§ 1.2.83 - Regolamento 28 novembre 2002, n. 2154.
Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:28/11/2002
Numero:2154


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 1.2.83 - Regolamento 28 novembre 2002, n. 2154.

Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

(G.U.C.E. 5 dicembre 2002, n. L 328).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) È opportuno modificare le norme relative alla selezione delle imprese da sottoporre a controllo ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4045/89, allo scopo di prendere in considerazione gli sviluppi nell'uso delle tecniche di analisi di rischio per altre misure di controllo, di tener conto dell'inflazione constatata dall'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 4045/89 e di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità nella selezione delle imprese.

     (2) Occorre prevedere disposizioni per i casi in cui gli Stati membri eseguano azioni comuni che comportano un'assistenza reciproca tra Stati membri. Una riduzione del numero dei controlli che rispecchi la selezione delle imprese in base alle tecniche di analisi di rischio e la mutua assistenza rafforzata, non dovrebbe determinare uno scadimento della qualità dei controlli.

     (3) Occorrerebbe semplificare le disposizioni relative alla comunicazione delle richieste di mutua assistenza ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4045/89.

     (4) Le disposizioni concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 sono divenute obsolete e dovrebbero essere abrogate.

     (5) È pertanto opportuno che il regolamento (CEE) n. 4045/89 sia modificato di conseguenza,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 4045/89 è così modificato:

     1) L'articolo 1 è modificato come segue:

     a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che fanno parte direttamente o indirettamente del sistema di finanziamento del FEAOG, sezione garanzia, sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati “imprese”.»

     b) È aggiunto il paragrafo seguente:

     «5. Nei controlli delle misure o dei progetti di sviluppo rurale non espressamente esclusi da tali controlli, a norma dell'allegato del regolamento (CE) n. 2311/2000occorre tener conto del contesto specifico nel quale si inseriscono tali misure e progetti.»

     2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è modificato come segue:

     a) Al primo comma, l'importo «100 000 ECU» è sostituito dall'importo di «150 000 EUR».

     b) Al quarto comma, l'importo «300 000 ECU» è sostituito dall'importo di «350 000 EUR».

     c) Al quinto comma, l'importo «30 000 ECU» è sostituito dall'importo di «40 000 EUR».

     3) All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

     «- controlli, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.»

     4) L'articolo 7 è modificato come segue:

     a) Al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

     «Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, una proposta di azione comune che preveda un'ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25 % del numero minimo di controlli stabilito a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, per gli Stati membri interessati.»

     b) Al paragrafo 2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

     «Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.»

     c) Il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 2 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

     Si dà seguito ad una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa e i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.»

     5) Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 16 bis e 17 sono abrogati.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso si applica a decorrere dal periodo di controllo 2003/2004.