§ 1.2.128 – Regolamento 26 aprile 2005, n. 695.
Regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:26/04/2005
Numero:695


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.128 – Regolamento 26 aprile 2005, n. 695.

Regolamento (CE) n. 695/2005 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia».

(G.U.U.E. 4 maggio 2005, n. L 114).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune, in particolare l’articolo 2, paragrafo 3,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) Per le misure d’intervento per le quali non è fissato un importo unitario nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, le norme di base del finanziamento comunitario sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 1883/78, in particolare per quanto concerne il metodo di calcolo degli importi da finanziare, il finanziamento delle spese derivanti dalla mobilizzazione dei fondi necessari per l’acquisto dei prodotti all’intervento, la valutazione delle scorte da riportare da un esercizio all’altro e il finanziamento delle spese derivanti dalle operazioni materiali di ammasso.

     (2) A norma dell’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 le spese per interessi sostenute dagli Stati membri per l’acquisto dei prodotti all’intervento pubblico sono finanziate dalla Comunità, secondo un metodo ed un tasso d’interesse uniformi.

     (3) Può succedere che in uno Stato membro il finanziamento necessario all’acquisto dei prodotti agricoli all’intervento pubblico sia possibile solo a tassi d’interesse sensibilmente superiori al tasso d’interesse uniforme.

     (4) In questi casi, qualora la differenza tra i tassi di interesse sia superiore al doppio del tasso uniforme di interesse per uno Stato membro determinato, occorre prevedere l’applicazione di un meccanismo correttore di questo tipo di situazione. È opportuno tuttavia che tale differenza resti parzialmente a carico dello Stato membro in questione allo scopo di spronarlo a cercare il metodo di finanziamento meno costoso.

     (5) È opportuno che l’applicazione di tale meccanismo sia temporanea e si applichi pertanto agli esercizi finanziari 2005 e 2006. È necessario che tale disposizione si applichi a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario corrente,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     «In deroga al primo comma, se il tasso d’interesse sopportato da uno Stato membro è superiore al doppio del tasso d’interesse uniforme, per gli esercizi 2005 e 2006, la Commissione può applicare, per il finanziamento delle spese d’interesse sostenute da questo Stato membro, il tasso d’interesse uniforme maggiorato della differenza tra il doppio di quest’ultimo e il tasso effettivo sopportato dallo Stato membro.»

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica alle spese sostenute a partire dal 1° ottobre 2004.