§ 1.5.924 - Direttiva 28 gennaio 2002, n. 2.
Direttiva n. 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:28/01/2002
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue
Art. 2.      La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003
Art. 3.      1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 1.5.924 - Direttiva 28 gennaio 2002, n. 2.

Direttiva n. 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva n. 91/357/CEE della Commissione.

(G.U.C.E. 6 marzo 2002, n. L 63).

 

     Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 20 novembre 2001,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio stabilisce le regole per la circolazione di mangimi composti per animali all’interno della Comunità.

     (2) Per quanto riguarda l’etichettatura, la direttiva n. 79/373/CEE mira a fare in modo che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e sull’impiego dei mangimi.

     (3) Fino ad ora, la direttiva n. 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile, limitata all’indicazione delle materie prime, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.

     (4) Tuttavia, la crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina e la recente crisi della diossina hanno dimostrato l’inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni più particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi destinati agli animali da produzione.

     (5) Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Ciò comporta evidenti vantaggi per la salute pubblica e consente di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.

     (6) E’ quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione nonché delle rispettive quantità.

     (7) Per ragioni pratiche, occorre consentire che le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati agli animali da produzione figurino su un’etichetta ad hoc o in un documento di accompagnamento.

     (8) La dichiarazione delle materie prime contenute nei mangimi costituisce, in alcuni casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori. Occorre quindi che il responsabile dell’etichettatura fornisca, dietro richiesta del cliente, l’elenco dettagliato di tutte le materie prime utilizzate con la percentuale esatta rispetto al peso.

     (9) E’ importante altresì fare in modo che l’esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere ufficialmente verificata in ogni fase della circolazione dei mangimi. E’ opportuno dunque che le autorità competenti controllino la correttezza delle informazioni che figurano sull’etichetta dei mangimi composti per animali ai sensi delle disposizioni della direttiva n. 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell’alimentazione animale, e che, per assicurare l’efficacia di tali controlli, i fabbricanti di mangimi siano tenuti a mettere a disposizione delle autorità competenti qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione.

     (10) In base ad uno studio di fattibilità e, al più tardi, il 31 dicembre 2002, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata di un’adeguata proposta, che terrà conto delle conclusioni di detta relazione, al fine di compilare un elenco positivo.

     (11) Occorre altresì prevedere disposizioni particolari in materia di etichettatura dei mangimi destinati ad animali familiari, tenendo conto della specificità di questo tipo di alimenti per animali.

     (12) Poiché in futuro non sarà più possibile, nel caso di mangimi composti destinati agli animali da produzione, dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse, è opportuno abrogare la direttiva n. 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di materie prime per mangimi che possono essere utilizzate per l’indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari,

     hanno adottato la presente direttiva:

 

Art. 1.

     La direttiva n. 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

     1) all’articolo 5, il paragrafo 1 è modificato come segue:

     a) la lettera j) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     b) è aggiunto il punto seguente:

     (Omissis).

     2) all’articolo 5, il paragrafo 3 è modificato come segue:

     a) la lettera c) è soppressa;

     b) la lettera g) è soppressa;

     3) all’articolo 5, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

     (Omissis).

     4) l’articolo 5 quater è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     5) all’articolo 12 è aggiunto il comma seguente:

     (Omissis).

     6) è inserito l’articolo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata con effetto dal 6 novembre 2003.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 marzo 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 6 novembre 2003.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.