§ 1.5.940 - Direttiva 22 febbraio 2002, n. 18.
Direttiva n. 2002/18/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:22/02/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.      L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell’allegato della presente direttiva
Art. 2.      Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’isoproturon (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2003
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.940 - Direttiva 22 febbraio 2002, n. 18.

Direttiva n. 2002/18/CE della Commissione che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l’iscrizione della sostanza attiva isoproturon.

(G.U.C.E. 26 febbraio 2002, n. L 55).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/103/CE, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell’11 dicembre 1992, recante disposizioni d’attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, prevede l’adozione di un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari che devono essere valutate ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco figura nel regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l’attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95, e comprende l’isoproturon.

     (2) Gli effetti dell’isoproturon sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Conformemente al regolamento (CE) n. 933/94, la Germania è stata designata Stato membro relatore. Il 30 luglio 1999 lo Stato membro relatore ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e raccomandazioni, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

     (3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame si è concluso il 7 dicembre 2001 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente l’isoproturon.

     (4) Dal riesame non sono emersi problemi o questioni che richiedano una consultazione del comitato scientifico per i vegetali.

     (5) Dalle valutazioni effettuate si può prevedere che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva suddetta soddisfino in generale le esigenze di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. E’ quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell’allegato I della direttiva citata, affinché in tutti gli Stati membri l’autorizzazione per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possa essere concessa conformemente alle disposizioni della medesima direttiva.

     (6) Occorre stabilire un periodo durante il quale gli Stati membri devono, dopo l’iscrizione dell’isoproturon nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, modificare o revocare, a seconda del caso, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, i prodotti fitosanitari non possono essere autorizzati a meno che non venga tenuto debitamente conto delle condizioni associate all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I e dei principi uniformi stabiliti nella direttiva sulla base di un fascicolo che soddisfi i requisiti relativi ai dati previsti.

     (7) Il rapporto di riesame della Commissione è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi stabiliti nella direttiva 91/414/CEE. E’ quindi opportuno prevedere che gli Stati membri tengano o mettano a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate). Qualora il rapporto di riesame debba essere aggiornato per tener conto di nuovi sviluppi tecnici e scientifici, le condizioni di iscrizione della sostanza in causa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE dovranno anch’esse essere modificate conformemente alla direttiva.

     (8) Prima di procedere all’iscrizione della sostanza attiva nell’allegato I, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l’iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE ai prodotti fitosanitari contenenti l’isoproturon. In particolare, essi dovranno riesaminare in tale periodo le autorizzazioni esistenti e, ove necessario, rilasciare nuove autorizzazioni conformi alla direttiva citata. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla stessa direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione sono state iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

     (9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

     ha adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente a quanto disposto nell’allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame dell’isoproturon (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 91/414/CEE) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso e conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

     Quando gli Stati membri adottano le suddette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Per quanto attiene al processo di esame e di decisione in applicazione dei principi uniformi di cui all’allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti previsti nell’allegato III della suddetta direttiva, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti isoproturon come unica sostanza attiva è il 1° gennaio 2007.

     3. Per i prodotti fitosanitari contenenti isoproturon insieme con un’altra sostanza attiva inclusa nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, il termine per modificare o revocare le autorizzazioni scade quattro anni dopo l’entrata in vigore della direttiva che ha modificato l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione dell’ultima di tali sostanze.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2003.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato

Sostanza da inserire nella tabella dell’allegato I della direttiva 91/414/CE

     (Omissis).