§ 1.4.972 – Regolamento 30 settembre 2004, n. 1713.
Regolamento (CE) n. 1713/2004 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:30/09/2004
Numero:1713


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 1.4.972 – Regolamento 30 settembre 2004, n. 1713.

Regolamento (CE) n. 1713/2004 della Commissione recante deroghe al regolamento (CE) n. 800/1999 per quanto riguarda i prodotti consistenti in merci non figuranti nell'allegato I del trattato esportati in paesi terzi diversi dalla Bulgaria.

(G.U.U.E. 1 ottobre 2004, n. L 305).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi di talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo, dispone che all'esportazione di prodotti sotto forma di merci non figuranti nell'allegato I del trattato si applichino le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime della restituzione all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 800/1999 dispone che il diritto alla restituzione si costituisce all'atto dell'importazione in un paese terzo determinato, se per tale paese terzo si applica un tasso di restituzione differenziato. Gli articoli 14, 15 e 16 del suddetto regolamento stabiliscono le condizioni per il pagamento della restituzione differenziata, con particolare riferimento ai documenti da fornire a riprova dell'arrivo a destinazione delle merci.

     (3) In caso di restituzione all'esportazione differenziata l'articolo 18, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 800/1999 prevede che la parte della restituzione calcolata in particolare utilizzando il tasso di restituzione più basso venga versata, su domanda dell'esportatore, non appena sia comprovato che il prodotto ha lasciato il territorio doganale della Comunità.

     (4) Il regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, relativo all'adozione di provvedimenti autonomi e transitori riguardo all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Bulgaria e all'esportazione di taluni prodotti agricoli trasformati verso la Bulgaria dispone a titolo autonomo che a partire dal 1° ottobre 2004 siano abolite le restituzioni relative ai prodotti agricoli trasformati non inclusi nell'allegato I del regolamento in questione esportati verso la Bulgaria.

     (5) La Bulgaria si è impegnata a concedere termini preferenziali per l'importazione di alcune merci sul suo territorio unicamente qualora le merci in questione siano accompagnate da documenti comprovanti che esse non sono eligibili a beneficiare del pagamento di restituzione all'esportazione.

     (6) Alla luce dei suddetti accordi è opportuno, a titolo di provvedimento transitorio in attesa dell'adesione all'Unione europea della Bulgaria, oltre che allo scopo di evitare d'imporre costi superflui agli operatori nei loro scambi commerciali con altri paesi terzi, derogare al regolamento (CE) n. 800/1999 se ed in quanto esso richiede che venga comprovata l'importazione nel caso di restituzioni differenziate. Quando per i particolari paesi di destinazione in questione non siano state fissate restituzioni all'esportazione è parimenti opportuno non tener conto di tale fatto all'atto di determinare il tasso più basso di restituzione.

     (7) Poiché i provvedimenti autonomi e transitori di cui al regolamento (CE) n. 1676/2004 si applicano a partire dal 1° ottobre 2004, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

     (8) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I del trattato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     In deroga a quanto prescritto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, laddove la restituzione risulta differenziata unicamente a causa del fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione per la Bulgaria, la prova dell'espletamento delle formalità doganali all'importazione non costituisce una condizione per il pagamento della restituzione in rapporto alle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 e oggetto del regolamento (CE) n. 1676/2004.

 

          Art. 2.

     Il fatto che non sia stata fissata alcuna restituzione all'esportazione per le esportazioni verso la Bulgaria delle merci figuranti nell'allegato B del regolamento (CE) n. 1520/2000 che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1676/2004 non verrà preso in considerazione in rapporto alle esportazioni in altri paesi terzi all'atto di determinare il tasso di restituzione più basso a termini dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999.

 

          Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2004.