§ 1.5.936 - Decisione 21 febbraio 2002, n. 160.
Decisione n. 2002/160/CE della Commissione recante modifica dell’allegato D della direttiva n. 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle prove [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:21/02/2002
Numero:160


Sommario
Art. 1.      L’allegato D della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.936 - Decisione 21 febbraio 2002, n. 160.

Decisione n. 2002/160/CE della Commissione recante modifica dell’allegato D della direttiva n. 90/426/CEE del Consiglio in ordine alle prove per la diagnosi della peste equina.

(G.U.C.E. 23 febbraio 2002, n. L 53).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE, in particolare l’articolo 23,

     considerando quanto segue:

     (1) L’allegato D della direttiva 90/426/CEE descrive la prova della fissazione del complemento da eseguire per diagnosticare la peste equina.

     (2) Nel novembre 2000 il Laboratorio comunitario di riferimento di Algete, in Spagna, ha accolto la riunione annuale dei laboratori nazionali di riferimento per la peste equina degli Stati membri dell’Unione europea. Nel corso della riunione è stata fornita la prova scientifica del fatto che il test di fissazione del complemento attualmente descritto nell’allegato D della direttiva 90/426/CEE presenta gravi inconvenienti, in particolare perché permette di rivelare la presenza di anticorpi solo dopo un’infezione o vaccinazione recenti. Inoltre, in quasi tutti i laboratori della Comunità e nei principali paesi esportatori il test suddetto è stato sostituito dalla moderna metodica Elisa.

     (3) Le prove di laboratorio accettate su scala internazionale per l’individuazione di anticorpi contro il virus della peste equina sono descritte nel Manuale sulle norme per le prove diagnostiche e i vaccini dell’Ufficio internazionale delle epizoozie. L’attuale edizione fa tuttavia riferimento a una sola delle prove Elisa disponibili.

     (4) E’ pertanto opportuno modificare l’allegato D della direttiva 90/426/CEE per tener conto degli sviluppi tecnici e delle norme approvate a livello internazionale.

     (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

     ha adottato la presente decisione:

     (4) Capitolo 2.1.11, quarta edizione 2000.

 

Art. 1.

     L’allegato D della direttiva 90/426/CEE è sostituito dal testo dell’allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

(Omissis).