§ 40.1.18 - D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404.
Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:09/11/1991
Numero:404


Sommario
Art. 1.      1. Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano [...]
Art. 2.      1. Le bombole di fabbricazione nazionale devono essere punzonate presso le fabbriche a spese degli acquirenti; quelle di importazione presso i valichi di frontiera o i depositi doganali.
Art. 3.      1. L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 640 del 1950 deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della [...]
Art. 4.      1. La punzonatura è eseguita a cura del personale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) mediante apposizione di punzone con marchio contenente la sigla "ENI", secondo caratteristiche risultanti [...]
Art. 5.      1. Ogni bombola deve essere presentata alla punzonatura vuota ed in condizioni tali che sull'ogiva siano leggibili i dati caratteristici.
Art. 6.      1. Il corrispettivo di punzonatura previsto dall'art. 3 della legge n. 640 del 1950 deve essere versato all'atto della presentazione delle bombole. L'ENI provvede a trasmetterlo al fondo, [...]
Art. 7.      1. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole importate di età superiore ad anni 5 e con [...]
Art. 8.      1. Il comitato provvede all'amministrazione del fondo ed in particolare:
Art. 9.      1. I soggetti che forniscono gas metano per autotrazione alle stazioni di compressione proprie o di terzi sono tenuti a comunicare all'ENI, entro la fine di ciascun mese, i quantitativi di gas [...]
Art. 10.      1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti ad inviare all'ENI, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuto collaudo da parte degli uffici [...]
Art. 11.      1. Il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 10 è dovuto, per le bombole installate, a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data del collaudo del carro bombolaio da [...]
Art. 12.      1. Entro il primo mese di ciascun trimestre solare l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti indicati negli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti, nel [...]
Art. 13.      1. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato mensilmente in favore dell'ENI, mediante accredito in apposito conto corrente bancario.
Art. 14.      1. L'ENI svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati, i servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge n. 145 del 1990, della legge n. 640 del 1950 e del [...]
Art. 15.      1. In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione, può destinare a tali servizi [...]
Art. 16.      1. Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e [...]
Art. 17.      1. Le bombole che in sede di collaudo o di revisione, eseguiti ai sensi dell'art. 14, siano dichiarate non più idonee all'uso, sono sostituite a norma dell'art. 13, primo comma, n. 3), della [...]
Art. 18.      1. L'ENI cura la vendita delle bombole dichiarate inidonee all'uso previo loro taglio e versa al fondo i relativi proventi.
Art. 19.      1. Il comitato delibera sulla stipula di idonei contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilità civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole. I contratti sono [...]
Art. 20.      1. Sulle somme che l'ENI anticipa per l'espletamento dei servizi previsti dalla legge n. 145 del 1990 e dalla legge n. 640 del 1950, nonché dal presente regolamento, è corrisposto l'interesse [...]
Art. 21.      1. L'ENI può richiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge n. 145 del 1990 e della legge n. 640 del 1950.
Art. 22.      1. Nel libro dei proprietari dei carri bombolai, da istituirsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 145 del 1990, sono annotati:
Art. 23.      1. I contributi unitari dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinati dal [...]
Art. 24.      1. I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacità superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono [...]
Art. 25.      1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di carri bombolai sono tenuti a comunicare all'ENI l'elenco delle bombole su di essi già [...]
Art. 26.      1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 145 del 1990, il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, [...]


§ 40.1.18 - D.P.R. 9 novembre 1991, n. 404.

Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

(G.U. 27 dicembre 1991, n. 302).

 

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1.

     1. Il presente regolamento si applica, in base alle disposizioni della legge 7 giugno 1990, n. 145, nonché della legge 8 luglio 1950, n. 640, come da questa modificato, alle bombole per metano la cui capacità non sia superiore a litri 150, ovvero ad un diverso limite di capacità fissato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 145 del 1990.

     2. Nel presente regolamento per "comitato" si intende il comitato di cui all'art. 12 della legge n. 640 del 1950 e per "fondo" il fondo di cui all'art. 13 della stessa legge.

 

CAPO II

PUNZONATURA

 

     Art. 2.

     1. Le bombole di fabbricazione nazionale devono essere punzonate presso le fabbriche a spese degli acquirenti; quelle di importazione presso i valichi di frontiera o i depositi doganali.

     2. La punzonatura è eseguita, ove possibile, nello stesso giorno in cui avviene la presentazione delle bombole.

 

     Art. 3.

     1. L'elenco mensile che i fabbricanti di bombole devono trasmettere ai sensi dell'art. 5 della legge n. 640 del 1950 deve contenere, per ciascuna bombola, l'indicazione della matricola, della capacità, del diametro, del peso a vuoto e della data di fabbricazione.

     2. Analogo adempimento deve essere osservato dagli importatori di bombole, i quali devono altresì indicare la data dell'importazione.

 

     Art. 4.

     1. La punzonatura è eseguita a cura del personale dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) mediante apposizione di punzone con marchio contenente la sigla "ENI", secondo caratteristiche risultanti dal suo originale.

