§ 1.4.E37 - Regolamento 30 novembre 2005, n. 1962.
Regolamento (CE) n. 1962/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/11/2005
Numero:1962


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.E37 - Regolamento 30 novembre 2005, n. 1962.

Regolamento (CE) n. 1962/2005 della Commissione recante deroga al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda la determinazione del tasso di restituzione per il latte e i prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 di detto regolamento effettuate tra il 1° e il 16 giugno 2005

(G.U.U.E. 1 dicembre 2005, n. L 315).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

     considerando quanto segue:

      (1) A partire dal 17 giugno 2005, il regolamento (CE) n. 909/2005 della Commissione, del 16 giugno 2005, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, non prevede più restituzioni alle esportazioni per le consegne di cui agli articoli 36 e 44 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

      (2) A norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, gli Stati membri possono autorizzare gli esportatori a ricorrere ad una procedura secondo la quale il giorno preso in considerazione per determinare il tasso della restituzione applicabile ai prodotti imbarcati mensilmente nell’ambito delle consegne di cui agli articoli 36 e 44 del medesimo regolamento è l’ultimo giorno del mese. Non è pertanto possibile determinare il tasso di restituzione applicabile alle consegne di latte e di prodotti lattiero-caseari effettuate secondo tale procedura dal 1° al 16 giugno 2005.

      (3) Il diritto alle restituzioni per le consegne effettuate secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del regolamento (CE) n. 800/1999, prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 909/2005, deve restare impregiudicato. Per determinare il tasso di restituzione applicabile, occorre pertanto stabilire la data da prendere in considerazione a tale fine, in deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

      (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga all’articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999, per determinare il tasso di restituzione applicabile al latte e ai prodotti lattiero-caseari nel caso delle consegne di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all’articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento, effettuate dal 1° al 16 giugno 2005 secondo la procedura prevista dall’articolo 37 del suddetto regolamento, il giorno preso in considerazione è il 16 giugno 2005.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2005.