§ 1.5.443 - Regolamento 18 marzo 1998, n. 615.
Regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:18/03/1998
Numero:615

§ 1.5.443 - Regolamento 18 marzo 1998, n. 615. [1]

Regolamento (CE) n. 615/98 della Commissione recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per quanto riguarda il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto.

(G.U.C.E. 19 marzo 1998, n. L 82).

 

    Art. 1. Campo di applicazione.

    Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 805/68, il pagamento delle restituzioni all'esportazione di animali vivi della specie bovina, di cui alla voce NC 0102 (in appresso denominati «animali»), è subordinato al rispetto, durante il trasporto degli animali fino al primo luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale:

    - delle disposizioni della direttiva 91/628/CEE e

    - delle disposizioni del presente regolamento.

 

    Art. 2. Controlli nella Comunità.

    1. L'uscita dal territorio doganale della Comunità può effettuarsi esclusivamente attraverso i seguenti punti:

    - un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto in virtù di una decisione della Commissione ai fini dei controlli veterinari sugli ungulati vivi provenienti dai paesi terzi, oppure

    - un punto di uscita stabilito dallo Stato membro.

    2. Un veterinario ufficiale del punto di uscita verifica e certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 96/93/CE del Consiglio, che:

    - gli animali siano idonei ad effettuare il viaggio previsto conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;

    - il mezzo di trasporto sul quale gli animali vivi lasceranno il territorio doganale della Comunità è conforme alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE;

    - siano state prese le disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio conformemente alle disposizioni della direttiva 91/628/CEE.

    3. Il veterinario del punto di uscita, se constata che le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte, certifica tale constatazione apponendo l'indicazione

    - Controllato e risultato conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 615/98 nonché il proprio timbro e la propria firma sul documento che comprova l'uscita dal territorio doganale della Comunità, nella casella J dell'esemplare di controllo T 5 oppure nel punto più adatto del documento nazionale. Se del caso, il veterinario ufficiale indica:

    - il numero di animali che non sono più idonei ad effettuare il viaggio previsto e sono stati pertanto ritirati dalla spedizione, e/o

    - la menzione prevista dall'articolo 3, paragrafo 3.

    4. Gli Stati membri possono fare obbligo all'esportatore di preavvertire l'ufficiale veterinario del punto di uscita dell'arrivo della partita.

    5. In deroga al paragrafo 1, in caso di applicazione del regime semplificato di transito comunitario per ferrovia, previsto dall'articolo 7, paragrafi 1-4, del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, l'ufficiale veterinario effettua i controlli nell'ufficio in cui gli animali sono sottoposti a tale regime. La certificazione e la dicitura prevista al paragrafo 3 sono apposti sul documento utilizzato ai fini del pagamento della restituzione oppure sulla copia di controllo T 5 nel caso descritto all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento.

 

    Art. 3. Controlli nei paesi terzi.

    1. All'arrivo degli animali nel paese terzo di destinazione finale, il primo scarico degli stessi è sottoposto ad un controllo conforme alle disposizioni di cui al paragrafo 3.

Il controllo dello scarico è effettuato:

    - da una società specializzata sul piano internazionale in materia di controllo e di sorveglianza riconosciuta a tal fine da uno Stato membro o dalla Commissione,

oppure

    - da un servizio ufficiale di uno Stato membro.

La persona incaricata dell'esecuzione del controllo deve essere un veterinario.

Lo Stato membro che ha riconosciuto un'agenzia internazionale di controllo e di supervisione verifica regolarmente, o qualora esistano gravi motivi di sospetto, se siano soddisfatte le condizioni del riconoscimento.

    2. Il veterinario incaricato del controllo deve redigere un rapporto di controllo in cui indica:

    - il numero di animali vivi scaricati dal mezzo di trasporto;

    - il numero di animali, tra quelli di cui al primo trattino, il cui stato fisico e/o sanitario induce a concludere che non sono state rispettate le disposizioni comunitarie in materia di protezione degli animali durante il trasporto;

    - se gli animali vivi siano stati messi in quarantena.

