§ 1.3.11 – Regolamento 20 giugno 1994, n. 1467.
Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.3 strutture agricole
Data:20/06/1994
Numero:1467


Sommario
Art. 1.      1. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività intraprese negli Stati membri in [...]
Art. 2.      Un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione è istituito alle condizioni previste agli articoli 3 e 4
Art. 3.      1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente ed almeno una volta all'anno alla Commissione le informazioni tecniche, economiche e finanziarie sulle azioni specifiche di conservazione, di [...]
Art. 4.      1. La Commissione esamina costantemente le politiche, la situazione e le tendenze in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in [...]
Art. 5.      1. Fatte salve le eventuali raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri, la Commissione è incaricata di
Art. 6.      1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, la Commissione prende tutte le misure affinché i risultati che possono far progredire la realizzazione delle azioni intraprese nel quadro [...]
Art. 7.      Il programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura quale definito all'allegato I, in [...]
Art. 8.      Le modalità di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti all'allegato I
Art. 9.      La Commissione attuerà il programma dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 13. La consultazione riguarderà
Art. 10.      1. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 9, primo trattino, saranno definiti gli obiettivi particolareggiati, il tipo di azioni da intraprendere e le corrispondenti disposizioni [...]
Art. 11.      1. Nel corso del terzo anno di svolgimento del programma, la Commissione procede ad un riesame del medesimo e ad un'analisi della situazione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari. La [...]
Art. 12.      1. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 20 milioni di ECU, comprese le spese per il personale e l'amministrazione
Art. 13.      1. E' istituito un comitato per la conservazione, l
Art. 14. 
Art. 15.      Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione pertinente sottopostagli dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro
Art. 16.      La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle [...]
Art. 17.      Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i [...]


§ 1.3.11 – Regolamento 20 giugno 1994, n. 1467. [1]

Regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

(G.U.C.E. 28 giugno 1994, n. L 159).

 

Art. 1.

     1. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, il coordinamento e la promozione a livello comunitario delle attività intraprese negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono garantiti alle condizioni previste dal presente regolamento.

     2. Ai sensi del presente regolamento

     a) le risorse genetiche in agricoltura comprendono le risorse genetiche vegetali e le risorse genetiche animali;

     b) si intendono per:

     - risorse genetiche vegetali, segnatamente, quelle riguardanti i settori delle piante agricole, ivi inclusi i vitigni, le piante foraggere, il settore dell'orticoltura, ivi incluse le piante ornamentali, medicinali ed aromatiche, il settore della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste, i funghi, i microrganismi nonché la flora selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo;

     - risorse genetiche animali, segnatamente quelle riguardanti gli animali di allevamento, (vertebrati ed alcuni invertebrati), i microrganismi nonché la fauna selvatica che risulta o potrebbe risultare utile nel settore agricolo.

     3. Il coordinamento e la promozione di cui al paragrafo 1 sono attuati in coerenza con la politica generale adottata dalla Comunità nel settore delle risorse genetiche in agricoltura.

 

TITOLO I

Informazione e consultazione

 

     Art. 2.

     Un sistema di informazione e di consultazione tra gli Stati membri e la Commissione è istituito alle condizioni previste agli articoli 3 e 4.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri trasmettono periodicamente ed almeno una volta all'anno alla Commissione le informazioni tecniche, economiche e finanziarie sulle azioni specifiche di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese o previste sotto la loro autorità.

Essi si adoperano a fornire periodicamente alla Commissione le stesse informazioni concernenti le azioni di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura intraprese e previste da organismi da essi indipendenti.

     2. La Commissione tiene un inventario permanente delle azioni di cui al paragrafo 1 e, mediante misure appropriate, promuove gli scambi di informazioni tra gli organismi competenti degli Stati membri, in particolare gli scambi sulle origini e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. Gli scambi di informazioni possono essere realizzati nell'ambito delle azioni finanziate dal programma di cui all'articolo 7.

     3. Dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 13, la Commissione fissa le modalità secondo cui l'insieme delle informazioni raccolte è messo a disposizione degli interessati.

 

     Art. 4.

