§ 1.5.A4 - Decisione 20 giugno 2002, n. 470.
Decisione n. 2002/470/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:20/06/2002
Numero:470


Sommario
Art. 1.      Il “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” è l’autorità competente in Giappone per la verifica e la certificazione della [...]
Art. 2.      I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Giappone e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione [...]
Art. 3.      Le decisioni 92/91/CEE, 94/205/CE e 95/119/CE sono abrogate.
Art. 4.      La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.A4 - Decisione 20 giugno 2002, n. 470.

Decisione n. 2002/470/CE della Commissione che stabilisce le condizioni particolari d’importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati o congelati provenienti dal Giappone.

(G.U.C.E. 21 giugno 2002, n. L 163).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, in particolare l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

     considerando quanto segue:

     (1) Un esperto della Commissione ha effettuato un’ispezione in Giappone per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei molluschi bivalvi destinati alla Comunità.

     (2) Le disposizioni della legislazione del Giappone attribuiscono al “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” il compito di effettuare l’ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini nonché di sorvegliare le condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione. Le suddette disposizioni conferiscono al SIS il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone.

     (3) In Giappone il SIS e i suoi laboratori sono in grado di vigilare sull’effettiva applicazione della legislazione in vigore.

     (4) Le competenti autorità del Giappone si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull’eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta.

     (5) Le competenti autorità del Giappone hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all’osservanza delle disposizioni del capitolo V dell’allegato della direttiva 91/492/CE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione.

     (6) Il Giappone è risultato ammissibile all’inclusione nell’elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 91/492/CEE.

     (7) Il Giappone desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati, che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione, modificata dalla decisione 97/275/CE. A tal fine è necessario designare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità.

     (8) Le condizioni particolari d’importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquacoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE.

     (9) In seguito all’esito dell’ispezione, la decisione 92/91/CEE della Commissione, del 6 febbraio 1992, recante misure protettive nei confronti delle conchiglie dei pellegrini originarie del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 94/206/CE, la decisione 94/205/CE della Commissione, dell’8 aprile 1994, che stabilisce le condizioni particolari d’importazione delle conchiglie dei pellegrini e altri pettinidi congelati o trasformati originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 95/81/CE, e la decisione 95/119/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 95/537/CE, sono divenute prive di oggetto e devono essere abrogate.

     (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Il “Servizio d’ispezione e di sicurezza (SIS) del ministero della Salute, del lavoro e degli affari sociali” è l’autorità competente in Giappone per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

 

     Art. 2.

     I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini trasformati o congelati originari del Giappone e destinati al consumo umano devono provenire dalle zone di produzione autorizzate elencate nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 3.

     Le decisioni 92/91/CEE, 94/205/CE e 95/119/CE sono abrogate.

 

     Art. 4.

     La presente decisione si applica a partire dal 24 giugno 2002.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     Zone di produzione ai sensi della direttiva 91/492/CEE

 

Numero

Nome

Ubicazione

Categoria [1]

1

Parte orientale della Baia di Mutsu

Prefettura di Aomori

A

 

[1] Classificazione corrispondente ai criteri definiti al capitolo I, punto 1, dell’allegato della direttiva 91/492/CEE.