    3. I controlli previsti dal presente articolo si effettuano:

    - per ciascuna esportazione, qualora vi sia stato un cambiamento di mezzo di trasporto tra il luogo in cui è stato compiuto il controllo di cui all'articolo 2 e il luogo di scarico nel paese terzo di destinazione finale, e

    - per le esportazioni per le quali, all'atto della verifica prevista all'articolo 2, paragrafo 2, e in base ad un'analisi di rischio, il veterinario ufficiale ritenga che sia necessario che i controlli siano compiuti nel paese terzo di destinazione finale; in questo caso, il veterinario ufficiale indica una delle seguenti diciture sul documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3: [2]

     (Omissis)

    - Richiesta di controllo all'atto dello scarico degli animali nel paese terzo

     (Omissis)

     Tale dicitura può essere completata da eventuali osservazioni. Il veterinario ufficiale ne informa l'esportatore o il suo rappresentante che compie le formalità di uscita al punto di uscita.

 

    Art. 4.

    Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lo Stato membro in cui è accettata la dichiarazione di esportazione garantisce che i controlli effettuati dopo l'uscita dalla Comunità in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'atto del cambiamento dei mezzi di trasporto o dello scarico nel paese terzo di destinazione finale abbiano luogo senza preavviso dell'esportatore o del suo rappresentante. Le partite da controllare devono essere selezionate in base ad un'analisi di rischio. Gli Stati membri applicano le disposizioni del presente articolo di loro iniziativa o su richiesta della Commissione. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali ostacoli incontrati in relazione ai controlli nei paesi terzi.

 

    Art. 5. Disposizioni finali.

    1. L'esportatore comunica all'autorità competente dello Stato membro nel quale è accettata la dichiarazione di esportazione tutti i particolari necessari sul viaggio, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di esportazione. Allo stesso tempo, o al più tardi quando ne viene a conoscenza, l'esportatore informa l'autorità competente di ogni eventuale cambiamento dei mezzi di trasporto.

    2. Alle domande di pagamento relative alle restituzioni all'esportazione, redatte a norma dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87, dev'essere aggiunta, entro i termini previsti da tale articolo, la prova della conformità all'articolo 1.

Tale prova è costituita:

    - dal documento di cui all'articolo 2, paragrafo 3, debitamente compilato, e

    - eventualmente, dal rapporto di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Inoltre, fatto salvo il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3665/87, qualora la restituzione non vari a seconda della destinazione, l'esportatore fornisce una dichiarazione scritta recante il numero di animali vivi immessi in libera pratica nel paese terzo di destinazione finale. Tale dichiarazione è da considerarsi un elemento della restituzione richiesta, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    3. La restituzione all'esportazione non è versata per gli animali deceduti durante il trasporto o per gli animali per i quali l'autorità competente, in base ai documenti di cui al paragrafo 2, ai rapporti dei controlli di cui all'articolo 4 e/o a qualsiasi altro elemento di cui disponga in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, ritenga che non è stata rispettata la direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto. Il peso di un animale per il quale non viene versata la restituzione si calcola forfettariamente, dividendo il peso totale in chili, indicato nella dichiarazione di esportazione, per il numero totale di capi contenuto nella stessa dichiarazione.

    4. Qualora il numero degli animali per i quali non viene versata alcuna restituzione, in applicazione del paragrafo 3, corrisponda:

    - a oltre il 3 % del numero di animali indicato nella dichiarazione di esportazione che è stata accettata, ma come minimo a due animali,

    - a oltre cinque animali, la restituzione viene ulteriormente ridotta di un importo pari all'importo della restituzione non pagata in applicazione del paragrafo 3.

Tuttavia, non si tiene conto degli animali morti durante il trasporto, per i quali l'esportatore comprovi, con soddisfazione della competente autorità, che la morte non è imputabile al mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

    5. La sanzione prevista all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applica all'importo non pagato, né all'importo corrispondente alla riduzione prevista ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

    6. Se in seguito a circostanze non imputabili all'esportatore non è stato possibile effettuare il controllo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'autorità competente, su richiesta motivata dell'esportatore, può accettare altri documenti che giustifichino, con sua soddisfazione, che sono state rispettate le disposizioni della direttiva relativa alla protezione degli animali durante il trasporto.

    7. Qualora si constati che non è stata rispettata la normativa comunitaria in materia di protezione degli animali durante il trasporto dopo il pagamento della restituzione, la parte corrispondente della restituzione, compresa, se necessario, la riduzione prevista al paragrafo 4, è considerata indebitamente pagata e deve essere recuperata conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafi 3-6, del regolamento (CEE) n. 3665/87.

 

    Art. 6.

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica alle operazioni la cui dichiarazione di esportazione è accolta a partire dal primo giorno del sesto mese successivo al mese di pubblicazione del presente regolamento.

 


[1] Abrogato dall’art. 9 del regolamento (CE) n. 639/2003.

[2] Si riporta esclusivamente il testo in lingua italiana.