§ 40.1.125 - Deliberazione 31 luglio 2006, n. 168.
Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:31/07/2006
Numero:168


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Richiesta di accesso alla rete nazionale
Art. 4.  Procedura per l'individuazione della nuova capacità di trasporto
Art. 5.  Determinazione della nuova capacità, comunicazione degli esiti e conferimento
Art. 6.  Criteri di conferimento della capacità di trasporto esistente in corso di realizzazione e di nuova realizzazione
Art. 7.  Procedura per il conferimento della capacità di rigassificazione residua
Art. 8.  Criteri e requisiti per il conferimento della capacità di rigassificazione residua
Art. 9.  Garanzie finanziarie
Art. 10.  Penali
Art. 11.  Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 137/2002 e n. 166/2005
Art. 12.  Disposizioni finali


§ 40.1.125 - Deliberazione 31 luglio 2006, n. 168.

Disposizioni urgenti per la definizione e il conferimento della capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con le infrastrutture per le quali è stata rilasciata una esenzione e per l'assegnazione delle capacità residue, ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 28 aprile 2006.

(G.U. 2 settembre 2006, n. 204)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

     Nella riunione del 31 luglio 2006

     Visti:

     la legge 14 novembre 1995, n. 481;

     la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio n. 2003/55/CE, del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva n. 2003/55/CE);

     il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);

     la legge 23 dicembre 2002, n. 273;

     la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004), in particolare l'art. 1, commi 17, 18, e 20;

     il decreto del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 26 novembre 2004, con il quale è stata accordata una esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 239/2004 (di seguito: esenzione) alla società Edison LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto (di seguito: terminale di rigassificazione) presso la località di Porto Viro (RO);

     i decreti del Ministero delle attività produttive, direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, 6 aprile 2005 e 28 giugno 2005, con i quali è stata accordata e confermata una esenzione alla società Brindisi LNG Spa, in relazione al terminale di rigassificazione presso il porto di Brindisi;

     il decreto del Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) 11 aprile 2006 (di seguito: decreto 11 aprile 2006);

     il decreto del Ministro delle attività produttive 28 aprile 2006 (di seguito: decreto 28 aprile 2006);

     la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002 (di seguito: deliberazione n. 137/2002) e sue successive modifiche e integrazioni;

     la deliberazione dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/2003, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della società Snam Rete Gas Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

     la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per l'attività di trasporto della Società Gasdotti Italia Spa, e sue successive modifiche e integrazioni;

     la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/2004 (di seguito: deliberazione n. 22/2004);

     il documento per la consultazione 15 giugno 2004 recante «Conferimento di capacità di trasporto di gas naturale di nuova realizzazione presso i punti della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero e con i terminali di rigassificazione di GNL» (di seguito: documento per la consultazione 15 giugno 2004);

     la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2004, n. 206/2004;

     la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2005, n. 46/2005;

     la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/2005, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 166/2005);

     la deliberazione dell'Autorità 1° agosto 2005, n. 167/2005 (di seguito: deliberazione n. 167/2005);

     la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/2005.

     Considerato che:

     con il decreto 28 aprile 2006, il Ministero dello sviluppo economico (di seguito: il Ministero) ha definito tra l'altro:

     all'art. 8, modalità transitorie e particolari di accesso alla rete nazionale di gasdotti presso i punti interconnessi con le infrastrutture in relazione alle quali l'esenzione di cui alla legge n. 239/2004 sia stata accordata in data antecedente al decreto stesso;

     all'art. 6, criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema ai fini dell'assegnazione della quota di capacità delle medesime infrastrutture che residua dall'esenzione, e delle conseguenti modalità per l'accesso alla rete nazionale di trasporto;

     e che in particolare, nel disporre quanto sopra, il Ministero ha previsto che l'Autorità stabilisca:

     la disciplina per l'assegnazione delle quote di capacità che residuano dall'esenzione, sulla base dei criteri stabiliti nello stesso decreto;

     i criteri relativi alle garanzie finanziarie, da presentare da parte dei soggetti interessati alla nuova capacità di trasporto, nonchè le penali per la risoluzione anticipata dei contratti di trasporto e le penali in caso di ritardi nella messa a disposizione della capacità di trasporto di nuova realizzazione;

