§ 39.3.5 - D.L. 21 maggio 1994, n. 300.
Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.3 elezioni per il parlamento europeo
Data:21/05/1994
Numero:300


Sommario
Art. 1.      1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, [...]
Art. 2.      1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 39.3.5 - D.L. 21 maggio 1994, n. 300. [1]

Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative.

(G.U. 21 maggio 1994, n. 117).

 

Art. 1.

     1. Il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo con le elezioni dei consigli regionali, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale, con le elezioni dirette dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, quand'anche regolamentati da norme regionali, è disciplinato, limitatamente al primo turno di votazione, dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni:

     a) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, così come modificato dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, e dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione del Parlamento europeo. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, così come sostituito dall'articolo 18 della legge 8 marzo 1975, n. 39, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

     b) per la spedizione della cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero si osservano le modalità ed i termini indicati nell'articolo 50 della legge 24 gennaio 1979, n. 18;

     c) [2];

     d) per l'accertamento del buono stato del materiale occorrente per l'arredamento delle sezioni si osservano i termini di cui all'articolo 33 del testo unico, così come modificato dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e dall'articolo 1, lettera p), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534;

     e) per la nomina dei componenti gli uffici elettorali di sezione, per la costituzione dei seggi, per le operazioni preliminari alla votazione e per gli orari della votazione si applicano le norme delle leggi 8 marzo 1989, n. 95, 21 marzo 1990, n. 53, e del testo unico;

     f) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni, nonché le schede avanzate. I plichi devono essere rimessi, contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del circondario che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, iniziando da quelle relative alla elezione del Parlamento europeo.

     2. Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedì successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi, senza interruzione, di quelle per la elezione diretta dei presidenti della provincia, dei sindaci, dei consigli provinciali e comunali.

 

     Art. 2.

     1. L'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni del Parlamento europeo, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, è stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministro dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a cinque sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 30 per cento [3].

     2. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni dei consigli regionali, alle elezioni dirette dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

     3. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso.

     4. Con le stesse modalità si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.

     5. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo con le elezioni dei consigli delle regioni a statuto speciale o con le consultazioni per la elezione diretta dei relativi presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, il riparto di cui al presente articolo è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al comma 1.

 

     Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 16 luglio 1994, n. 453.

[2] Lettera abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

[3] Comma così modificato dall'art. 6 della L. 8 aprile 2004, n. 90.