§ 40.2.44 - D.L. 25 marzo 1993, n. 79.
Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:25/03/1993
Numero:79


Sommario
Art. 1.      1. La partecipazione azionaria del "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato [...]
Art. 2.      1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'art. 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata [...]
Art. 3.      1. Il Comitato di cui all'art. 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le [...]
Art. 4.      1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'art. 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 40.2.44 - D.L. 25 marzo 1993, n. 79. [1]

Disposizioni urgenti per il settore dell'elettronica.

(G.U. 25 marzo 1993, n. 70).

 

Art. 1.

     1. La partecipazione azionaria del "Fondo per l'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa" istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella società Ristrutturazione elettronica S.p.a. (REL) costituita ai sensi del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, è trasferita al Comitato di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784, che provvede all'immediata liquidazione della società, sostenendone gli oneri ed acquisendone le disponibilità.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini del concorso a programmi e ad iniziative industriali di rilievo comunitario e internazionale, il Comitato di cui all'art. 1 assume, su indicazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, partecipazioni di imprese di ricerca e produzione in settori ad alta tecnologia, per un ammontare massimo di lire 400 miliardi, imputandone i relativi oneri a carico dei fondi a propria disposizione e degli interessi su di essi maturati e maturandi, nonché a carico dei fondi ad esso rinvenuti per effetto dell'art. 1.

 

     Art. 3.

     1. Il Comitato di cui all'art. 1 è autorizzato ad acquisire dagli istituti e dalle aziende di credito associati nel Consorzio bancario SIR - CBS S.p.a. in liquidazione, che lo richiedano, le partecipazioni da essi possedute nel Consorzio stesso, ripartendo fra gli stessi, in proporzione delle rispettive quote azionarie, la somma di lire 30 miliardi.

 

     Art. 4.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita la vigilanza sul Comitato di cui all'art. 1 e presenta annualmente una apposita relazione al Parlamento sull'attività del Comitato stesso, con particolare riferimento ai contenuti del presente decreto.

 

     Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 22 maggio 1993, n. 157.