     ai sensi del decreto 28 aprile 2006:

     il soggetto che richiede l'accesso al sistema di trasporto nazionale a seguito di una esenzione ha diritto, presso il punto in corrispondenza del quale l'esenzione è stata ottenuta, al conferimento di una capacità di trasporto pari alla quota e alla durata dell'esenzione; e che a seguito di tale richiesta l'impresa maggiore di trasporto avvia una procedura aperta alle parti interessate per l'assegnazione di capacità presso tale punto;

     in corrispondenza della nuova infrastruttura per la quale è stata ottenuta l'esenzione l'impresa di trasporto realizza una capacità di trasporto almeno corrispondente alla massima portata giornaliera dell'infrastruttura stessa, a prescindere dagli impegni di capacità di trasporto presso il corrispondente punto di entrata della rete nazionale di gasdotti;

     le infrastrutture in relazione alle quali è stata accordata una esenzione in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 sono due terminali di rigassificazione;

     il soggetto che realizza il terminale di rigassificazione in relazione al quale sia accordata una esenzione, effettua una propria procedura per l'assegnazione della quota di capacità che residua dall'esenzione;

     le capacità di rigassificazione che residuano dall'esenzione sono assegnate secondo un ordine di priorità che privilegia: i soggetti che importano gas per propri consumi, i soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidità del sistema cedendo volumi di gas nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 22/2004, i soggetti che concorrono alla sicurezza del sistema contribuendo alla differenziazione delle fonti di approvvigionamento, soggetti diversi dall'operatore dominante; e che nell'assegnazione di tali capacità residue deve essere riconosciuta una priorità ai contratti pluriennali, di durata compresa tra cinque e dieci anni;

     in via transitoria, in corrispondenza dei punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per i quali l'esenzione è stata accordata in data antecedente all'emanazione del decreto 28 aprile 2006 (di seguito: i Terminali), sono previste procedure per l'assegnazione della quota di capacità che residua dall'esenzione con tempi ridotti, effettuate anche contestualmente alle procedure di conferimento delle relative capacità di trasporto; e che queste ultime riguardano esclusivamente i punti di interconnessione con i Terminali.

     Considerato che:

     con la deliberazione n. 137/2002, l'Autorità ha definito la disciplina in materia di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di trasporto del gas naturale, prevedendo in particolare, agli articoli 9 e 10, disposizioni relative alla tempistica dei conferimenti, i quali non superano la durata di cinque anni; e che tali disposizioni sono recepite nei codici di rete per l'attività di trasporto attualmente vigenti;

     i documenti e le osservazioni presentati nell'ambito della consultazione avviata con il documento per la consultazione 15 giugno 2004, hanno evidenziato, tra l'altro la necessità di stabilire penalità per l'impresa di trasporto nei casi di ritardo nella realizzazione delle opere di trasporto funzionali alle infrastrutture di approvvigionamento;

     ai sensi della deliberazione n. 166/2005, agli investimenti effettuati nel corso del secondo periodo di regolazione a partire dall'esercizio del 2005, è riconosciuta una componente di ricavo addizionale, in funzione delle tipologie di investimento, che remunera gli incrementi patrimoniali relativi ai nuovi investimenti, compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e coerenti con criteri di economicità;

     con la deliberazione n. 167/2005 l'Autorità ha stabilito le garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto e le norme per la predisposizione dei codici di rigassificazione, non includendo in tale provvedimento disposizioni relative ai conferimenti di capacità presso i terminali di rigassificazione oggetto di esenzione.

     Ritenuto che:

     sia necessario e urgente recepire i criteri, le modalità e le procedure predisposti nel decreto 28 aprile 2006 per la parte riguardante i terminali di rigassificazione in relazione ai quali è stata accordata l'esenzione, al fine di assicurare la realizzazione e l'assegnazione della capacità di trasporto funzionale all'esercizio di tali infrastrutture, nonchè al fine di consentire l'assegnazione della capacità di rigassificazione che residuano dall'esenzione;

     sia necessario prevedere, in coerenza con il quadro di regolamentazione esistente, che:

