§ 1.4.731 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 671.
Regolamento (CE) n. 671/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 800/1999 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.4 misure monetarie
Data:07/04/2004
Numero:671


Sommario
Art.  1.
Art.  2.


§ 1.4.731 – Regolamento 7 aprile 2004, n. 671.

Regolamento (CE) n. 671/2004 della Commissione che adegua il regolamento (CE) n. 800/1999 a motivo dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea.

(G.U.U.E. 14 aprile 2004, n. L 105).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) In prospettiva dell'adesione alla Comunità, il 1° maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, risulta necessario apportare alcune modifiche tecniche e linguistiche al regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

     (2) Gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 800/1999 contengono elenchi dei paesi terzi tra i quali figurano taluni nuovi Stati membri. Occorre eliminare da detti elenchi i nomi di tali paesi.

     (3) L'allegato X del regolamento (CE) n. 800/1999 contiene l'elenco degli organismi centrali degli Stati membri ai quali si notificano i ritiri o le sospensioni del riconoscimento delle società di sorveglianza. Occorre inserire in detto elenco i nomi degli organismi corrispondenti dei nuovi Stati membri.

     (4) È di conseguenza necessario modificare il regolamento (CE) n. 800/1999,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

     1) All'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «In tal caso l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'esemplare di controllo T5, oppure lo Stato membro in cui viene utilizzato come prova un documento nazionale, inserisce nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione”, nella rubrica “Osservazioni” dell'esemplare di controllo T5 o nella rubrica corrispondente del documento nazionale, una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Documento di trasporto con destinazione fuori CE presentato»

     2) L'articolo 10 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «4. Qualora un prodotto che circola in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune venga assoggettato, in uno Stato membro diverso dallo Stato membro esportatore, a uno dei regimi di cui al paragrafo 1 per essere avviato a una stazione di destinazione o essere consegnato a un destinatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale presso il quale il prodotto è assoggettato a uno dei regimi suddetti appone un'annotazione nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica “Osservazioni” con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori:

     — Documento di trasporto:

     — tipo:

     — numero:

     — Data di accettazione per il trasporto da parte delle ferrovie o dell'impresa di trasporto interessata:»

     b) al paragrafo 5, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «5. Qualora un prodotto sia preso in consegna dalle ferrovie nello Stato membro d'esportazione o in un altro Stato membro e circoli in regime di transito comunitario esterno o in regime di transito comune in forza di un contratto di trasporto combinato strada-ferrovia, per essere avviato per ferrovia verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità, l'ufficio doganale cui fa capo o in prossimità del quale è situata la stazione ferroviaria in cui il trasporto è preso in consegna dalle ferrovie, appone un'annotazione nella casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo dell'originale dell'esemplare di controllo T5 e compila la rubrica “Osservazioni” con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Uscita dal territorio doganale della Comunità per ferrovia nell'ambito di un trasporto combinato strada-ferrovia:

     — Documento di trasporto:

     — tipo:

     — numero:

     — Data di accettazione del trasporto da parte dell'amministrazione delle ferrovie:»

     3) All'articolo 30, paragrafo 2, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

     «a) Nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo è apposta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Prefinanziamento della restituzione — Regolamento (CE) n. 800/1999, articolo 30. Dichiarazione d'esportazione da presentare entro il … (data limite fissata in base ai termini indicati al paragrafo 5 dell'articolo 29)

     b) L'ufficio di controllo del deposito di magazzinaggio conserva l'esemplare di controllo T5 apponendo nella rubrica “Osservazioni” della casella “Controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione” a tergo di detto esemplare di controllo le seguenti indicazioni:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione: …

     — La data di uscita dal territorio doganale o dell'arrivo a destinazione: …»

     4) All'articolo 41, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Nell'esemplare di controllo T5 vengono compilate le caselle 33, 103, 104 e, se del caso, 105. Nella casella 104 la rubrica “Altri” è completata con una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Deposito con consegna obbligatoria per l'approvvigionamento — applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 800/1999»

     5) All'articolo 44, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Se per l'approvvigionamento di una piattaforma si applica l'articolo 8, nella rubrica “Altri” della casella 104 dell'esemplare di controllo T5 è apposta una delle seguenti diciture:

     [si omettono le diciture in lingua straniera]

     — Provviste di bordo per piattaforma — Regolamento (CE) n. 800/1999»

     6) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

     7) L'allegato IV è sostituto dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

     8) L'allegato X è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2004, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

 

 

ALLEGATO I

 

«Allegato II

 

Elenco dei paesi terzi che subordinano il trasferimento finanziario

all'importazione del prodotto, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettera d)

 

     Algeria

     Burundi

     Guinea equatoriale

     Kenia

     Lesotho

     Malawi

     Saint Lucia

     Senegal

     Tanzania»

 

ALLEGATO II

 

«Allegato IV

 

Elenco dei paesi terzi o territori di cui all'articolo 17, lettere a) e b)

 

     Albania

     Andorra

     Armenia

     Azerbaigian

     Bielorussia

     Bosnia-Erzegovina

     Bulgaria

     Ceuta e Melilla

     Croazia

     Georgia

     Gibilterra

     Isola di Helgoland

     Islanda

     Liechtenstein

     Ex repubblica iugoslava di Macedonia

     Marocco

     Moldavia

     Norvegia

     Romania

     Russia

     Serbia e Montenegro

     Svizzera

     Turchia

     Ucraina

     Città del Vaticano.»

 

 

ALLEGATO III

 

«Allegato X

 

Elenco degli organismi centrali negli Stati membri di cui all'articolo 16 sexies

 

(Omissis)