§ 39.4.b - Legge 31 luglio 1954, n. 615.
Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.4 elezioni politiche
Data:31/07/1954
Numero:615


Sommario
Art. unico.      I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, sono abrogati


§ 39.4.b - Legge 31 luglio 1954, n. 615.

Abrogazione della legge 31 marzo 1953, n. 148, punti dal I al IV.

(G.U. 13 agosto 1954, n. 184).

 

 

     Art. unico.

     I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, n. 148, sono abrogati.

     L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.