     ai fini dell'accesso al sistema di trasporto presso il punto di interconnessione con i Terminali, eventuali altri soggetti interessati possano chiedere capacità di trasporto in coerenza con i propri impegni contrattuali presso tale punto, e ottenere il conferimento delle capacità richieste per periodi di cinque anni: ciò, al fine di assicurare un trattamento non discriminatorio tra utenti, anche in considerazione dei conferimenti pluriennali di cui alla deliberazione n. 137/2002;

     le capacità di trasporto realizzate in funzione dei Terminali e non conferite siano mantenute disponibili per tali Terminali per un periodo iniziale corrispondente almeno alla durata di un quinquennio, al fine di non pregiudicare il pieno utilizzo delle infrastrutture nelle loro fasi iniziali;

     la capacità di rigassificazione che residua dall'esenzione sia assegnata sulla base dell'ordine di priorità disposto dal decreto; che in particolare, ai fini dell'utilizzo efficiente del terminale di rigassificazione, l'ordine di priorità sia applicato all'intera quota di capacità di rigassificazione residua; e che le maggiori durate di conferimento siano riservate ai soggetti che importano per autoconsumo, ovvero ai soggetti che contribuiscono ad aumentare la liquidità del sistema cedendo l'intero volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 22/2004;

     la procedura per l'assegnazione della capacità di rigassificazione residua debba essere effettuata secondo criteri e tempistiche coerenti con le procedure di assegnazione previste per i terminali non oggetto di esenzione ai sensi della deliberazione n. 167/2005;

     la procedura per l'assegnazione della capacità di rigassificazione residua possa essere avviata contestualmente alla richiesta di accesso all'impresa maggiore di trasporto; e che il contratto di trasporto per la capacità corrispondente alla quota oggetto di esenzione possa essere stipulato nel corso della procedura stessa;

     la penale che l'impresa di trasporto deve corrispondere alle controparti in caso di ritardo nella messa a disposizione di capacità di trasporto presso il punto di entrata sia correlata al corrispettivo di capacità di trasporto presso tale punto;

     sia necessario modificare:

     la deliberazione n. 137/2002, al fine di tener conto, nell'ambito della disciplina dell'accesso al sistema di trasporto, delle disposizioni del presente provvedimento;

     la deliberazione n. 166/2005, al fine di considerare le eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto per ritardi nella messa a disposizione delle capacità di trasporto nelle modalità del calcolo dei ricavi di riferimento, nonchè le penali corrisposte dagli utenti in caso di risoluzione anticipata del contratto di trasporto;

     sia necessario provvedere con successivi provvedimenti alla determinazione delle modalità con cui i soggetti che accedono alle capacità di rigassificazione residua dall'esenzione offrono la quota del volume di gas importato nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, ossia presso il cosiddetto Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV) di cui alla deliberazione n. 22/2004;

     sia opportuno disporre l'aggiornamento dei codici di rete al fine di recepire quanto disposto dal presente provvedimento;

 

     Delibera:

 

PARTE 1 Disposizioni generali

 

Art. 1. Definizioni

     1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000, e le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 137/2002, n. 166/2005, e n. 167/2005, integrate ovvero modificate dalle seguenti:

     a) capacità di rigassificazione residua è la quota di capacità non oggetto di esenzione o di allocazione prioritaria del Terminale definito alla lettera d);

     b) impresa di rigassificazione è l'impresa che realizza ovvero gestisce il Terminale definito alla lettera d);

     c) punto di entrata è il punto di entrata interconnesso con il Terminale definito alla lettera d);

     d) Terminale, è il terminale di rigassificazione in relazione al quale è stata accordata una esenzione dal regime di accesso a terzi di cui alla legge n. 239/2004, in data antecedente al decreto 28 aprile 2006 e per il quale sono stati sottoscritti contratti di allacciamento alla rete di trasporto.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     2.1. Il presente provvedimento contiene disposizioni riguardanti:

     a) le modalità di definizione e conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata interconnessi con i Terminali, con riferimento all'art. 8, del decreto 28 aprile 2006;

     b) le modalità di conferimento delle capacità di rigassificazione residue presso i Terminali, sulla base dei criteri di efficienza, economicità e sicurezza del sistema del gas stabiliti nel decreto 28 aprile 2006.

