§ 1.3.113 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 161.
Direttiva (CEE) n. 72/161 del Consiglio concernente l'informazione socio- economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:17/04/1972
Numero:161


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al loro avvenire professionale e a quello dei loro figli, gli Stati membri istituiscono un regime [...]
Art. 2.      Il regime previsto dall'articolo 1 comporta:
Art. 3.      I servizi o le sezioni specializzate di cui all'articolo 2, lettera a), provvedono all'informazione socio-economica, svolgendo attività aventi espressamente lo scopo:
Art. 4.      1. La formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici di cui all'articolo 2, lettera b), devono consentire alle persone che abbiano già ricevuto un'adeguata formazione di base e [...]
Art. 5.      1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di [...]
Art. 6.      1. Il regime di incoraggiamento previsto dall'articolo 5 riguarda le azioni intese a fornire alle persone che lavorano nell'agricoltura una formazione complementare, sia tecnica ed economica.
Art. 7. 
Art. 8.      Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 9.      1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984
Art. 10.      1. Gli Stati membri comunicano alla commissione:
Art. 11.      1. Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente [...]
Art. 12.      1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, dall'articolo 6, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 2 sono imputabili al FEAOG, sezione [...]
Art. 13.      1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole [...]
Art. 14.      1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla commissione anteriormente al luglio dell'anno successivo.
Art. 15.      La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si [...]
Art. 16.      Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, relative alla presente direttiva vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione [...]
Art. 17.      Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.
Art. 18. 
Art. 19.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 1.3.113 - Direttiva 17 aprile 1972, n. 161.

Direttiva (CEE) n. 72/161 del Consiglio concernente l'informazione socio- economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura.

(G.U.C.E. 23 aprile 1972, n. L 096).

 

TITOLO I

Informazione socio-economica

della popolazione agricola

 

Art. 1.

     1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura di prendere una decisione in merito al loro avvenire professionale e a quello dei loro figli, gli Stati membri istituiscono un regime inteso a sviluppare l'informazione socio-economica degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

     2. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono

     - differenziare, secondo le zone, gli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1.

     - non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 2.

 

     Art. 2.

     Il regime previsto dall'articolo 1 comporta:

     a) la creazione e lo sviluppo di servizi d'informazione socio- economica, pubblici ovvero espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri o, all'interno di servizi già esistenti, di sezioni specializzate di informazione socio-economica;

     b) l'assunzione delle spese di formazione e di perfezionamento dei consulenti socio-economici, compresa l'eventuale concessione di premi o di indennità di frequenza dei tirocini o corsi.

 

     Art. 3.

     I servizi o le sezioni specializzate di cui all'articolo 2, lettera a), provvedono all'informazione socio-economica, svolgendo attività aventi espressamente lo scopo:

     a) di dare alla popolazione agricola un'informazione generale sulle possibilità che le si offrono di migliorare la sua situazione socio- economica;

     b) di studiare ed esaminare i casi individuali, in vista di un adattamento a nuove situazioni;

     c) di mettere le persone, interessate a dare un nuovo orientamento alle loro aziende, in contatto con i competenti servizi di divulgazione;

     d) di informare gli interessati e consigliarli in vista:

     - del proseguimento di un'attività agricola.

     - della scelta di un'attività non agricola,

     - della cessazione definitiva della loro attività professionale;

     e) di far conoscere agli interessati le possibilità di perfezionamento delle persone che lavorano nell'agricoltura, e le prospettive offerte ai loro figli nel settore agricolo e in altri settori;

     f) di indirizzarli, secondo le decisioni prese o previste, ai servizi specializzati competenti.

 

     Art. 4.

     1. La formazione e il perfezionamento dei consulenti socio-economici di cui all'articolo 2, lettera b), devono consentire alle persone che abbiano già ricevuto un'adeguata formazione di base e che abbiano una sufficiente esperienza nel settore agricolo, di completare le loro cognizioni tecniche, di acquisire sufficienti conoscenze e di migliorare quelle di cui dispongono per quanto riguarda:

     - i problemi economici e umani;

     - i problemi che si pongono nella zona in cui esse devono esercitare la loro attività;

     - le possibilità giuridiche e sociali che si aprono agli interessati.

     2. I requisiti minimi che i tirocini o i corsi di cui all'articolo 2, lettera b), devono possedere per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri, che determinano in particolare:

     a) le condizioni di ammissione,

     b) i programmi minimi di formazione e di perfezionamento dei consulenti,

     c) la durata minima dei corsi,

     d) il riconoscimento della formazione ricevuta,

     e) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.

TITOLO II

Qualificazione professionale delle persone

che lavorano nell'agricoltura e formazione

dei dirigenti e amministratori

di cooperative [1]

 

     Art. 5.

