§ 40.2.38 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.2 energia elettrica
Data:12/08/1982
Numero:783


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, all'etichettatura, per l'informazione sul consumo di energia e altre informazioni [...]
Art. 2.      Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso il suo ispettorato tecnico, vigila sull'applicazione del presente decreto e può disporre ispezioni ed acquisire [...]
Art. 3.      I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore ovvero dall'importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, al [...]
Art. 4.      L'etichetta di cui al presente decreto del Presidente della Repubblica avrà le seguenti caratteristiche:
Art. 5.      Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 40.2.38 - D.P.R. 12 agosto 1982, n. 783. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/530 relativa all'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici.

(G.U. 29 ottobre 1982, n. 299).

 

Art. 1.

     Il presente decreto si applica, salvo quanto disposto dall'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, all'etichettatura, per l'informazione sul consumo di energia e altre informazioni complementari, ai seguenti apparecchi domestici:

     apparecchi per la produzione di acqua calda;

     forni;

     frigoriferi e congelatori;

     lavatrici;

     televisori;

     lavastoviglie;

     essiccatori a tamburo;

     macchine per la stiratura di biancheria.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle piastrine indicanti la potenza o elemento equivalente apposte per motivi di sicurezza su tali apparecchi.

 

     Art. 2.

     Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, attraverso il suo ispettorato tecnico, vigila sull'applicazione del presente decreto e può disporre ispezioni ed acquisire informazioni e documenti, anche attraverso gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 3.

     I prodotti di cui al precedente art. 1 devono essere muniti di etichette fornite dal costruttore ovvero dall'importatore, qualora il costruttore sia stabilito fuori della Comunità, al commerciante interessato, il quale deve provvedere alla loro applicazione sui rispettivi apparecchi ogni volta che vengono esposti ai potenziali acquirenti. L'etichetta deve essere apposta nel punto che sarà stabilito dal successivo provvedimento di esecuzione della direttiva di applicazione o, se esso non fosse precisato, in un punto facilmente visibile.

     L'etichetta con le rispettive informazioni deve essere riprodotta nei cataloghi e nel materiale pubblicitario messi a disposizione del pubblico, nonché nei documenti tecnici di istruzioni d'uso e nei certificati di garanzia destinati ai potenziali acquirenti, ad esclusione di campagne pubblicitarie condotte tramite giornali, riviste ed audiovisivi, trasmissioni radiofoniche e televisive, proiezioni cinematografiche e affissioni stradali.

     Il costruttore ovvero l'importatore è responsabile della esattezza delle informazioni.

 

     Art. 4.

     L'etichetta di cui al presente decreto del Presidente della Repubblica avrà le seguenti caratteristiche:

     a) l'etichetta contenente le informazioni relative al consumo di energia deve avere la forma e le dimensioni illustrate all'allegato I del presente decreto e recare nell'angolo superiore sinistro il segno distintivo riprodotto nell'allegato II del presente decreto;

     b) le prescritte dimensioni esterne dell'etichetta sono di 90 x 100 mm; gli angoli di ogni etichetta sono arrotondati con un raggio di 6 mm;

     c) l'etichetta deve essere stampata in nero su fondo di colore arancione;

     d) la parte superiore deve avere un'altezza di 20 mm e contenere il segno distintivo riprodotto nell'allegato II impresso nel punto indicato all'allegato I del presente decreto;

     e) l'informazione specifica è contenuta in un riquadro bordato da una cornice delle dimensioni di 78 x 74 mm;

     f) nella parte superiore del riquadro è riservato uno spazio alla informazione specifica indicante il tipo di apparecchio, la marca e il riferimento del modello; le sue dimensioni sono determinate separatamente per ciascun tipo di apparecchio;

     g) ogni spazio è separato da quello successivo da una linea orizzontale;

     h) per le dimensioni di cui sopra è ammessa una tolleranza del 20%;

     i) l'etichetta deve essere redatta in lingua italiana;

     l) le etichette devono essere facilmente distaccate dal loro supporto ed essere spalmate sul retro con un prodotto adesivo che consenta di incollarle sull'apparecchio e di staccarle facilmente dopo l'acquisto senza lasciare tracce che non possano essere eliminate con normali prodotti domestici, oppure devono aderire fortemente all'apparecchio per effetto elettrostatico.

 

     Art. 5.

     Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 500.000 a L. 3.000.000.

     Per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al precedente comma si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato 1

(Omissis)

 

 

Allegato 2

(Omissis)

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104.