§ 1.2.121 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2223.
Regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:22/12/2004
Numero:2223


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.121 – Regolamento 22 dicembre 2004, n. 2223.

Regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).

(G.U.U.E. 24 dicembre 2004, n. L 379).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) L’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 1783/2003, stabilisce che la partecipazione finanziaria della Comunità alle misure agroambientali può ammontare all'85 % nelle zone dell'obiettivo n. 1 e al 60 % nelle altre zone.

     (2) L’articolo 47 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, che stabilisce disposizioni finanziarie specifiche per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1° maggio 2004, precisa che l’articolo 47 di tale regolamento non si applica al finanziamento delle misure di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 1, tra le quali figurano le misure agroambientali. Per dette misure il contributo finanziario della Comunità può ammontare all'80 % per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dall’articolo 47 ter, paragrafo 1.

     (3) Per evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri della Comunità al 30 aprile 2004 e gli Stati membri che vi hanno aderito il 1° maggio 2004, per quanto concerne il finanziamento delle misure agroambientali nelle zone dell’obiettivo 1, è opportuno adeguare, a decorrere dalla data di adesione, il tasso di partecipazione finanziaria della Comunità applicabile ai nuovi Stati membri a quello applicabile ai vecchi Stati membri conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999.

     (4) L'articolo 47, paragrafo 2, secondo comma, primo e secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1257/1999 stabilisce i tassi di partecipazione finanziaria nelle zone non contemplate dagli obiettivi 1 e 2. Conformemente all'articolo 47 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999, come modificato dall'atto di adesione del 2003, tali disposizioni non si applicano agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004, in quanto essi hanno unicamente zone contemplate dagli obiettivi 1 e 2. È tuttavia emerso che alcuni di tali Stati membri, come la Slovacchia, hanno anche zone non contemplate da tali obiettivi, dove potrebbero applicarsi misure di sviluppo rurale. Date tali circostanze è necessario rendere applicabili agli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 le disposizioni del regolamento (CE) n. 1257/1999, stabilendo per tali zone il tasso di cofinanziamento della Comunità per le misure contemplate dalla programmazione di sviluppo rurale.

     (5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1257/1999,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     All'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) articolo 35, paragrafo 1 e articolo 35, paragrafo 2, secondo trattino, articolo 36, paragrafo 2 e articolo 47, ad eccezione del paragrafo 2, secondo comma del presente regolamento.».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.