     1. La Commissione esamina costantemente le politiche, la situazione e le tendenze in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri, tenendo conto dei risultati di altri studi pertinenti nel campo delle risorse genetiche, fra cui quelli disponibili sullo sfruttamento e sull'erosione genetici. A tal fine, essa predispone una consultazione con gli Stati membri in seno al comitato di cui all'articolo 13.

     2. La Commissione organizza scambi di informazioni ed assicura un ampliamento e un miglioramento delle misure di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, in particolare mediante seminari, corsi di aggiornamento professionale, scambi di esperti, missioni di studi e perizie scientifiche e tecniche.

 

TITOLO II

Azioni specifiche

 

     Art. 5.

     1. Fatte salve le eventuali raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri, la Commissione è incaricata di:

     a) fornire assistenza per coordinare a livello comunitario talune azioni nazionali in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura al fine di consentire un'organizzazione razionale dei mezzi predisposti in seno alla Comunità, un'utilizzazione efficace dei risultati e un orientamento coerente con gli obiettivi della politica agricola comune;

     b) elaborare ed attuare programmi d'azione in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura a livello della Comunità, al fine di sostenere o integrare le azioni intraprese dagli Stati membri.

     2. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 14.

 

     Art. 6.

     1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, la Commissione prende tutte le misure affinché i risultati che possono far progredire la realizzazione delle azioni intraprese nel quadro dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, siano messi a disposizione della Comunità con i mezzi più adeguati.

     2. La Commissione predispone i mezzi opportuni per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati che possono far progredire la realizzazione degli obiettivi della politica agricola comune, delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e, in particolare, in coerenza con gli obiettivi della politica agricola comune.

 

TITOLO III

Programma di azioni in materia di risorse genetiche in agricoltura

 

     Art. 7.

     Il programma comunitario di azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura quale definito all'allegato I, in appresso denominato "programma", è adottato per un periodo di cinque anni.

 

     Art. 8.

     Le modalità di realizzazione del programma e il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità sono definiti all'allegato I.

 

     Art. 9.

     La Commissione attuerà il programma dopo aver ottenuto il parere del comitato di cui all'articolo 13. La consultazione riguarderà:

     - la definizione e l'aggiornamento del programma di lavoro,

     - il contenuto dei bandi pubblici per concorsi di idee,

     - la valutazione delle azioni concertate e dei progetti previsti all'allegato I,

     - l'elaborazione e l'utilizzazione dell'inventario di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

 

     Art. 10.

     1. Nel programma di lavoro di cui all'articolo 9, primo trattino, saranno definiti gli obiettivi particolareggiati, il tipo di azioni da intraprendere e le corrispondenti disposizioni finanziarie da adottare. La Commissione pubblica i bandi pubblici per concorsi di idee sulla base del programma di lavoro.

     2. I contratti conclusi dalla Commissione per la realizzazione delle varie azioni fissano le modalità di diffusione, di protezione e di valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del presente programma.

 

     Art. 11.

     1. Nel corso del terzo anno di svolgimento del programma, la Commissione procede ad un riesame del medesimo e ad un'analisi della situazione, con particolare riguardo agli aspetti finanziari. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale riesame.

     2. Al termine del programma la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che procede ad una valutazione dei risultati. La relazione di detto gruppo al riguardo unitamente alle osservazioni della Commissione saranno presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.

 

     Art. 12.

     1. L'importo ritenuto necessario per l'esecuzione del programma ammonta a 20 milioni di ECU, comprese le spese per il personale e l'amministrazione.

     2. La ripartizione indicativa dell'importo è riportata nell'allegato II.

 

TITOLO IV

Disposizioni generali

 

     Art. 13.

     1. E' istituito un comitato per la conservazione, la

caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

     2. [2].

     3. [3].

 

     Art. 14. [4]

     1. La Commissione è assistita dal comitato per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

     Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 15.

     Il comitato può esaminare qualsiasi altra questione pertinente sottopostagli dal suo presidente, per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

 

     Art. 16.

     La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 5.

