§ 1.3.151 – Regolamento 22 giugno 2004, n. 1435.
Regolamento (CE) n. 1435/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a seguito dell'allargamento, il regolamento (CEE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:22/06/2004
Numero:1435


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.3.151 – Regolamento 22 giugno 2004, n. 1435.

Regolamento (CE) n. 1435/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, a seguito dell'allargamento, il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole.

(G.U.U.E. 16 agosto 2004, n. L 268).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

     visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

     vista la proposta della Commissione,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CEE) n. 571/88 prevede un rimborso agli Stati membri, a titolo di contributo per le spese sostenute, fino ad un importo massimo per indagine.

     (2) La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole richiede che gli Stati membri e la Comunità mobilitino consistenti risorse di bilancio per rispondere alle esigenze di informazione delle istituzioni della Comunità.

     (3) A seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in vista della realizzazione nel 2005 e nel 2007 di indagini sulla struttura delle aziende agricole in questi nuovi Stati membri, è necessario prevedere un contributo comunitario massimo per indagine. Tale adattamento, reso necessario dall'adesione, non è stato previsto nell'atto di adesione.

     (4) Il presente regolamento stabilisce, per la durata residua del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio,

 

     HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 571/88 è così modificato:

     1) all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunti i seguenti trattini:

     «— 25 000 EUR per Malta,

     — 200 000 EUR per Cipro,

     — 500 000 EUR per l'Estonia e la Slovenia,

     — 700 000 EUR per la Slovacchia,

     — 1 100 000 EUR per la Repubblica ceca, la Lettonia e la Lituania,

     — 2 000 000 EUR per l'Ungheria e la Polonia.»

     2) all'articolo 14, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «La dotazione finanziaria per l'esecuzione del presente programma, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione del progetto Eurofarm, è pari a 43,7 milioni di EUR per il periodo 2004-2006.

     L'importo per il periodo 2007-2009 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio, su proposta della Commissione, sulla base delle nuove prospettive finanziarie in vigore per il periodo che ha inizio nel 2007.

     Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     L'articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.