 

PARTE 2 Accesso

 

     Art. 3. Richiesta di accesso alla rete nazionale

     di gasdotti a seguito dell'esenzione

     3.1. L'impresa di rigassificazione presenta la richiesta di accesso alla rete nazionale di gasdotti all'impresa maggiore di trasporto, e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico.

     3.2. La richiesta riguarda il punto di entrata interconnesso con il Terminale, per una capacità almeno pari alla capacità massima giornaliera del Terminale rapportata alla percentuale di esenzione ottenuta, e per un periodo corrispondente all'esenzione stessa. La richiesta contiene almeno:

     l'indicazione del punto di entrata;

     l'indicazione dei dati tecnici del Terminale necessari all'individuazione della capacità minima di trasporto che l'impresa o le imprese di trasporto devono realizzare ai sensi dell'art. 5 del decreto 28 aprile 2006, corrispondenti a quelli forniti al Ministero dello sviluppo economico al momento della richiesta di esenzione, e che l'impresa maggiore di trasporto verifica con lo stesso Ministero;

     i tempi previsti per l'entrata in esercizio del Terminale, con la specificazione di eventuali periodi di avviamento;

     l'indicazione della quota di capacità oggetto di esenzione in termini di massima capacità giornaliera;

     l'indicazione della capacità di rigassificazione residua.

     3.3 Qualora la capacità di trasporto richiesta sia inferiore alla capacità massima giornaliera del Terminale, l'impresa di rigassificazione può presentare la richiesta a conclusione della procedura di cui all'art. 7, oppure può avviare detta procedura contemporaneamente alla presentazione della richiesta stessa.

     3.4. All'atto della richiesta viene versata la cauzione prevista al comma 9.1, lettera a).

 

     Art. 4. Procedura per l'individuazione della nuova capacità di trasporto

     4.1. L'impresa maggiore di trasporto, entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui all'art. 3, avvia una procedura aperta ai soggetti interessati, dandone adeguata pubblicizzazione, anche mediante il proprio sito internet, e indicando:

     a) il punto di entrata per il quale è pervenuta la richiesta di cui all'art. 3, e la sua localizzazione;

     b) il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui al comma 4.2. Detto termine è pari a un mese a partire dalla data di pubblicazione, se non diversamente indicato dall'Autorità.

     4.2. Ogni soggetto interessato presenta la propria richiesta di capacità, presso il punto di cui al comma 4.1, lettera a), ed entro il termine ultimo di cui al comma 4.1, lettera b), all'impresa maggiore di trasporto, e in copia alle altre imprese di trasporto interessate, all'Autorità e al Ministero dello sviluppo economico in coerenza con i propri impegni contrattuali, e con l'indicazione di ogni elemento che consenta all'impresa di trasporto di effettuare le valutazioni sulla capacità di trasporto da realizzare e conferire ai sensi dell'art. 5.

     4.3. I soggetti importatori in possesso di contratti ovvero di accordi impegnativi finalizzati alla sottoscrizione di contratti di importazione, e delle relative autorizzazioni all'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000, ove necessarie, indicano nella richiesta i termini temporali del contratto nonchè le quantità contrattuali.

     4.4. All'atto della richiesta viene versata la cauzione prevista al comma 9.1, lettera a).

 

     Art. 5. Determinazione della nuova capacità, comunicazione degli esiti e conferimento

     5.1. Entro dieci giorni lavorativi dal termine ultimo di cui al comma 4.1, lettera b), l'impresa maggiore di trasporto, sulla base delle richieste pervenute, coordinandosi con le altre imprese di trasporto, quantifica le nuove capacità che possono essere realizzate nel rispetto comunque dei valori minimi di cui all'art. 5, del decreto 28 aprile 2006. Qualora detto periodo di tempo non sia ritenuto sufficiente, la medesima impresa può chiedere una proroga, motivandola, all'Autorità.

     5.2. Entro il medesimo termine di cui al comma 5.1, l'impresa maggiore di trasporto determina e fa pervenire all'impresa di rigassificazione, e ad ogni eventuale altro richiedente, una proposta contenente:

     le capacità di trasporto esistenti, quelle in corso di realizzazione, e quelle eventualmente realizzabili al fine di soddisfare la richiesta, nonchè le durate del conferimento ai sensi dell'art. 6;

     le caratteristiche e la localizzazione del punto di entrata;

     i corrispettivi stimati per il punto di entrata sulla base dei criteri tariffari in vigore al momento della procedura;

     la data entro la quale può essere resa disponibile la nuova capacità, ovvero l'intervallo temporale, di ampiezza massima pari a sei mesi, all'interno del quale è compresa tale data.

     Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, del decreto 28 aprile 2006.

     5.3. Entro i successivi dieci giorni lavorativi dal ricevimento della proposta di cui al comma 5.2, i soggetti richiedenti confermano, in tutto o in parte, le capacità comunicate dall'impresa maggiore di trasporto, inviando la propria richiesta impegnativa di conferimento di cui all'art. 3, commi 7 e 8, del decreto 28 aprile 2006, con la contestuale presentazione delle garanzie finanziarie di cui al successivo art. 9.

     5.4. L'impresa di rigassificazione presenta una richiesta impegnativa di conferimento per la quota di capacità di trasporto almeno corrispondente all'esenzione ottenuta, laddove la procedura di conferimento della capacità di rigassificazione residua di cui all'art. 7 non sia conclusa. A conclusione della procedura di cui all'art. 7 l'impresa maggiore di trasporto conferisce all'impresa di rigassificazione la capacità di trasporto ulteriormente richiesta in relazione alla capacità eventualmente conferita nell'ambito di tale procedura.

     5.5. All'atto della richiesta impegnativa di conferimento i soggetti attestano il possesso dei requisiti di cui ai commi 4.2 e 4.3. Contestualmente alla propria richiesta, i soggetti importatori trasmettono all'Autorità copia dei contratti di importazione, compresi gli eventuali contratti di trasporto presso le infrastrutture di trasporto internazionali, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche riferite al prezzo di acquisto e di trasporto del gas, che hanno dato origine alla richiesta stessa, ove non già inviati ai sensi della deliberazione n. 137/2002.

     5.6. Al momento della richiesta impegnativa di conferimento i soggetti richiedenti, ai fini della definizione della data di decorrenza del contratto di trasporto, possono rivedere, concordandolo con l'impresa maggiore di trasporto, l'intervallo temporale nonchè la data di cui al comma 5.2, lettera d). L'intervallo e la data possono essere rivisti dalle parti con cadenza semestrale per il restringimento dell'intervallo temporale e/o per la modifica della data all'interno del medesimo intervallo, sino a pervenire, con un anticipo di almeno sei mesi, all'individuazione della data definitiva.

     5.7. A seguito di richieste non confermate, è facoltà dell'impresa maggiore di trasporto proporre l'anticipazione dell'intervallo temporale o della data di cui al comma 5.2, lettera d), e al comma 5.6. E' facoltà del soggetto cui è rivolta la proposta di accettare tale modifica, in tal caso concordando con l'impresa maggiore di trasporto una nuova data ovvero un nuovo intervallo temporale, e modificando opportunamente la richiesta impegnativa di conferimento di cui al comma 5.3.

     5.8. L'impresa maggiore di trasporto comunica all'Autorità l'esito della procedura entro quindici giorni dal suo completamento.

 

     Art. 6. Criteri di conferimento della capacità di trasporto esistente in corso di realizzazione e di nuova realizzazione

     6.1. Nel caso in cui presso il punto di entrata la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione sia sufficiente a soddisfare interamente le richieste di cui agli articoli 3 e 4, detta capacità è conferita:

     a) all'impresa di rigassificazione, come da richiesta ai sensi dell'art. 3;

     b) a eventuali altri richiedenti secondo le modalità di cui alla deliberazione n. 137/2002.

     6.2. Laddove la capacità di trasporto esistente o in fase di realizzazione presso il punto di entrata non sia sufficiente a soddisfare le richieste, sino alla disponibilità della capacità di nuova realizzazione necessaria, detta capacità è conferita ai sensi della deliberazione n. 137/02. Con decorrenza dalla data di disponibilità della quota di capacità di nuova realizzazione, la capacità di trasporto è conferita come capacità di nuova realizzazione:

     a) all'impresa di rigassificazione, come da richiesta ai sensi dell'art. 3;

     b) a eventuali altri soggetti richiedenti per un periodo di cinque anni.

