§ 1.2.109 – Decisione 23 luglio 2004, n. 592.
Decisione n. 2004/592/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:23/07/2004
Numero:592


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.109 – Decisione 23 luglio 2004, n. 592.

Decisione n. 2004/592/CE della Commissione che modifica la decisione 1999/659/CE che fissa una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, per le misure dello sviluppo rurale per il periodo 2000-2006.

(G.U.U.E. 10 agosto 2004, n. L 263).

 

(I testi in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese,

tedesco, greco, italiano, portoghese, spagnolo e svedese sono i soli facenti fede)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ed in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

     considerando quanto segue:

     (1) Con la decisione 1999/659/CE, la Commissione ha determinato gli stanziamenti iniziali per gli Stati membri per le misure dello sviluppo rurale cofinanziate dalla sezione «garanzia» del FEAOG per il periodo 2000-2006.

     (2) Conformemente all'articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999, gli stanziamenti iniziali devono essere adeguati sulla base della spesa effettiva e delle previsioni riviste di spesa presentate dagli Stati membri che considerano gli obiettivi di programma.

     (3) Conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 che stabilisce regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo agricolo di orientamento agricolo europeo e di garanzia (FEAOG), la Commissione deve adattare gli stanziamenti iniziali per Stato membro fissate nella decisione 1999/659/CE entro due mesi dell'approvazione del bilancio per l'anno finanziario interessato.

     (4) Gli adattamenti degli stanziamenti iniziali devono prendere in considerazione l'esecuzione finanziaria realizzata dagli Stati membri negli anni 2000-2003 e le previsioni riviste per il 2004, 2005 e 2006, presentate prima del 1° ottobre 2003.

     (5) La decisione 1999/659/CE deve quindi essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     L'allegato alla decisione 1999/659/CE è sostituito dall'allegato alla presente decisione.

 

          Art. 2.

     Sono destinatari della presente decisione il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia, la Svezia ed il Regno Unito.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)