Tale relazione contiene in particolare

     - una descrizione dello sviluppo delle azioni in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri,

     - una descrizione dell'evoluzione della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri,

     - una descrizione della situazione delle azioni intraprese nel quadro del presente regolamento,

     - uno studio sull'auspicabile evoluzione futura della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura negli Stati membri nonché del coordinamento delle azioni in tale settore a livello comunitario, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune e dei risultati già acquisiti nel programma. Lo studio includerà, se del caso, riferimenti al lavoro intrapreso in questo settore da organismi internazionali riconosciuti.

 

     Art. 17.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO I

Modalità di attuazione del programma

 

     I. Obiettivi

     Gli obiettivi del programma consistono nel contribuire a garantire e a migliorare la conservazione, la caratterizzazione, la documentazione, la valutazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche vegetali e animali potenzialmente preziose nella Comunità.

Per conseguire gli obiettivi occorre coordinare le azioni già in corso negli Stati membri nonché integrarle e ampliarle. Per tutte queste azioni si applica il principio della sussidiarietà.

     Se possibile, le azioni intraprese in questo programma saranno perseguite in collegamento on le azioni intraprese nello stesso settore da organismi internazionali riconosciuti.

 

     II. Disposizioni generali

     1. La Commissione attua il programma.

     2. Le modalità di attuazione del programma di cui all'articolo 8 consistono nella costituzione di un inventario permanente delle risorse genetiche in agricoltura della Comunità, nell'attuazione di azioni concertate e di progetti a compartecipazione finanziaria riguardanti la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione di dette risorse genetiche nonché nell'introduzione di misure di accompagnamento.

     - Inventario permanente

L'inventario permanente consiste soprattutto nella definizione nonché nella

pubblicazione e nell'aggiornamento periodici dello stato e della natura

delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure

nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, di

caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione di tali risorse

genetiche. Le spese relative alla costituzione dell'inventario e alla sua

pubblicazione periodica saranno coperte con gli stanziamenti globali

destinati all'esecuzione del programma.

     - Azioni concertate

     Le azioni concertate consistono in attività intraprese dalla Comunità volte a coordinare singole azioni di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte dagli Stati membri. Esse possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % delle spese di concertazione.

     - Progetti a compartecipazione finanziaria in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura

I progetti di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura formano oggetto di contratti a compartecipazione finanziaria. Il contributo finanziario della Comunità, che comunque non può essere superiore al 50 % del costo totale dei progetti, viene concesso per l'attuazione dei medesimi. I partecipanti all'esecuzione di questo tipo di progetti devono, di norma, essere stabiliti nella Comunità. Verrà riservata una certa priorità ai progetti per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri differenti. Detti contratti vengono conclusi, di norma, a seguito di una procedura di selezione dei progetti basata su inviti a presentare proposte di progetto pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In caso di urgenza, può essere applicata la procedura a licitazione privata.

     - Misure d'accompagnamento

     Le misure di accompagnamento consistono

     - nell'organizzazione di seminari, conferenze tecniche o gruppi di lavoro,

     - in attività di coordinamento interno mediante gruppi tecnici specializzati,

     - in attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,

     - in attività di promozione dello sfruttamento dei risultati. Le misure di accompagnamento possono formare oggetto di una partecipazione finanziaria della Comunità sino a concorrenza del 100 % del loro costo totale.

     3. All'attuazione delle azioni previste dal presente programma può partecipare qualsiasi soggetto di diritto (persona fisica o giuridica) di uno Stato membro e stabilito nella Comunità. La partecipazione di soggetti di paesi terzi nonché il contributo finanziario comunitario relativo a tale partecipazione devono formare oggetto di un esame specifico.

     4. Le spese inerenti alla diffusione dei risultati e delle conoscenze acquisite nel quadro della realizzazione delle azioni e dei progetti sono coperte con gli stanziamenti destinati al programma.

     5. Ogni proposta d'azione dovrà contenere una dichiarazione relativa all'impatto ambientale. In tale dichiarazione dovrà inoltre figurare l'impegno di rispettare le pertinenti norme di sicurezza.