     6.3. Le imprese di trasporto garantiscono la disponibilità delle capacità di trasporto funzionali al Terminale presso il punto di entrata corrispondente, realizzate ai sensi dell'art. 5, del decreto 28 aprile 2006 e non conferite, per un periodo di cinque anni termici successivi alla data di entrata in esercizio del Terminale stesso.

     6.4. La capacità di trasporto funzionale alla capacità di rigassificazione residua presso il punto di entrata è conferita secondo la richiesta dell'impresa di rigassificazione.

 

     Art. 7. Procedura per il conferimento della capacità di rigassificazione residua

     7.1. Ai fini del conferimento della capacità di rigassificazione residua, l'impresa di rigassificazione avvia una procedura aperta alle parti interessate che garantisca la libertà di acceso a parità di condizioni, la trasparenza e la non discriminazione, dandone adeguata pubblicizzazione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito internet. Con detta procedura, definita dalla medesima impresa sono indicati:

     a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine dovrà seguire di almeno sei mesi la data di pubblicazione della seguente documentazione:

     la descrizione generale del Terminale e le caratteristiche tecniche degli elementi di cui è composto con particolare riferimento alla struttura di ricezione delle navi metaniere, all'equipaggiamento di trasferimento del Gnl dalla nave allo stoccaggio, all'impianto di vaporizzazione, ed ai punti nei quali il Terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;

     la capacità di rigassificazione complessiva del Terminale, la capacità conferita e la capacità disponibile, con un orizzonte temporale pari al periodo di esenzione, nonchè i relativi aggiornamenti, anche nei casi di eventuali variazioni di capacità a seguito di interventi di manutenzione o di potenziamento sull'impianto di rigassificazione o sugli impianti interconnessi;

     le modalità e le procedure per l'abilitazione di navi metaniere alla discarica di Gnl presso il Terminale. In particolare dovranno essere indicati i requisiti che le navi metaniere devono rispettare ai fini dell'abilitazione, le modalità ed il contenuto delle richieste che dovranno essere formulate a tal fine dagli utenti, le verifiche ed i criteri di compatibilità cui verranno sottoposte, nonchè i tempi entro i quali l'impresa di rigassificazione si impegna a dare esito alle medesime richieste;

     le specifiche di qualità del Gnl per l'accettazione;

     le prestazioni di eventuali impianti del Terminale per la correzione della qualità del Gnl fuori specifica e i costi del relativo servizio;

     le indicazioni riguardanti gli adempimenti autorizzativi e doganali e le relative procedure da assolvere da parte dell'utente ai fini della consegna del Gnl;

     l'indicazione di vincoli, norme e costi portuali rilevanti ai fini della consegna del Gnl presso il Terminale;

     l'elenco delle navi metaniere abilitate alla discarica;

     le modalità con le quali l'impresa di rigassificazione ripartisce i consumi di gas naturale dell'impianto e il gas di boil-off fra gli utenti del Terminale e l'andamento storico degli stessi;

     b) termine di conclusione del conferimento;

     c) modalità e limiti con i quali l'impresa di rigassificazione aggiorna l'intervallo temporale all'interno del quale la nuova capacità entrerà in esercizio e ne informa i richiedenti;

     d) modalità con le quali è gestita la fase di avviamento della nuova capacità e durata del periodo di avviamento.

     7.2. Gli esiti del conferimento sono trasmessi all'Autorità entro quindici giorni dal suo completamento.

 

     Art. 8. Criteri e requisiti per il conferimento della capacità di rigassificazione residua

     8.1. La capacità di rigassificazione residua è conferita prioritariamente per periodi sino a dieci anni:

     a) ai clienti finali, o consorzi degli stessi, i quali importino per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica;

     b) ai soggetti che si impegnano ad offrire l'intero volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie.

     8.2. La capacità di rigassificazione residua non conferita ai sensi del comma 8.1 è conferita per periodi sino a cinque anni con il seguente ordine di priorità:

     a) ai soggetti che si impegnano a offrire una quota almeno pari al venti per cento del volume di gas da importare presso il PSV, secondo condizioni trasparenti e non discriminatorie;

     b) ai soggetti che importano da Stati diversi da quelli dai quali erano in corso importazioni pluriennali alla data di entrata in vigore della legge n. 239/2004;

     c) ai soggetti titolari, al momento della richiesta, di una capacità di trasporto complessiva conferita ai punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, esclusi i punti di interconnessione con gli stoccaggi, inferiore al venticinque per cento del totale delle capacità conferite presso gli stessi punti.

