§ 1.4.906 – Regolamento 26 agosto 2004, n. 1513.
Regolamento (CE) n. 1513/2004 della Commissione che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:26/08/2004
Numero:1513


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.4.906 – Regolamento 26 agosto 2004, n. 1513.

Regolamento (CE) n. 1513/2004 della Commissione che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve.

(G.U.U.E. 27 agosto 2004, n. L 278).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, in particolare l'articolo 20 bis,

     considerando quanto segue:

     (1) L'articolo 20 bis del regolamento n. 136/66/CEE prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di talune conserve. A norma del paragrafo 6 dello stesso articolo e fatto salvo il paragrafo 3, la Commissione fissa questa restituzione ogni due mesi.

     (2) A norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento succitato, la restituzione è fissata in base alla differenza esistente tra i prezzi praticati sul mercato mondiale e sul mercato comunitario, prendendo in considerazione l'onere all'importazione applicabile all'olio d'oliva di cui alla sottovoce NC 1509 90 00, nonché gli elementi presi in considerazione all'atto della fissazione delle restituzioni all'esportazione in vigore per tali oli nel corso di un periodo di riferimento. È opportuno considerare come periodo di riferimento i due mesi che precedono l'inizio del periodo di validità della restituzione alla produzione.

     (3) In applicazione dei criteri succitati la restituzione deve essere fissata al livello di seguito indicato,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Per i mesi di settembre e ottobre 2004 l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE è pari a 44,00 EUR/100 kg.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 2004.