§ 1.4.B35 – Regolamento 20 gennaio 2005, n. 95.
Regolamento (CE) n. 95/2005 della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:20/01/2005
Numero:95


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.4.B35 – Regolamento 20 gennaio 2005, n. 95.

Regolamento (CE) n. 95/2005 della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato.

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f), g) e h) del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato V al suddetto regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I al regolamento (CE) n. 1260/2001.

     (2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

     (3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

     (4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

     (5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

     (6) Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relative alle importazioni di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione di taluni prodotti agricoli trasformati a decorrere dal 1° ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati non elencati nell'allegato I del trattato esportati in Bulgaria, non possono beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

     (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base elencati nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci di cui all'allegato V al regolamento (CE) n. 1260/2001 sono fissati conformemente all'allegato al presente regolamento.

 

          Art. 2.

     In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1° ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato se esportate in Bulgaria.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il 21 gennaio 2005.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)