§ 1.3.90 - Regolamento 24 gennaio 1994, n. 165.
Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:24/01/1994
Numero:165


Sommario
Art. 1.      1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, su richiesta presentata annualmente alla Commissione, per l'impiego del telerilevamento aereo o spaziale a fini di controllo [...]
Art. 2.      La Commissione può acquistare le immagini satellitari necessarie per le verifiche, il cui elenco sarà stilato di concerto con lo Stato membro sulla base del capitolato d'oneri di cui [...]
Art. 3.      Il cofinanziamento comunitario, oggetto del presente regolamento, nei settori di cui agli articoli 1 e 2, non è cumulabile con la partecipazione finanziaria prevista da altri regolamenti, [...]
Art. 4.      La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Art. 5.      All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, i termini «nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi» sono soppressi.
Art. 6.      Anteriormente al 1 gennaio 1997 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione sarà, se del caso, corredata di appropriate [...]
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994.


§ 1.3.90 - Regolamento 24 gennaio 1994, n. 165. [1]

Regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio relativo al cofinanziamento, da parte della Comunità, dei controlli mediante telerilevamento e recante modifica del regolamento (CEE) n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

(G.U.C.E. 29 gennaio 1994, n. L 24).

 

Art. 1.

     1. La Comunità partecipa alle spese sostenute dagli Stati membri, su richiesta presentata annualmente alla Commissione, per l'impiego del telerilevamento aereo o spaziale a fini di controllo delle superfici agricole, in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 4 del predetto regolamento, si intendono per «spese tecniche», ai sensi del presente regolamento, le spese occasionate:

     - dall'acquisizione di immagini spaziali o di fotografie aeree;

     - dalla fotointerpretazione delle medesime;

     - dall'analisi di documenti o dall'uso di tecniche che consentano di localizzare le parcelle indicate nelle domande di sovvenzione, allo scopo di identificare le coperture vegetali e misurare le superfici dichiarate.

     2. Il cofinanziamento di cui al presente articolo non può essere concesso che per anno civile, durante un periodo di cinque anni consecutivi a decorrere dall'applicazione del presente regolamento. Esso è concesso nei limiti degli stanziamenti iscritti a tale fine nel bilancio comunitario e non può superare il 50% delle spese effettive dello Stato membro interessato a titolo dell'esercizio finanziario.

Gli stanziamenti disponibili sono ripartiti tra gli Stati membri in base al criterio di ripartizione di cui all'allegato, previa eventuale deduzione delle spese per acquisti e lavori di cui all'articolo 2. Gli stanziamenti non coperti da alcuna domanda possono essere riutilizzati conformemente all'articolo 2, ovvero ridistribuiti, prescindendo dal criterio di ripartizione, agli Stati membri che soddisfino le condizioni prescritte dal presente regolamento.

Tuttavia, in deroga al primo comma e solo per l'anno 1994, la Commissione può, su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, autorizzare - all'interno dell'importo di bilancio assegnato allo Stato membro secondo le disposizioni del secondo comma - un tasso di cofinanziamento superiore al 50%.

     3. La concessione del finanziamento è subordinata:

     - alla presentazione di una dichiarazione d'intenti dello Stato membro, che deve essere trasmessa entro una determinata data, fissata dalla Commissione, precedente il 1o gennaio dell'esercizio di bilancio considerato;

     - alla presentazione, prima del 15 gennaio, di un capitolato d'oneri in cui siano descritte in forma particolareggiata le operazioni per le quali viene chiesto il cofinanziamento. La Commissione può chiedere che vi siano apportate modifiche;

     - alla consultazione della Commissione, prima del 31 marzo, in merito all'aggiudicazione dell'appalto e al bilancio di previsione. Qualunque sia la forma del contratto stipulato dallo Stato membro, l'accordo di cofinanziamento della Commissione deve essere rinnovato ogni anno. Nei tre casi, un parere negativo della Commissione o l'omissione di consultazione entro il termine prescritto equivale ad un rifiuto di cofinanziamento. Se lo Stato membro lo desidera, la Commissione stessa può proporre un capitolato d'oneri. In tal caso quest'ultimo è considerato come approvato.

     4. Il pagamento comunitario è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi. Questi attestano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro ed il fornitore di servizi e le relative prove di pagamento. Per avere diritto al rimborso, le prove di pagamento devono pervenire alla Commissione entro il 15 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato.

     5. Su richiesta debitamente motivata dello Stato membro, la Commissione può anticipare una parte dell'importo spettante a titolo di pagamento annuale ai sensi del paragrafo 4.

     6. Ai fini della conversione in moneta nazionale degli importi espressi in ECU, si applicano i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell'anno civile in questione, pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 2.

     La Commissione può acquistare le immagini satellitari necessarie per le verifiche, il cui elenco sarà stilato di concerto con lo Stato membro sulla base del capitolato d'oneri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e le fornisce gratuitamente agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi da questi incaricati. La Commissione conserva la proprietà delle immagini fornite e le recupera alla fine delle operazioni di controllo. Essa può altresì commissionare lavori volti a perfezionare le tecniche e i metodi operativi impiegati per il controllo delle superfici agricole mediante telerilevamento.

 

     Art. 3.

     Il cofinanziamento comunitario, oggetto del presente regolamento, nei settori di cui agli articoli 1 e 2, non è cumulabile con la partecipazione finanziaria prevista da altri regolamenti, segnatamente:

     - il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari;

     - il regolamento (CEE) n. 307/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, relativo al potenziamento dei controlli di talune spese a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia».

 

     Art. 4.

     La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

 

     Art. 5.

     All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3508/92, i termini «nonché per l'acquisizione delle fotografie aeree o delle immagini spaziali e la relativa analisi» sono soppressi.

 

     Art. 6.

     Anteriormente al 1 gennaio 1997 la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento. Tale relazione sarà, se del caso, corredata di appropriate proposte.

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1 gennaio 1994.

Tuttavia, per le spese impegnate dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimane applicabile l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3508/92 nella versione originaria.

Per il 1994 le presentazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3, primo e secondo trattino devono effettuarsi rispettivamente entro due settimane ed entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ALLEGATO

Criterio di ripartizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2 a partire dal 1° gennaio 1995

(omissis)


[1] Abrogato dall'art. 119 del Regolamento (UE) n. 1306/2013.