§ 1.4.B87 – Regolamento 10 febbraio 2005, n. 228.
Regolamento (CE) n. 228/2005 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:10/02/2005
Numero:228


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.B87 – Regolamento 10 febbraio 2005, n. 228.

Regolamento (CE) n. 228/2005 della Commissione che rettifica il regolamento (CE) n. 115/2005 relativo all’apertura di una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi.

(G.U.U.E. 11 febbraio 2005, n. L 39).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 115/2005 della Commissione  ha aperto una gara per la restituzione all’esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi.

     (2) Da una verifica è emerso che, in seguito ad un errore materiale, il regolamento non corrisponde, per quanto riguarda i paesi da escludere dalla gara, alle misure oggetto di un voto favorevole in seno al comitato di gestione. Per questo motivo è opportuno rettificare il presente regolamento,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Nel regolamento (CE) n. 115/2005, all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

     «2. La gara riguarda il frumento tenero da esportare verso destinazioni ad esclusione dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Bulgaria, della Croazia, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, del Liechtenstein, della Romania, di Serbia e Montenegro (*), e della Svizzera.

 

     (*) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, del 10 giugno 1999.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.