§ 40.2.49 - D.Lgs. 31 luglio 1997, n. 277.
Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:31/07/1997
Numero:277


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 40.2.49 - D.Lgs. 31 luglio 1997, n. 277. [1]

Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

(G.U. 20 agosto 1997, n. 193).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è abrogato.

 

     Art. 2.

     1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.

     3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.


[1] Abrogato dall'art. 19 del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 86.