 

     III. Modalità tecniche

     1. Campo d'applicazione

     a) Attività incluse nel programma

     Il presente programma riguarda la conservazione, la caratterizzazione, la valutazione, la raccolta e l'utilizzazione di risorse genetiche vegetali e animali presenti attualmente nel territorio della Comunità e in pericolo di scomparsa qualora non vengano prese misure specifiche nei loro riguardi. Gli organismi oggetto delle attività sono piante (piante con riproduzione mediante semi e talune piante con riproduzione mediante spore), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche. Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline) nonché collezioni ex situ e in situ. La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza economica significativa - o che probabilmente potrebbero presentarla in futuro - in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura, nella Comunità. Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

     - la diversificazione della produzione in agricoltura,

     - il miglioramento della qualità dei prodotti,

     - una migliore tutela dell'ambiente naturale.

Ai sensi del presente programma si intende per:

     - "documentazione", la raccolta e la registrazione di tutti i tipi di dati;

     - "passaporto", i dati registrati nel luogo di raccolta;

     - "caratterizzazione", gli elementi fondamentali di descrizione tassonomica successivamente registrati;

     - "valutazione", la valutazione di altri caratteri quali, ad esempio, resistenza alle malattie o allo stress.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) sui metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione.

     b) Attività escluse dal programma

     Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi volti a migliorare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi "modello" nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico. I lavori in corso di realizzazione negli Stati membri sono ammissibili solo per l'attuazione di "azioni concertate".

Non sono contemplate le attività riguardanti gli animali inferiori, le piante inferiori e i microrganismi, ad eccezione di quelli coltivati o allevati su terreno o in acqua dolce e di quelli che possono essere utilizzati come mezzi di lotta biologica in agricoltura. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi.

La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

     2. Azioni

     Verranno promossi i seguenti tipi di azione.

     a) Inventario

     Verrà costituito e pubblicato, con aggiornamenti periodici, un inventario permanente delle attività condotte nella Comunità per la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché dei programmi in situ e delle collezioni ex situ.

L'inventario costituirà una guida delle collezioni di risorse genetiche conservate e delle attività connesse nella Comunità. L'obiettivo consiste nel creare uno strumento di ausilio per le altre attività del programma e, in particolare, per incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili di materiale conservato e protetto. Nell'inventario saranno indicati i dati completi particolareggiati di ogni base di dati e di ogni collezione sovvenzionata dal programma nonché altre opportune informazioni.

     b) Conservazione, documentazione e scambio di informazioni

     L'obiettivo consiste nel potenziare le attività comunitarie di conservazione delle risorse genetiche agricole animali o vegetali, ivi inclusi gli alberi forestali, e di documentazione in materia coordinando i lavori già in corso e sopprimendo gli inutili doppioni d'attività. I lavori verranno effettuati secondo una successione di fasi logiche. I lavori riguardanti una determinata fase non saranno sovvenzionati dalla Comunità se non risulterà che le fasi precedenti sono state concluse nell'ambito del programma o anteriormente.

In seguito, qualora ne risulti la necessità, potranno essere sovvenzionate nuove azioni (fase 6).

Ai fini dell'armonizzazione, le fasi di dati utilizzate in tutte le azioni finanziate ai sensi del programma dovranno diventare compatibili. Relativamente a ciascuna fase di attuazione del programma, le informazioni acquisite saranno pubblicate e il materiale raccolto, nella misura del possibile, sarà reso disponibile per la diffusione.

Per ciascuna specie, le fasi sono le seguenti:

     - Fase 1: Definizione del programma di lavoro

     Definizione di un elenco minimo di elementi descrittivi fondamentali, progettazione e prova di una base di dati comune e di un modello uniforme per lo scambio di dati. La base di dati comune dovrà essere progettata in modo da soddisfare le necessità degli utilizzatori e a tal fine dovrà essere utilizzato il linguaggio standard. Gli elementi descrittivi scelti devono essere altamente trasmissibili, espressi in tutte le condizioni ambientali e di non costosa valutazione.

     - Fase 2: Caratteristiche delle collezioni

     Creazione della base di dati. Composizione dei dati dei passaporti, riproduzione o rigenerazione del materiale e caratterizzazione degli elementi descrittivi fondamentali.

     - Fase 3: Valutazione (caratterizzazione secondaria)

     Se del caso, inserimento di altri dati ottenuti da altre prove di "screening" (confronta "valutazione e utilizzazione").

     - Fase 4: Classificazione delle collezioni

     Utilizzando la base di dati comune, identificazione dei doppioni e delle lacune delle collezioni già esistenti. Se del caso, designazione di una parte della totalità come "nucleo centrale della collezione".