     1. Per consentire alle persone che lavorano nell'agricoltura e che hanno superato l'età di diciotto anni di acquisire una nuova qualificazione nell'ambito della professione agricola o di migliorare quella che già possiedono affinché possano integrarsi in un'agricoltura moderna, gli Stati membri istituiscono un regime di incoraggiamento alla promozione e all'adattamento professionale degli imprenditori, dei salariati e dei coadiuvanti familiari agricoli.

Tale regime non comprende i cicli normali di studi agricoli, realizzati nell'insegnamento medio o superiore.

     2. Nelle regioni in cui risultino necessari tali programmi, gli Stati membri istituiscono programmi speciali per la formazione di dirigenti e amministratori di cooperative che abbiano le qualifiche necessarie per garantire:

     - la gestione di gruppi di produttori agricoli;

     - la realizzazione attraverso tali gruppi o organizzazioni che offrano garanzie sufficienti per quanto riguarda la partecipazione degli agricoltori alla loro gestione di valide iniziative economiche nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Detti programmi sono istituiti in particolare allo scopo di:

     - creare gruppi e associazioni di produttori in conformità del regolamento (CEE) n. 1360/78 [2];

     - attuare i programmi previsti dai regolamenti (CEE) n. 355/77 e (CEE) n. 1361/78 [3].

     3. Nell'ambito delle disposizioni generali che saranno adottate dal Consiglio secondo la procedura dell'articolo 43 del trattato, gli Stati membri possono:

     - differenziare, secondo le zone, l'importo degli incentivi finanziari del regime previsto nel paragrafo 1,

     - non applicare, in talune zone, l'insieme o alcune delle misure previste dall'articolo 6 [4].

 

     Art. 6.

     1. Il regime di incoraggiamento previsto dall'articolo 5 riguarda le azioni intese a fornire alle persone che lavorano nell'agricoltura una formazione complementare, sia tecnica ed economica.

Tali azioni devono essere effettuate da centri o mediante tirocini di formazione e di perfezionamento professionale, pubblici o espressamente designati e riconosciuti dagli Stati membri.

     2. I requisiti minimi che i centri o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale devono soddisfare per essere riconosciuti, sono stabiliti dagli Stati membri che determinano in particolare:

     a) le condizioni di ammissione,

     b) i programmi minimi e, segnatamente, l'importanza da attribuire alla formazione tecnica e alla formazione economica,

     c) la durata dei corsi, secondo la loro natura e in funzione degli obiettivi di cui all'articolo 5,

     d) la gestione, valutata sia dal punto di vista della qualità della formazione, sia dal punto di vista quantitativo e finanziario.

     3. Per realizzare le azioni previste al paragrafo 1, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie per:

     - la creazione e lo sviluppo dei centri o dei tirocini,

     - la concessione di premi o indennità di frequenza di detti centri o tirocini.

TITOLO III [5]

Riconversione professionale delle persone

che lavorano nell'agricoltura e che desiderano

orientarsi verso un'attività non agricola]

 

     Art. 7. [6]

TITOLO III

Disposizioni finanziarie e generali [7]

 

     Art. 8.

     Il complesso delle misure previste dalla presente direttiva costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 9.

     1. La durata prevista per condurre a termine l'azione comune è limitata al 31 dicembre 1984 [8].

     2. Al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente direttiva, le modalità di quest'ultima formeranno oggetto di riesame da parte del Consiglio su proposta della Commissione.

     3. La previsione di spesa globale dell'azione comune a carico del FEAOG ammonta a 110 milioni di unità di conto per i primi cinque anni.

     4. Le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 sono applicabili alla presente direttiva.

 

     Art. 10.

     1. Gli Stati membri comunicano alla commissione:

     - i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che essi prevedono di adottare in applicazione della presenta direttiva;

     - Il testo delle disposizioni atte a consentire l'applicazione della presente direttiva, vigenti anteriormente alla data alla quale essa prende effetto.

     2. Nel comunicare i progetti delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e il testo delle disposizioni già in vigore, di cui al paragrafo 1, gli Stati membri illustrano il nesso esistente sul piano regionale fra la misura in questione, da un lato, e la situazione economica e le caratteristiche delle strutture agrarie, dall'altro.

     3. Per i progetti comunicati a norma del paragrafo 1, primo trattino, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alla presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, la Commissione, previa consultazione del Comitato permanente delle strutture agricole esprime un parere al riguardo.

     4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di cui al paragrafo 3, immediatamente dopo averle adottate.

 

     Art. 11.