     2. Un punzone tipo è depositato presso l'Ufficio centrale dei pesi e misure di Roma. Restano valide le punzonature con il marchio contenente la sigla "ENM" effettuate prima del deposito del nuovo punzone.

 

     Art. 5.

     1. Ogni bombola deve essere presentata alla punzonatura vuota ed in condizioni tali che sull'ogiva siano leggibili i dati caratteristici.

 

     Art. 6.

     1. Il corrispettivo di punzonatura previsto dall'art. 3 della legge n. 640 del 1950 deve essere versato all'atto della presentazione delle bombole. L'ENI provvede a trasmetterlo al fondo, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, della legge n. 145 del 1990.

 

     Art. 7.

     1. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole importate di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all'art. 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato, in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, della loro capacità e secondo i seguenti criteri:

     a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi 5 anni;

     b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità fino a litri 65, ovvero superiori a litri 65;

     c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi 5 anni.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.

 

CAPO III

POTERI E FUNZIONI DEL COMITATO

 

     Art. 8.

     1. Il comitato provvede all'amministrazione del fondo ed in particolare:

     a) determina i contributi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 4, della legge n. 145 del 1990;

     b) delibera su ogni operazione gestionale e promozionale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera d), della legge n. 145 del 1990;

     c) vigila sull'espletamento dei servizi tecnici ed amministrativi;

     d) formula e trasmette il rendiconto annuale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 640 del 1950, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera e), della legge n. 145 del 1990.

 

CAPO IV

ALIMENTAZIONE DEL FONDO

 

     Art. 9.

     1. I soggetti che forniscono gas metano per autotrazione alle stazioni di compressione proprie o di terzi sono tenuti a comunicare all'ENI, entro la fine di ciascun mese, i quantitativi di gas erogati nel mese precedente alle singole stazioni di compressione.

 

     Art. 10.

     1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti ad inviare all'ENI, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuto collaudo da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'elenco delle bombole installate sui carri bombolai completo dei seguenti dati:

     a) numero di matricola;

     b) capacità;

     c) diametro;

     d) data di fabbricazione;

     e) data dell'ultima revisione.

     2. Ogni variazione che dovesse intervenire nei dati di cui al comma 1 deve essere comunicata entro dieci giorni ed ha effetto a decorrere dal trimestre solare successivo alla comunicazione.

 

     Art. 11.

     1. Il contributo a carico dei soggetti di cui all'art. 10 è dovuto, per le bombole installate, a decorrere dal primo trimestre solare successivo alla data del collaudo del carro bombolaio da parte degli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

 

     Art. 12.

     1. Entro il primo mese di ciascun trimestre solare l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti indicati negli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti, nel trimestre solare successivo, per ogni metro cubo di gas venduto per autotrazione o per ogni bombola installata sui carri bombolai, secondo le misure determinate dal comitato.

 

     Art. 13.

     1. Il pagamento dei contributi deve essere effettuato mensilmente in favore dell'ENI, mediante accredito in apposito conto corrente bancario.

     2. Il pagamento deve avvenire con valuta fissa al quinto giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.

 

CAPO V

DEI SERVIZI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

 

     Art. 14.

     1. L'ENI svolge, direttamente o a mezzo di propri incaricati, i servizi tecnici ed amministrativi inerenti all'applicazione della legge n. 145 del 1990, della legge n. 640 del 1950 e del presente regolamento. In particolare:

     a) promuove il collaudo e la revisione delle bombole da parte degli organi competenti;

     b) provvede alla punzonatura delle bombole;

     c) cura la manutenzione delle valvole;

     d) provvede alla sostituzione delle bombole che, in occasione di collaudi o revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso.

 

     Art. 15.

     1. In accordo con gli organi competenti, l'ENI istituisce stazioni per il deposito, per il collaudo e la revisione delle bombole per metano o, previa convenzione, può destinare a tali servizi stazioni gestite da privati o da enti pubblici.

     2. La presentazione delle bombole, per l'effettuazione degli accertamenti periodici previsti dagli articoli 21 e 25 del decreto interministeriale in data 12 settembre 1925, e successive integrazioni, deve essere fatta a cura e a spese del detentore delle stesse.

     3. Le operazioni di intercambio, di collaudo e di revisione devono essere compiute nel minor tempo possibile.

 

     Art. 16.

     1. Gli utenti delle bombole hanno diritto alla ordinaria manutenzione delle valvole, comprendente la revisione delle valvole stesse e la sostituzione dei pezzi soggetti a deterioramento d'uso e precisamente delle pastiglie, del porta pastiglie, del premistoppa, delle aste e delle guarnizioni.

     2. Ogni altra spesa per la straordinaria manutenzione o per riparazioni di danni attribuibili a colpa del detentore è a carico dello stesso.

     3. L'ENI, ove ne ravvisi la necessità, può determinare i tipi di valvole da montarsi sulle bombole destinate a contenere gas metano.

