§ 39.2.37 - D.L. 15 marzo 1978, n. 54.
Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:15/03/1978
Numero:54


Sommario
Art. 1.      Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in [...]
Art. 2.      Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 39.2.37 - D.L. 15 marzo 1978, n. 54. [1]

Rinvio delle elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

(G.U. 8 maggio 1978, n. 125).

 

Art. 1.

     Le elezioni dei consigli provinciali e dei consigli comunali esistenti nelle regioni della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, che devono essere rinnovati per scadenza del quinquennio in carica, e di quelli che debbono essere eletti o rinnovati per qualsiasi motivo diverso dalla scadenza, avranno luogo nella stessa domenica in cui verranno indette le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

     La data per lo svolgimento delle elezioni, a norma del precedente comma, è fissata dal Ministro per l'interno d'intesa con i presidenti delle giunte regionali della regione Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia.

     La convocazione dei comizi elettorali è disposta, in base alle norme vigenti dai presidenti delle giunte regionali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia, per le elezioni regionali; dal presidente della giunta regionale della Valle di Aosta e dai prefetti della regione Friuli-Venezia Giulia per le elezioni provinciali e comunali.

 

     Art. 2.

     Per il contemporaneo svolgimento delle elezioni per la rinnovazione dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle regioni del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, con quelle per la rinnovazione del rispettivo consiglio regionale, si osservano le seguenti norme:

     a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione del consiglio regionale. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto come sostituito dall'art. 18 della L. 8 marzo 1975, n. 39 decorrono dalla data di pubblicazione del predetto manifesto [2];

     b) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali e per la costituzione dei seggi si applicano le norme delle leggi per l'elezione del consiglio regionale;

     c) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede, che devono essere di colore diverso relative a ciascuna delle elezioni alle quali deve partecipare e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente stesso, il quale le pone nelle rispettive urne;

     d) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le

     consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

     I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

     Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio regionale.

     Terminate le operazioni di scrutinio per tale elezione, il presidente:

     1) provvede al recapito dei due esemplari del relativo verbale;

     2) rinvia alle ore 8 del martedì lo spoglio dei voti per le altre elezioni e, dopo aver provveduto a sigillare le urne contenenti le schede votate ed a chiudere e sigillare il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza e provvede alla chiusura ed alla custodia della sala della votazione;

     3) alle ore 8 del martedì, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e del plico, riprende le operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per l'elezione del consiglio provinciale. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzioni ed essere ultimate entro le ore 16, se lo scrutinio riguarda una sola elezione, entro le ore 20, se lo scrutinio riguarda le elezioni provinciali e quelle comunali. Se lo scrutinio non è compiuto entro i predetti termini, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati 30 marzo 1957, n. 361;

     e) nel caso che si debba far luogo anche alle elezioni circoscrizionali a norma dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, i termini per le operazioni di scrutinio di cui alla lettera d) sono prorogati di quattro ore;

     f) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati.

     Nel caso di contemporaneità delle elezioni dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del consiglio regionale e dei consigli provinciali le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle varie consultazioni sono ripartite ponendo a carico del comune la metà della spesa totale.

     Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

     Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

    

     Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, con L. 5 maggio 1978, n. 156.

[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione 5 maggio 1978, n. 156.