§ 1.5.458 – Decisione 26 maggio 1999, n. 355.
Decisione (CE) n. 1999/355 della Commissione recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/05/1999
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Il legno di cui all'allegato della presente decisione originario della Cina (esclusa Hong Kong) può essere introdotto nel territorio della Comunità soltanto a condizione che siano rispettate le [...]
Art. 2.      Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 31 ottobre 1999, una [...]
Art. 3.      Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in modo da renderle conformi all'articolo 1
Art. 4.      La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999
Art. 5.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 1.5.458 – Decisione 26 maggio 1999, n. 355. [1]

Decisione (CE) n. 1999/355 della Commissione recante misure d'emergenza contro la diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) per quanto riguarda la Cina (esclusa Hong Kong).

(G.U.C.E. 1 giugno 1999, n. L 137).

 

Art. 1.

     Il legno di cui all'allegato della presente decisione originario della Cina (esclusa Hong Kong) può essere introdotto nel territorio della Comunità soltanto a condizione che siano rispettate le misure d'emergenza fissate nell'allegato della presente decisione. Le misure d'emergenza specificate nell'allegato si applicano soltanto al legno che lascia la Cina a partire dal 10 giugno 1999.

 

     Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/CE della Commissione, gli Stati membri importatori trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 31 ottobre 1999, una relazione tecnica dettagliata sulla verifica ufficiale di cui al punto 2 dell'allegato.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri adeguano le misure da essi adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione di Anoplophora glabripennis (Motschulsky) in modo da renderle conformi all'articolo 1.

 

     Art. 4.

     La presente decisione sarà riesaminata entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, devono essere rispettate le seguenti misure d'emergenza:

 

     1. Il legno originario della Cina (esclusa Hong Kong), diverso da quello di conifere (Coniferales), in forma di:

     - casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, o

     - legno utilizzato per fissare o sostenere un carico, compreso il legno che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale,

     deve essere scortecciato e privo di perforazioni di diametro superiore a 3 mm provocate da insetti o essiccato in forno sino a ridurre il suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca al momento in cui l'operazione è compiuta secondo un adeguato schema tempo/temperatura.

 

     2. Il rispetto delle disposizioni contemplate al punto 1 viene verificato dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 77/93/CEE.


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2005/829/CE.