§ 40.1.136 - Deliberazione 15 novembre 2006, n. 249.
Aggiornamento, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile, di cui al titolo II, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:15/11/2006
Numero:249

§ 40.1.136 - Deliberazione 15 novembre 2006, n. 249.

Aggiornamento, per l'anno 2007, del prezzo medio del combustibile convenzionale nel costo evitato di combustibile, di cui al titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92.

(G.U. 13 dicembre 2006, n. 289)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 15 novembre 2006;

     Visti:

     la direttiva n. 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

     la direttiva n. 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

     la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/1991);

     la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

     il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

     il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992;

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994);

     il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 24 giugno 2002;

     il decreto del Ministro delle attività produttive 23 marzo 2005;

     il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 24 giugno 1998, n. 61/98 (di seguito: deliberazione n. 61/98);

     la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, come modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 52/99) e la relativa Relazione tecnica;

     la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 81/99 (di seguito: deliberazione n. 81/99) e la relativa relazione tecnica;

     la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 1999, n. 193/99 (di seguito: deliberazione n. 193/99);

     la deliberazione dell'Autorità 12 ottobre 2000, n. 188/00;

     la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2001, n. 120/01 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 120/01);

     la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 come modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 138/03);

     la deliberazione dell'Autorità 17 giugno 2004, n. 90/04 (di seguito: deliberazione n. 90/04);

     la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2004, n. 248/04 (di seguito: deliberazione n. 248/04);

     la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2006, n. 31/06 (di seguito: deliberazione n. 31/06);

     la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2006, n. 134/06 (di seguito: deliberazione n. 134/06);

     la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 137/06 (di seguito: deliberazione n. 137/06);

     Visti:

     la lettera trasmessa all'Autorità dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE) in data 16 maggio 2006, prot. n. 1107 (prot. Autorità n. 12025 in data 17 maggio 2006), recante, tra l'altro, l'accordo Snam/Confindustria «Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi»;

     il documento per la consultazione 3 luglio 2006, recante gli orientamenti dell'Autorità in materia di revisione dei criteri di determinazione e di aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al costo evitato di combustibile di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92 (di seguito: documento per la consultazione) pubblicato nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione n. 137/06;

     le osservazioni al documento per la consultazione pervenute all'Autorità;

     Considerato che:

     il provvedimento Cip n. 6/92:

     a) determina i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili e assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge n. 9/91, sulla base, tra l'altro, della componente corrispondente al costo evitato di combustibile (di seguito: componente CEC);

     b) stabilisce che la componente CEC, inizialmente fissata a 37 lire/kWh -- pari al prodotto tra il prezzo del gas naturale per le forniture rilevanti ai fini del provvedimento medesimo (163 lire/mc, assunto quale prezzo medio del combustibile convenzionale) e un consumo specifico di 0,227 mc/kWh -- sia aggiornata dalla CCSE entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale di tale anno, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, e quello dell'anno precedente;

     la disposizione di cui alla lettera b) del precedente alinea è stata successivamente integrata dall'art. 3 del decreto 4 agosto 1994, mediante la previsione dell'aggiunta di un ulteriore periodo così formulato: «si fa riferimento all'accordo Snam/Confindustria: Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi» (di seguito: accordo Snam/Confindustria); e che tale integrazione è da ricondurre ad una situazione nella quale non era dato riscontrare l'esistenza di un mercato del gas naturale a motivo dell'assenza di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

     l'accordo Snam/Confindustria, come pattuito dalle parti in data 1° giugno 1998, recava la previsione che il medesimo accordo sarebbe stato rivisto a seguito di sostanziali riforme dell'assetto del settore del gas naturale e, comunque, entro il 31 dicembre 2003;

     l'accordo Snam/Confindustria ha scadenza in data 31 dicembre 2006;

