§ 39.2.30 - Legge 26 maggio 1969, n. 241.
Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.2 elezioni amministrative
Data:26/05/1969
Numero:241


Sommario
Art. 1.      Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 39.2.30 - Legge 26 maggio 1969, n. 241.

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.

(G.U. 30 maggio 1969, n. 136)

 

     Art. 1.

     Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

     Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

 

          Art. 2. [1]

     Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

     Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore [2].

     I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Per l'abolizione dell'agevolazione di viaggio di cui al presente articolo, limitatamente alle elezioni della Camera e del Senato, vedi l'art. 20 della L. 27 dicembre 2001, n. 459.

[2] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla L. 1 giugno 2011, n. 78.