§ 1.5.441 – Regolamento 16 febbraio 1998, n. 411.
Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:16/02/1998
Numero:411


Sommario
Art. 1.      Quando la durata del viaggio stabilita nel capitolo VII, punto 2 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE è superiore a otto ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto dei solipedi domestici e [...]
Art. 2.      Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del Comitato scientifico veterinario, in merito all'attuazione del presente [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 1.5.441 – Regolamento 16 febbraio 1998, n. 411. [1]

Regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore a otto ore.

(G.U.C.E. 21 febbraio 1998, n. L 52).

 

Art. 1.

     Quando la durata del viaggio stabilita nel capitolo VII, punto 2 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE è superiore a otto ore, gli autoveicoli adibiti al trasporto dei solipedi domestici e degli animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina all'interno della Comunità devono essere conformi alle prescrizioni complementari di cui all'allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Entro il 31 dicembre 2003 la Commissione trasmette al Consiglio una relazione, elaborata in base ad un parere del Comitato scientifico veterinario, in merito all'attuazione del presente regolamento e, in particolare, all'applicazione dei vari sistemi di aerazione, corredata delle eventuali proposte appropriate che tengono conto delle conclusioni di tale relazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su dette proposte entro sei mesi alla loro presentazione.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1 luglio 1999.

 

 

ALLEGATO

NORME COMPLEMENTARI APPLICABILI AGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI SU PERCORSI DI DURATA SUPERIORE A OTTO ORE

 

     1. LETTIERA

     Fatte salve le disposizioni di cui al capitolo I.A, punto 5, seconda frase dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, gli animali devono disporre di una lettiera adeguata che:

     a) ne garantisca il benessere e la cui quantità possa variare in funzione:

     - delle specie e del numero di animali trasportati;

     - della durata del percorso;

     - delle condizioni atmosferiche;

     b) consenta un assorbimento e un'evacuazione adeguati delle deiezioni.

 

     2. ALIMENTAZIONE

     Quando, tenuto conto delle specie e categorie di animali trasportati e della durata dei percorsi di cui al capitolo VII, punto 4 dell'allegato della direttiva 91/628/CEE, è necessario alimentare gli animali durante il trasporto, devono essere applicate le seguenti disposizioni:

     a) il veicolo utilizzato deve trasportare una quantità sufficiente di alimenti appropriati per soddisfare il fabbisogno alimentare di detti animali durante il percorso in questione;

     b) durante il percorso, gli alimenti devono essere mantenuti al riparo dalle intemperie e dai contaminanti quali la polvere, il carburante, i gas di scarico nonché le deiezioni animali;

     c) qualora si debbano utilizzare attrezzature specifiche (in particolare mangiatoie, recipienti o qualsiasi altro mezzo idoneo alla distribuzione di alimenti) necessarie per alimentare gli animali, dette attrezzature devono essere trasportate nel veicolo, essere adatte allo scopo ed essere pulite prima e dopo ciascuna utilizzazione nonché disinfettate dopo ogni percorso;

     d) quando vengono utilizzati, i dispositivi di alimentazione come quelli descritti devono essere predisposti in modo da non ferire gli animali e da poter essere fissati, se necessario, in un preciso punto del veicolo per impedire che possano essere rovesciati. Quando il veicolo è in movimento e i dispositivi non sono utilizzati, questi ultimi sono riposti in una parte del veicolo separata dagli animali.

 

     3. ACCESSO

     I veicoli adibiti al trasporto devono essere attrezzati in modo da consentire in qualsiasi momento un accesso diretto a tutti gli animali trasportati per poterli ispezionare e prestare loro tutte le cure adeguate, compresi l'alimentazione e l'abbeveraggio.

 

     4. AERAZIONE

     Il veicolo deve essere munito di un sistema di aerazione adeguato, tale da assicurare in permanenza le condizioni di benessere degli animali trasportati, tenuto conto tra l'altro dei criteri seguenti:

     - percorso previsto e sua durata,

     - caratteristiche del veicolo utilizzato (aperto o chiuso),

     - temperatura interna e temperatura esterna in funzione delle condizioni atmosferiche in cui si effettua il percorso previsto,

     - esigenze fisiologiche proprie alle diverse specie trasportate,

     - densità di carico previste dal capitolo VI dell'allegato della direttiva 91/628/CEE e spazio disponibile al di sopra degli animali. Tale sistema deve inoltre essere concepito in modo da:

     - poter essere utilizzato in qualsiasi momento quando gli animali sono all'interno del veicolo, sia in sosta che in movimento;

     - assicurare una buona circolazione di aria non viziata. Per raggiungere tale obiettivo, gli operatori devono porre in essere:

     - un sistema di aerazione forzata le cui modalità di applicazione saranno definite previa consultazione del comitato scientifico veterinario secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 91/628/CEE;

     - oppure un sistema di aerazione che garantisca all'interno del veicolo una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C per tutti gli animali, con una tolleranza di + 5 °C in funzione della temperatura esterna. Tale sistema deve inoltre essere munito di un dispositivo di controllo adeguato.

La possibilità di scegliere uno dei due sistemi succitati non arreca pregiudizio al principio della libera circolazione degli animali.

 

     5. TRAMEZZI

     5.1. Il veicolo deve essere provvisto di tramezzi che consentano di formare compartimenti separati.

     5.1.1. I tramezzi devono essere costruiti in modo da poter essere variamente posizionati, onde adattare le dimensioni dei compartimenti al numero, tipo, corporatura e particolari esigenze degli animali.

 

     6. ABBEVERAGGIO

     6.1. Il veicolo deve essere provvisto di un dispositivo che consenta l'allacciamento ad un punto d'acqua durante le soste.

     6.1.1. Il veicolo deve essere munito di dispositivi per l'abbeveraggio, fissi o mobili - adatti alle varie specie - come, ad esempio, trogoli, scodelle o tettarelle per l'abbeveraggio degli animali a bordo del veicolo. Questi dispositivi hanno caratteristiche tali da non consentire agli animali di ferirsi.

     6.2. Per il trasporto di suini, fatte salve le disposizioni di cui ai punti 6.1 e 6.1.1, i veicoli devono, in funzione della loro capacità di carico, e tenuto conto del numero di animali trasportati nonché delle tappe previste durante il percorso, essere provvisti di uno o più serbatoi d'acqua di capacità sufficiente, per consentire l'abbeveraggio degli animali durante il percorso in funzione delle loro esigenze. Detti serbatoi sono concepiti in modo tale da poter essere svuotati e puliti dopo ogni percorso e devono essere muniti di un congegno che consenta di controllare il livello del contenuto per poter essere riempiti, all'occorrenza, in qualsiasi momento durante il percorso. Essi devono essere collegati ad un dispositivo di abbeveraggio all'interno del compartimento, mantenuto in buono stato di funzionamento, in modo da consentire ai suini di accedere all'acqua in qualsiasi momento. Inoltre, parallelamente al dispositivo sopra previsto, può essere utilizzato un sistema di idratazione dei suini quale la nebulizzazione.


[1] Regolamento abrogato dall’art. 33 del regolamento (CE) n. 1/2005 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.