     Considerato che:

     l'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della medesima legge, trasferisce all'Autorità le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1994, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra cui quelle attribuite in precedenza al Cip;

     l'art. 3, comma 7, primo periodo, della legge n. 481/95 dispone che i provvedimenti già adottati dal Cip conservino piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione da parte dell'Autorità;

     l'art. 3, comma 7, secondo periodo, della legge n. 481/1995, dispone che «il provvedimento Cip n. 6/92 si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della medesima legge»; tale disposizione presenta un carattere di eccezionalità, in quanto, unicamente in riferimento alle iniziative prescelte, esclude il generale potere dell'Autorità di modifica dei provvedimenti del Cip, di cui ai predetto art. 3, comma 7, primo periodo;

     il provvedimento Cip n. 6/92 prevede una regola di aggiornamento della componente CEC che, attraverso il rinvio all'accordo Snam/Confindustria, andrà a scadere il 31 dicembre 2006, limitando i suoi effetti per l'aggiornamento della medesima componente sino all'anno 2006 compreso;

     pertanto l'Autorità, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 481/1995, deve dar corso ad un aggiornamento della componente CEC a decorrere dal 1° gennaio 2007.

     Considerato che:

     con la deliberazione n. 193/99 l'Autorità ha:

     a) modificato le tariffe del gas naturale per la parte della componente materia prima che si riferisce ai costi di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione relativamente al servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane;

     b) fissato criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza, tenendo conto dei criteri utilizzati per le modifiche tariffarie di cui alla precedente lettera a);

     le disposizioni di cui alla deliberazione n. 193/99 hanno comportato, con riferimento ai contratti sottoposti al regime di sorveglianza, una riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale per il settore industriale, nell'anno 2000, compresa tra 15 lire/mc e 20 lire/mc;

     a partire dall'anno 2000 sono intervenute sostanziali riforme dell'assetto del settore del gas naturale, in attuazione della direttiva europea per la liberalizzazione del medesimo settore;

     in particolare, la riforma dell'assetto del settore del gas naturale in attuazione della direttiva europea ha dato luogo, negli anni successivi al 2000, ad un processo di liberalizzazione ex lege di tale settore, che ha comportato:

     a) la liberalizzazione in merito all'acquisto del gas per la totalità dell'utenza industriale e domestica, a decorrere dal 1° gennaio 2003;

     b) la nascita di alcuni esercenti l'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale;

     c) il cambiamento, anche a seguito degli interventi regolatori dell'Autorità quanto all'accesso regolato alle reti, della struttura delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale ai clienti finali;

     d) conseguenti significative modificazioni nelle condizioni di fornitura del gas naturale e nella struttura dei costi sostenuti dagli operatori;

     l'accordo Snam/Confindustria non ha recepito la riduzione di cui alla deliberazione n. 193/99, nè le sostanziali modifiche di cui al precedente alinea, e ciò con particolare riferimento a quelle che avrebbero dovuto conseguire ad interventi dell'Autorità;

     qualora si fosse tenuto conto delle innovazioni sostanziali sopra descritte ai fini dell'aggiornamento del prezzo medio del combustibile convenzionale, i valori della componente CEC sarebbero risultati differenti, rispetto a quelli corrisposti, a partire dall'anno 2000;

     ai fini dell'aggiornamento dei prezzi di cessione del gas naturale per l'anno 2007 e successivi, si deve quindi tenere conto delle predette sostanziali modificazioni dell'assetto del relativo mercato e della struttura dei costi sostenuti dagli operatori per le forniture ai clienti finali;

     un aggiornamento che si basasse sugli attuali prezzi delle forniture di gas naturale per usi termoelettrici -- nella attuale situazione di elevata concentrazione del mercato del gas naturale e di ancora ridotta apertura concorrenziale sul lato dell'offerta -- non risponderebbe alle necessarie caratteristiche di obiettività, verificabilità e non manipolabilità, come evidenziato dall'istruttoria conoscitiva congiunta dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sullo stato della liberalizzazione del settore del gas chiusa con la deliberazione n. 90/04, nonchè dal rapporto «Situazione del mercato della vendita del gas naturale ai clienti finali in Italia» pubblicato dall'Autorità con la deliberazione n. 31/06;

