificato di cui all’articolo 2, paragrafo 2, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

     2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del NVS, nonché il timbro ufficiale di questo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

 

     Art. 4. [1]

     [Quando importano prodotti della pesca dalla Bulgaria, gli Stati membri non applicano a tali prodotti la riduzione di frequenza dei controlli materiali previsti dalla decisione 94/360/CEE.]

 

     Art. 5. [2]

     [1. L’allegato II viene modificato solo sulla base dei risultati di un’ispezione in loco.

     2. In deroga al paragrafo 1, l’allegato II può essere modificato secondo la procedura prevista dalla decisione 95/408/CE per modificare o cancellare il nome di stabilimenti e navi che figurano nell’elenco del suddetto allegato.]

 

     Art. 6.

     La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.

 

     Art. 7.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [3]

 

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO II [4]

 

ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI

 

Numero di autorizzazione

Nome

Città

Regione

Data limite dell‘autorizzazione

Categoria

Osservazioni

BG 051 3001

Maxim-G Keranov

Novo Sello — Distretto di Vidin

 

PP

 

BG 161 3002

Parpen Chobanov

Boliartsi — Distretto di Plovdiv

 

PP

 

BG 211 3002

Salvenius ReyaFish

Dospat — Distretto di Smolyan

 

PP

 

BG 261 3001

Euro Pesca, Ltd company

Svolengrad — Distretto di Haskovo

 

PP

 

BG 051 3002

Beluga AD

Città di Vidin — Regione di Vidin

 

PP

 

BG 021 3024

Buljac AD

Città di Bourgas — Regione di Bourgas

 

PP

 

BG 020 3001

Buljac AD

Città di Bourgas — Regione di Bourgas

 

PP

A

 

     Legenda:

     PPa Stabilimento che trasforma, esclusivamente o in parte, prodotti derivati dall'acquacoltura (prodotti di allevamento).


[1] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2005/497/CE.

[2] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 2005/497/CE.

[3] Allegato sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/497/CE.

[4] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2005/497/CE.