§ 1.5.978 - Decisione 10 aprile 2002, n. 278.
Decisione n. 2002/278/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l’importazione dai [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:10/04/2002
Numero:278


Sommario
Art. 1.      L’allegato II della decisione 2001/393/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.978 - Decisione 10 aprile 2002, n. 278.

Decisione n. 2002/278/CE della Commissione che modifica la decisione n. 2001/393/CE con riguardo alla certificazione per l’importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici.

(G.U.C.E. 16 aprile 2002, n. L 99).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/867/CE, in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, l’articolo 24, paragrafo 2, e l’articolo 27 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2001/393/CE della Commissione stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’importazione dai paesi terzi di uova esenti da organismi patogeni specifici e fissa l’elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di tali uova.

     (2) Il periodo di validità del certificato sanitario è stato fissato a cinque giorni.

     (3) Difficoltà di trasporto e logistiche hanno reso difficile la consegna di uova esenti da organismi patogeni agli Stati membri entro la data di scadenza del certificato sanitario.

     (4) Il rischio di contaminazione del prodotto in causa durante il trasporto è basso se esso è imballato e trasportato conformemente ai requisiti della decisione 2001/393/CE. La sua situazione sanitaria non verrebbe compromessa dal fatto di portare a 15 giorni il periodo di validità del certificato.

     (5) La decisione 2001/393/CE della Commissione deve essere pertanto modificata di conseguenza.

     (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L’allegato II della decisione 2001/393/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).