§ 40.2.39 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 784.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa all'applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:10/09/1982
Numero:784


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto riguarda le informazioni relative al consumo di energia dei forni elettrici ad irraggiamento calorifico, indipendenti o facenti parte di un apparecchio domestico combinato, e [...]
Art. 2.      Le informazioni specifiche sui forni elettrici devono essere contenute nell'apposito riquadro di cui all'allegato I del presente decreto; esse devono comprendere la designazione del tipo [...]
Art. 3.      I costruttori o gli importatori sono tenuti a misurare il consumo di energia ed a stabilire le seguenti informazioni complementari in conformità dei metodi di misura di cui al documento di [...]
Art. 4.      E' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi che non recano le informazioni mediante etichettatura di cui ai precedenti articoli, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente [...]
Art. 5.      A chiunque viola le disposizioni dei precedenti articoli si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. [...]
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.2.39 - D.P.R. 10 settembre 1982, n. 784. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/531 relativa all'applicazione ai forni elettrici della direttiva (CEE) n. 79/530 concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

(G.U. 29 ottobre 1982, n. 299).

 

Art. 1.

     Il presente decreto riguarda le informazioni relative al consumo di energia dei forni elettrici ad irraggiamento calorifico, indipendenti o facenti parte di un apparecchio domestico combinato, e la pubblicazione di informazioni complementari, da inserire nell'etichetta prevista dal presente decreto.

 

     Art. 2.

     Le informazioni specifiche sui forni elettrici devono essere contenute nell'apposito riquadro di cui all'allegato I del presente decreto; esse devono comprendere la designazione del tipo apparecchio, il volume utile, il consumo per raggiungere i 200 °C, il consumo per mantenere per un'ora i 200 °C, il consumo totale, il consumo dell'eventuale ciclo automatico di pulizia, il riferimento delle norme relative alla misurazione di tali dati. I caratteri Universo 65 sono impiegati secondo il modello di cui a detto allegato I.

     Questi dati sono designati con i seguenti termini:

     a) Tipo di apparecchio "Forno elettrico".

     Queste parole sono seguite dalla marca e dal riferimento del modello.

     Una linea orizzontale continua separa questo dato da quelli successivi.

     b) Volume utilizzabile; questa quantità è espressa in litri.

     Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

     c) Consumo di energia.

     Consumo per raggiungere i 200° C; questa quantità è espressa in kWh.

     Il totale delle due quantità deve essere indicato immediatamente sotto tali dati. Una linea lunga quanto le cifre e l'abbreviazione dell'unità separa il totale da quanto lo precede. Il totale deve essere preceduto dalla parola: TOTALE.

     Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

     d) Consumo del ciclo di pulizia.

     Questo dato deve essere incluso nell'etichetta dopo che il metodo di misura sarà stato determinato con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una linea orizzontale continua separa questi dati da quelli successivi.

     e) Norme.

     I riferimenti alle norme debbono essere indicati su tutta la larghezza del riquadro con la sigla: "CENELEC HD 376".

     L'indicazione dei dati occupa una colonna che si estende dal margine sinistro del riquadro fino a 30 mm dal margine destro. I dati occupano una colonna che va da 30 mm a sinistra del margine destro del riquadro fino al margine stesso.

     Le indicazioni devono essere stampate in caratteri Universo 65.

     Per le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza del 20%.

 

     Art. 3.

     I costruttori o gli importatori sono tenuti a misurare il consumo di energia ed a stabilire le seguenti informazioni complementari in conformità dei metodi di misura di cui al documento di armonizzazione HD 376 del CENELEC dell'ottobre 1978, ad eccezione dei paragrafi 3.2 e 7, riprodotto nell'allegato II del presente decreto.

     Per quanto riguarda il controllo della veridicità della etichetta:

     a) la misurazione effettuata su un apparecchio conforme ai requisiti di fabbricazione scelto a caso tra gli apparecchi dello stesso tipo non deve discostarsi di più del 15% dall'informazione indicata sull'etichetta.

     In caso contrario, si deve effettuare un nuovo controllo su tre apparecchi conformi ai requisiti di fabbricazione scelti a caso tra gli apparecchi dello stesso tipo.

     Se dalla media dei controlli effettuati sui tre apparecchi suddetti risulta uno scarto superiore al 10% rispetto all'informazione indicata sull'etichetta, il costruttore o l'importatore deve applicare solo le etichette modificate in tal senso, a meno che nuove misurazioni, effettuate su richiesta del costruttore alla presenza di un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, diano come risultato una media che non si discosti più del 10% dalla misura indicata sull'etichetta.

 

     Art. 4.

     E' vietata la vendita al pubblico degli apparecchi che non recano le informazioni mediante etichettatura di cui ai precedenti articoli, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 5.

     A chiunque viola le disposizioni dei precedenti articoli si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

     Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato I

(Omissis)

 

 

Allegato II

Metodi di misura

 

     a) Volume utile.

     Per dimensione utile si intende quella che è realmente disponibile per la cottura.

     L'altezza è la dimensione utile fra gli elementi riscaldanti superiori ed inferiori o le facce interne del forno; se esistono più altezze del forno a seguito della possibilità di inserire un corpo di riscaldamento di griglia mobile, queste altezze vanno misurate.

     La larghezza interna utile è quella fra i supporti dei graticci. Gli elementi riscaldanti sui fianchi sono trattati conformemente al capoverso precedente.

     La possibilità utile è quella fra la parte interna posteriore e la faccia interna della parte chiusa.

     b) Consumo di energia per raggiungere i 200° C.

     Il forno da provare è lasciato a riposo con la porta aperta, per due ore nella camera di prova. Una coppia termoelettrica nuda a filo fine di diametro non superiore a 0,3 mm è posta al centro del volume utile dello scomparto forno. Un graticcio avente apertura di almeno 80% della facciata totale del forno è utilizzato come supporto; nessuna griglia o accessorio diverso dal graticcio menzionato deve essere posto nel forno. La coppia termoelettrica è posta a 20 mm almeno dal graticcio. La porta è poi chiusa e la regolazione del forno è posta nella posizione più elevata ed il forno è posto sotto tensione. Si misura allora il tempo necessario per elevare di 180° C la temperatura del forno; questo tempo è espresso in minuti e secondi.

     Si considera come consumo di pre-riscaldamento il valore dell'energia consumata durante il tempo di pre-riscaldamento; esso è espresso in kilowattore, con un decimale. La precisione di misura deve essere di 2° C.

     c) Consumo di energia per mantenere per un'ora i 200° C.

     Il comando della temperatura è regolato in modo che la differenza media fra la temperatura del forno e quella della camera di prova sia di 180° C.

     La temperatura è misurata conformemente al precedente paragrafo b). Dopo che lo stato di regime è ottenuto, si determina il consumo di energia durante un periodo di tempo superiore a due ore, comprendente un numero intero di cicli di inserimento. Si considera come consumo orario il valore calcolato per le perdite di calore stabili espresso in kWh/ora, con una cifra decimale.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104.