     - Fase 5: Razionalizzazione delle collezioni

     Razionalizzazione ed armonizzazione delle collezioni in caso di duplicati. Una certa sovrapposizione delle collezioni è necessaria a titolo di salvaguardia contro eventuali perdite accidentali. Il criterio di minima è che i duplicati di materiale del "nucleo centrale della collezione" vengano conservati almeno in due siti determinati. La collezione completa può essere distribuita su diversi siti determinati.

     - Fase 6: Acquisizione (raccolta) di risorse genetiche

     Le operazioni di raccolta possono essere effettuate:

     i) ove le collezioni presentano lacune, il che evidentemente ne limita l'utilità oppure

     ii) in caso di materiale non ancora raccolto, che si può ragionevolmente ritenere come unico e che, se non venisse raccolto, andrebbe perso.

Nelle operazioni di raccolta e di conservazione verranno seguite le buone prassi in materia; il materiale raccolto sarà registrato documentalmente ed inserito nella base di dati (fasi da 1 a 5). Per gli animali, la "collezione" potrà comprendere la raccolta e la conservazione di sperma, uova e embrioni di razze uniche e in pericolo.

Particolare attenzione verrà riservata alla pubblicazione di informazioni e alla diffusione di materiale ottenuti dalle succitate attività.

     c) Valutazione e utilizzazione

L'obiettivo consiste nel migliorare la valutazione e l'utilizzazione del

materiale conservato nelle collezioni comunitarie di risorse genetiche, sia

in situ che ex situ.

Sono ammissibili le seguenti azioni:

     - Azioni volte direttamente all'utilizzazione di materiale conservato in agricoltura, ad esempio la riproduzione di possibili materiali e loro prova sul campo.

     - L'acquisizione di informazioni in materia presso utilizzatori che hanno ricevuto in passato risorse genetiche dalla banca di geni nonché la raccolta di dati nella letteratura specifica.

     - La valutazione di routine della qualità e delle caratteristiche di materiale conservato in condizioni pratiche.

     - Lo "screening" di routine di materiale conservato per fonti di geni utili e di interesse che determinano, ad esempio, la qualità del prodotto, la resistenza a malattie, a parassiti e a condizioni di stress, la capacità di combinazione in generale, la sterilità maschile.

     - La registrazione di altre caratteristiche di interesse non economico, ma utili dal punto di vista operativo, ad esempio per una identificazione più rapida o più precisa dei genotipi.

     3. Partecipazione

     I modi di partecipazione alle azioni a compartecipazione finanziaria saranno due e i relativi criteri sono i seguenti:

     a) Partecipante designato

     Un partecipante designato è:

     - un soggetto autorizzato ad impartire una formazione a livello di dottorato di ricerca (Ph.D.); il partecipante deve essere disponibile ad accogliere studenti di corsi post-laurea (3 anni)

e/o

     - un soggetto riconosciuto dallo Stato membro e/o

     - un soggetto riconosciuto dallo Stato membro come avente un livello equipollente di competenze nel settore interessato e,

qualora responsabile di una collezione, quest'ultima deve:

     - essere accessibile a tutti gli utilizzatori in buona fede,

     - essere conforme alle norme di buona prassi,

     - essere in impiego attivo.

     b) Partecipante complementare

     Un partecipante complementare detiene materiale che è complementare a quello della stessa specie in una determinata banca di geni, oppure possiede altre competenze complementari.

I partecipanti complementari prendono parte ai lavori come subappaltatori in collaborazione con un partecipante designato.

Si tratta di un programma pluridisciplinare; viene particolarmente incoraggiata la partecipazione in tutti i campi da esso contemplati, soprattutto quelli riguardanti l'utilizzazione di materiale conservato.

 

 

ALLEGATO II

Risorse genetiche in agricoltura

Ripartizione finanziaria indicativa

 

     (Omissis)

 


[1] Regolamento abrogato dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 870/2004, con la limitazione ivi prevista, e nuovamente abrogato dall’art. 16 del regolamento (CE) n. 1590/2004, con la limitazione ivi prevista.

[2] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[3] Paragrafo abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 806/2003.