     Considerato che:

     con la deliberazione n. 137/06, l'Autorità ha avviato un procedimento per la «determinazione e l'aggiornamento della componente CEC di cui al titolo II del provvedimento Cip n. 6/92»;

     nel documento per la consultazione l'Autorità, partendo dal presupposto che l'accordo Snam/Confindustria, siglato prima dell'avvio della liberalizzazione del mercato del gas in Italia, scade il prossimo 31 dicembre 2006 e che le condizioni previste dal medesimo accordo si discostano dai prezzi mediamente praticati sul libero mercato del gas, ha prospettato la possibilità di:

     a) definire il valore di acconto per l'anno 2007 della componente CEC mediante un aggiornamento all'anno 2006 del valore originario della componente CEC fissato dal titolo II, punto 2, del provvedimento Cip n. 6/92, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità;

     b) definire, in alternativa all'opzione di cui alla precedente lettera a), un nuovo riferimento di prezzo di vendita del gas naturale che sia il più aderente possibile agli attuali prezzi di mercato, espressi in cEuro/m3, mantenendo tuttavia inalterati i fattori di conversione volume/energia come definiti dai precedenti provvedimenti in materia;

     in risposta al documento per la consultazione:

     a) alcuni operatori hanno espresso dissenso in merito all'utilizzo della componente QE riconosciuta a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato, di cui all'art. 9, comma 9.3, della deliberazione n. 237/00, e dei meccanismi di aggiornamento di tale componente, previsti dalle deliberazioni n. 248/04 e n. 134/06, come parametri per la ridefinizione dell'aggiornamento della componente CEC;

     b) altri soggetti hanno evidenziato che:

     i) i criteri alla base della determinazione della componente CEC andrebbero rivisti alla luce del fatto che i medesimi sono stati determinati in un contesto monopolistico diverso da quello attuale;

     ii) in alternativa agli orientamenti indicati dall'Autorità nel documento per la consultazione, potrebbe essere adottato un meccanismo di aggiornamento della componente CEC basato sull'andamento dei prezzi di fornitura del gas naturale pattuiti dai produttori di energia elettrica;

     per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera a), è da rilevare che i meccanismi di aggiornamento della componente QE prescindono dal tipo di utilizzo finale del gas naturale e comunque sono da ritenersi espressivi dell'andamento, a livello internazionale, dei prezzi della materia prima;

     per quanto attiene alle osservazioni di cui alla precedente lettera b), è da rilevare che, stante la predetta situazione di elevata concentrazione del mercato del gas naturale e di ancora ridotta apertura concorrenziale sul lato dell'offerta, ai fini dell'adozione di un meccanismo di aggiornamento della componente CEC basato sull'andamento dei prezzi di fornitura del gas naturale ai produttori di energia elettrica, non si dispone ancora di un valido riferimento di mercato e che tale modalità potrà essere adottata solo qualora i prezzi rilevati nel settore del gas naturale siano divenuti rappresentativi di effettive condizioni di mercato;

     Ritenuto necessario, per le ragioni sopra indicate, procedere all'aggiornamento della componente CEC quanto al valore di acconto per l'anno 2007;

     Ritenuto opportuno:

     aggiornare la componente CEC:

     a) utilizzando il prezzo medio del combustibile convenzionale, espresso in cEuro/mc, che risulti coerente con l'attuale struttura dei costi del mercato del gas naturale;

     b) mantenendo inalterati i valori del consumo specifico (espresso in mc/kWh) definiti dal provvedimento Cip n. 6/92 e dalla deliberazione n. 81/99;

     ai fini della definizione del valore di acconto per l'anno 2007 della componente CEC, aggiornare all'anno 2006 il valore originario del prezzo medio del combustibile convenzionale, tenendo conto delle riforme dell'assetto del settore del gas naturale e degli interventi dell'Autorità;

     aggiornare all'anno 2006, ai fini di cui al precedente alinea, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale secondo le seguenti modalità:

     a) applicando al valore del prezzo medio del combustibile convenzionale in acconto per l'anno 1992, pari a 163 lire/mc, gli stessi aggiornamenti intervenuti per effetto del titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento Cip n. 6/92 dal 1992 fino al 2004;

     b) applicando, oltre a quanto indicato alla precedente lettera a), per ogni anno a partire dal 2000 e fmo al 2004, le riduzioni operate, a seguito dell'intervento dell'Autorità con deliberazione n. 193/99, sul prezzo all'ingrosso sia per il settore civile che per il settore industriale, ed adottando, in via prudenziale, la riduzione minima (15 lire/mc) registrata nel settore industriale;