 

     Art. 17.

     1. Le bombole che in sede di collaudo o di revisione, eseguiti ai sensi dell'art. 14, siano dichiarate non più idonee all'uso, sono sostituite a norma dell'art. 13, primo comma, n. 3), della legge n. 640 del 1950 senza alcun onere a carico del detentore dei recipienti dichiarati inidonei.

 

     Art. 18.

     1. L'ENI cura la vendita delle bombole dichiarate inidonee all'uso previo loro taglio e versa al fondo i relativi proventi.

 

     Art. 19.

     1. Il comitato delibera sulla stipula di idonei contratti di assicurazione collettiva riguardanti la responsabilità civile verso i terzi per i rischi connessi alle bombole. I contratti sono stipulati dall'ENI con l'Istituto assicuratore scelto dal comitato, il quale determina altresì il limite massimo del rischio che deve essere coperto con l'assicurazione.

     2. La polizza deve coprire la responsabilità dei proprietari delle bombole, delle centrali di compressione, dei trasportatori, dei distributori e degli utenti.

     3. Ai fini del risarcimento si considera terzo anche l'utente, ancorché proprietario della bombola.

 

     Art. 20.

     1. Sulle somme che l'ENI anticipa per l'espletamento dei servizi previsti dalla legge n. 145 del 1990 e dalla legge n. 640 del 1950, nonché dal presente regolamento, è corrisposto l'interesse legale a carico del fondo.

 

     Art. 21.

     1. L'ENI può richiedere l'intervento della forza pubblica per l'accertamento delle violazioni alle disposizioni della legge n. 145 del 1990 e della legge n. 640 del 1950.

 

     Art. 22.

     1. Nel libro dei proprietari dei carri bombolai, da istituirsi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 145 del 1990, sono annotati:

     a) il cognome, il nome, la residenza e il domicilio del proprietario del carro ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede;

     b) i dati relativi all'identità ed alle principali caratteristiche del veicolo, risultanti dal documento di circolazione;

     c) il numero complessivo delle bombole installate sul carro, specificando per ciascuna di esse i dati di cui all'art. 10;

     d) qualsiasi altra notizia che, a parere dell'ENI, possa efficacemente contribuire a realizzare le finalità della legge.

     2. Il libro suddetto, prima dell'uso, dovrà essere vidimato dal presidente del comitato o da un membro all'uopo delegato, foglio per foglio.

 

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 23.

     1. I contributi unitari dovuti dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono determinati dal comitato, entro quindici giorni dalla data medesima, anche sulla base di stime sulla fornitura di gas metano alle stazioni di compressione, nonché sul numero e sul tipo delle bombole installate sui carri bombolai, elaborate dall'ENI.

     2. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 l'ENI, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, comunica ai soggetti di cui agli articoli 9 e 10 i contributi unitari dovuti. A tale scopo, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della legge n. 145 del 1990 sono tenuti a comunicare all'ENI il cognome, il nome, la residenza e il domicilio, ovvero, se trattasi di ente o di società, la denominazione o la ragione sociale e la sede.

     3. Il pagamento dei contributi è effettuato con cadenza mensile. Il primo pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla data di ricevimento della raccomandata.

     4. Ove vengano riscontrate, con riferimento al periodo transitorio, carenze o eccedenze nella misura dei contributi, il comitato ne tiene conto nella prima determinazione successiva.

 

     Art. 24.

     1. I fabbricanti e chiunque abbia immesso nel territorio nazionale bombole di capacità superiore a litri 65, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 1990, sono tenuti a fornire all'ENI, ove richiesti, ogni dato disponibile concernente il numero delle bombole prodotte o importate, la capacità, il diametro, il peso a vuoto, la data di fabbricazione o di importazione.

     2. Le bombole di cui al comma 1 sono punzonate all'atto della prima revisione successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Il contributo speciale di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 145 del 1990 è dovuto, in aggiunta al corrispettivo di punzonatura, per le bombole di età superiore ad anni 5 e con riferimento ai servizi di cui all'art. 13, primo comma, numeri 1), 2) e 3), della legge n. 640 del 1950. Il contributo è determinato dal comitato in misura forfettaria, tenuto conto dell'età delle bombole, secondo i seguenti criteri:

     a) valore medio della percentuale di scarto delle bombole presentate alle revisioni negli ultimi cinque anni;

     b) costo medio di una bombola di nuova fabbricazione di capacità superiore a litri 65;

     c) costo medio delle operazioni di revisione per bombola negli ultimi cinque anni.

     4. Il contributo di cui al comma 3 è trasmesso al fondo da parte dell'ENI.

 

     Art. 25.

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari di carri bombolai sono tenuti a comunicare all'ENI l'elenco delle bombole su di essi già installate, contenente i dati di cui all'art. 10, comma 1.

 

     Art. 26.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 145 del 1990, il presente regolamento sostituisce il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1950, n. 1121, ed entra in vigore il primo giorno del secondo trimestre solare successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.