§ 39.1.58 - D.L. 1 aprile 2008, n. 49.
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:39. Elezioni e referendum
Capitolo:39.1 disciplina generale
Data:01/04/2008
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 39.1.58 - D.L. 1 aprile 2008, n. 49. [1]

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

(G.U. 4 aprile 2008, n. 80)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1.

     1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

     2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.

     3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. [Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro [2]].

     4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 30 maggio 2008, n. 96.

[2] Periodo soppresso dall'art. 1, comma 400, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.