     1. Per le disposizioni comunicate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 4, la Commissione esamina, in funzione della loro conformità alle norme della presente direttiva e tenendo conto degli obiettivi della stessa, nonché del nesso necessario fra le varie misure, se ricorrano i presupposti per l'intervento finanziario della Comunità nell'azione comune di cui all'articolo 8. Entro i due mesi successivi alla comunicazione, il rappresentante della Commissione, previa consultazione del Comitato del FEAOG sugli aspetti finanziari, presenta al Comitato permanente delle strutture agrarie un progetto di decisione al riguardo.

     2. Il Comitato formula il proprio parere entro un termine stabilito dal presidente in funzione dell'urgenza dei problemi esaminati. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione [9].

     3. La Commissione adotta la decisione Tuttavia, qualora non sia conforme al parere espresso dal Comitato, la decisione viene immediatamente comunicata al Consiglio. In tal caso, la Commissione può differirne l'applicazione di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato può adottare una decisione diversa nel termine di un mese.

 

     Art. 12.

     1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro delle azioni previste dall'articolo 2, dall'articolo 6, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 2 sono imputabili al FEAOG, sezione orientamento, entro i limiti indicati al paragrafo 2 [10].

     2. Il FEAOG, sezione orientamento, rimborsa agli stati membri:

     - il 25% di un importo forfettario di 9 068 ECU (A) per ogni nuovo consulente entrato in servizio che risponda ai requisiti di cui all'articolo 4, restando inteso che la sostituzione del consulente nel corso dell'azione comune non è imputabile al FEAOG;

     - il 25% delle spese realmente effettuate nel quadro delle previste dall'articolo 2, lettera b) Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 5 441 ECU (A) per ogni consulente che abbia concluso corsi di formazione o di perfezionamento o di perfezionamento;

     - il 25% delle spese realmente effettuate nel quadro delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 3. Tali spese sono prese in considerazione fino a un importo globale di 2 902 ECU (A) per ogni agricoltore che abbia seguito un ciclo completo di lezioni atto a consentire la promozione e la formazione professionale dell'interessato;

     - il 25% delle spese realmente effettuate nel quadro delle misure previste dall'articolo 5, paragrafo 2, fino ad un importo globale di 2 902 ECU (A) per persona che abbia seguito un ciclo completo di lezioni di perfezionamento [11].

     3. Le modalità di applicazione del paragrafo 2 sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70

 

     Art. 13.

     1. Le misure adottate dagli Stati membri possono beneficiare dell'intervento finanziario della Comunità soltanto se le disposizioni che le riguardano sono state oggetto di decisione favorevole ai sensi dell'articolo 11.

     2. L'intervento finanziario della Comunità riguarda le spese imputabili risultanti dagli aiuti la cui concessione è stata decisa successivamente alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

 

     Art. 14.

     1. Le domande di rimborso vertono sulle spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla commissione anteriormente al luglio dell'anno successivo.

     2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

     3. La Commissione può concedere acconti.

     4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 15.

     La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare, nel settore da essa disciplinato, misure di aiuto supplementari le cui condizioni o modalità di concessione si discostino da quelle in essa previste, sempreché dette misure vengano adottate in conformità delle disposizioni degli articolo 92, 93, e 94 del trattato.

 

     Art. 16.

     Ogni anno, anteriormente al 1° agosto, le misure comunitarie e nazionali in vigore, relative alla presente direttiva vengono esaminate nell'ambito di una relazione annuale che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio; a tal fine, gli Stati membri trasmettono tutta la necessaria documentazione.

Il Consiglio valuta i risultati di tali misure, tenendo conto del ritmo di evoluzione delle strutture, necessaria al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune, della loro incidenza i fine di un armonioso sviluppo delle regioni della Comunità e delle implicazioni finanziarie di dette misure.

Se necessario, il Consiglio adotta le necessarie disposizioni, secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato.

 

     Art. 17.

     Gli Stati membri possono prevedere condizioni complementari per l'esecuzione delle misure di aiuto previste nella presente direttiva.

 

     Art. 18. [12]

     Gli Stati membri pongono in applicazione le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 31 dicembre 1973.

 

     Art. 19.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Titolo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[2] Titolo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[3] Paragrafo inserito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[5] L'originario titolo III è stato soppresso e sostituito dal vecchio titolo IV per effetto dell'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[6] L'originario titolo III è stato soppresso e sostituito dal vecchio titolo IV per effetto dell'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[7] L'originario titolo III è stato soppresso e sostituito dal vecchio titolo IV per effetto dell'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[8] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 73/358, successivamente così modificato dall'Allegato I al Trattato di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

[9] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 84/513.

[10] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[11] Paragrafo così modificato dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 81/529.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della direttiva (CEE) n. 73/210.