     8.3. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 8.1 siano superiori alla capacità di rigassificazione residua, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, detta capacità è conferita prioritariamente, secondo quanto previsto dal decreto 28 aprile 2006, sulla base dei seguenti elementi:

     a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

     b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

     c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

     d) minor numero di discariche.

     8.4. Nel caso in cui le richieste di cui al comma 8.2 siano superiori alla capacità di rigassificazione residua si procede al conferimento, all'interno della singola classe di priorità nella quale la capacità di rigassificazione non è sufficiente, con un ordine di priorità basato sui seguenti elementi:

     per la classe di priorità di cui al comma 8.2, lettera a), in base ai maggiori volumi offerti nell'ambito del mercato regolamentato delle capacità e del gas, considerati complessivamente nel periodo richiesto;

     a parità di condizioni nella classe di priorità di cui al comma 8.2, lettera a), e per le classi di priorità di cui al medesimo comma 8.2, lettere b) e c):

     a) maggiori volumi in discarica sulla base del volume totale del contratto pluriennale;

     b) inizio del servizio di rigassificazione più prossimo al conferimento;

     c) minore durata complessiva del servizio di rigassificazione;

     d) minor numero di discariche.

     8.5. La richiesta di conferimento della capacità di rigassificazione residua contiene:

     a) la capacità richiesta espressa in volume di Gnl e in numero di discariche;

     b) il periodo per il quale si richiede il servizio;

     ed attesta:

     c) la titolarità di contratti di importazione congruenti con i termini di capacità e di durata di cui alle precedenti lettere a) e b);

     d) la disponibilità di navi metaniere omologate per la discarica al Terminale presso il quale si richiede il conferimento di capacità di rigassificazione;

     e) l'autorizzazione all'attività d'importazione di cui al decreto legislativo n. 164/2000;

     f) i requisiti necessari a esercitare i diritti di priorità di cui ai commi 8.1 e 8.2.

     8.6. I soggetti che presentano richiesta di accesso al servizio di rigassificazione trasmettono contestualmente all'Autorità copia dei contratti di importazione che hanno dato origine alla richiesta di accesso, con facoltà di omettere le parti aventi ad oggetto le variabili economiche.

     8.7. Successivamente al primo conferimento, e sino a nuove disposizioni dell'Autorità, i conferimenti della capacità di rigassificazione residua sono effettuati di norma nei medesimi tempi e con i medesimi anticipi dei conferimenti di cui alla deliberazione n. 167/2005, secondo i criteri e le priorità di cui al presente provvedimento.

     8.8. L'Autorità con successivo provvedimento definirà le modalità con cui i soggetti che accedono alla capacità di rigassificazione residua offrono la quota del volume di gas importato presso il PSV.

 

PARTE 3 Disposizioni finali

 

     Art. 9. Garanzie finanziarie

     9.1. Con riferimento all'art. 7, del decreto 28 aprile 2006, l'impresa di trasporto richiede, o le imprese interessate richiedono congiuntamente, ad ogni soggetto interessato, per la capacità di trasporto esistente o in corso di realizzazione:

     a) al momento della richiesta di cui agli articoli 3 e 4 una cauzione stabilita nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, lettera a), del decreto 28 aprile 2006;

     b) al momento della richiesta impegnativa di conferimento di cui al comma 5.3, una garanzia finanziaria, relativa alla sottoscrizione del contratto di trasporto, pari al venti per cento del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, da restituire al momento della sottoscrizione del contratto stesso. Laddove non sia sottoscritto il contratto di trasporto ovvero la capacità di trasporto sottoscritta sia inferiore alla capacità oggetto della richiesta impegnativa di conferimento, all'impresa di trasporto è da corrispondere a titolo di penale un ammontare pari alla garanzia, o ridotto pro quota in base alla capacità effettivamente sottoscritta;

     c) al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto, una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal conferimento per un ammontare pari a:

     due terzi del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, per contratti di durata superiore a cinque anni;

     un terzo del massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto, per contratti di durata sino a cinque anni;

     d) al momento della sottoscrizione del contratto di trasporto, una garanzia finanziaria, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, pari al tre per cento del massimo corrispettivo annuale di capacità di entrata o di uscita, per la durata del contratto.