     c) applicando nel 2004, oltre a quanto indicato alle precedenti lettere a) e b), le riduzioni, complessivamente pari a 0,45 cEuro/mc, operate tra il 2001 e il 2004, per effetto della deliberazione n. 120/01, sul costo di trasporto del gas naturale calcolato con riferimento all'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;

     d) scomponendo il prezzo medio del combustibile convenzionale dell'anno 2004, in seguito alle riduzioni di cui alle precedenti lettere b) e c):

     i) nella componente relativa al trasporto, pari, per l'anno 2004, a 1,78 cEuro/mc, calcolata per l'impianto di Trino Vercellese, adottato come impianto di riferimento dal provvedimento Cip n. 6/92 e assumendo per convenzione il fattore di utilizzo di 6.000 ore/anno indicato nella relazione di accompagnamento al medesimo provvedimento;

     ii) nella componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso, calcolata come media aritmetica dei valori di cui all'art. 7 della deliberazione n 138/03, pari, per l'anno 2004, a 3,84 cEuro/mc;

     iii) a valor residuo, nella componente convenzionale relativa al solo valore del gas naturale, pari a 12,76 cEuro/mc;

     e) aggiornando, a partire dall'anno 2005 e fino all'anno 2006:

     i) la componente di cui alla precedente lettera d), punto i), ricavata, per ogni anno -- sulla base delle determinazioni dell'Autorità in materia di trasporto del gas naturale -- per l'impianto di Trino Vercellese nell'ipotesi di un fattore di utilizzo pari a 6.000 ore/anno, ottenendo quindi un valore pari a 1,77 cEuro/mc per l'anno 2005 e 1,77 cEuro/mc per l'anno 2006;

     ii) la componente di cui alla precedente lettera d), punto ii), mantenendola costante e pari a 3,84 cEuro/mc per gli anni 2005 e 2006;

     iii) la componente di cui alla precedente lettera d), punto iii), ricavata, per ogni anno, come media aritmetica dei valori derivanti dall'aggiornamento trimestrale del termine inizialmente pari a 12,76 cEuro/mc, secondo i criteri previsti dalla deliberazione n. 52/99, effettuando il ribasamento dell'indice It e ponendolo uguale a 1 al 1° ottobre 2004, ottenendo quindi un valore pari a 14,90 cEuro/mc per l'anno 2005 e 21,05 cEuro/mc per l'anno 2006;

     prevedere che il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC, ai fini del conguaglio per l'anno 2007, sia aggiornato secondo quanto indicato nei precedenti alinea, fermi restando i termini temporali di aggiornamento previsti dal provvedimento Cip n. 6/92;

     prevedere di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della componente CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

 

     Delibera:

 

     1. di aggiornare il valore della componente CEC in acconto per l'anno 2007 nei termini sopra indicati e, con successivo provvedimento, il valore della componente CEC a conguaglio per l'anno 2007 secondo le medesime modalità;

     2. di quantificare il prezzo medio del combustibile convenzionale nella componente CEC in acconto per l'anno 2007, sulla base dei dati relativi all'anno 2006, in misura pari a 26,66 cEuro/mc e, conseguentemente, il valore della componente CEC, espresso in cEuro/kWh, pari a:

     6,05 per le iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 481/95;

     5,73 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;

     5,52 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;

     5,31 per gli impianti di cui all'art. 1, lettera a), della deliberazione n. 81/99, entrati in esercizio nel bienmo 2001-2002;

     3. di dare mandato al direttore della direzione gas dell'Autorità di monitorare il grado di concentrazione del mercato del gas naturale ed il livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

     4. di aggiornare, con successivi provvedimenti, il valore della componente CEC per gli anni successivi al 2007, anche tenendo conto del grado di concentrazione del mercato del gas naturale e del livello di apertura concorrenziale sul lato dell'offerta;

     5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello sviluppo economico, al gestore dei servizi elettrici S.p.a. ed alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico;

     6. di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinchè entri in vigore alla data della sua prima pubblicazione.