     9.2. Per la capacità di trasporto di nuova realizzazione sono richieste le medesime garanzie di cui al comma 9.1, ad eccezione della garanzia di cui alla lettera c), il cui ammontare, sino al secondo anno antecedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura presso il punto corrispondente, è pari al massimo corrispettivo annuale di capacità del contratto di trasporto.

     9.3. Non sono tenuti alla presentazione delle garanzie di cui al comma 9.1, lettere c), e d), i soggetti richiedenti che attestano il possesso di un rating creditizio fornito da primari organismi internazionali, secondo quanto indicato nel codice di rete per l'attività di trasporto dell'impresa maggiore di trasporto.

 

     Art. 10. Penali

     10.1. In caso di risoluzione anticipata del contratto di trasporto:

     a) entro i termini di cui all'art. 7, comma 2 del decreto 28 aprile 2006, l'utente è tenuto a versare un ammontare a titolo di penale proporzionale al periodo di tempo trascorso dalla data di sottoscrizione del contratto, da un minimo di 1.000 euro/milione di metri cubi/giorno in corrispondenza del giorno successivo alla data di stipula del contratto, sino al valore massimo di 500.000 euro/milione di metri cubi/giorno, in corrispondenza del termine ultimo del periodo di cui al citato art. 7, comma 2;

     b) successivamente al termine di cui alla lettera a), si applicano le disposizioni previste nel codice di rete per l'attività di trasporto dell'impresa maggiore di trasporto, in funzione della durata dei contratti.

     10.2. In caso di ritardo nella messa a disposizione della capacità di trasporto presso il punto di entrata rispetto alla data definitiva di cui al comma 5.7, l'impresa di trasporto corrisponde alla controparte del contratto di trasporto un ammontare, a titolo di penale, pari al corrispettivo unitario di capacità di trasporto relativo al punto moltiplicato per la capacità di trasporto non resa disponibile, espressa in metri cubi/giorno, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5, e adeguato pro rata temporis in base al ritardo. Con riferimento a contratti di trasporto di durata annuale, detto ammontare non può superare il ricavo relativo alla quota della componente di capacità del contratto di trasporto stesso.

 

     Art. 11. Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 137/2002 e n. 166/2005

     11.1. All'art. 9 della deliberazione n. 137/2002, dopo il comma 9.1, è inserito il seguente comma: «9.1.1 Sono fatti salvi i conferimenti di cui alla deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006.».

     11.2. L'art. 15, comma 3, lettera b), terzo alinea della deliberazione n. 166/2005 è sostituito dal seguente alinea: «- REFNt-2, REFRt-2 sono i ricavi relativi rispettivamente alla rete nazionale di gasdotti e alle reti regionali di gasdotti, conseguiti applicando i corrispettivi di cui ai precedenti articoli 8 e 11, al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità effettivamente conferite per l'anno termico t-2 e al lordo di eventuali penali corrisposte dall'impresa di trasporto ai sensi dell'art. 10, comma 10.2 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006;».

     11.3. L'art. 15, comma 3, lettera b), settimo alinea della deliberazione n. 166/2005 è sostituito dal seguente alinea: «- RSCNt-2 e RSCRt-2 sono i ricavi derivanti dall'applicazione rispettivamente dei corrispettivi di scostamento nei punti di entrata e uscita della rete nazionale di gasdotti e dei corrispettivi di scostamento nei punti di riconsegna della rete regionale, considerati ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per l'anno termico t-2, nonchè delle penali corrisposte ai sensi dell'art. 10, comma 10.1 della deliberazione 31 luglio 2006, n. 168/2006;».

 

     Art. 12. Disposizioni finali

     12.1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

     12.2. La deliberazione n. 137/2002 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

     12.3. La deliberazione n. 166/2005 è pubblicata sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) come risultante dalle rettifiche apportate con il presente provvedimento.

     12.4. Le imprese di trasporto adeguano il proprio codice di rete per l'attività di trasporto alle disposizioni del presente provvedimento.